TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-07-09, n. 201502277
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N. 02277/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2015, proposto da:
O L, L C, rappresentati e difesi dall'avv. O L, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto nr. 1328/11 V.G. della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, reso il 19.2.2013, depositato l'11.4.2013, munito di formula esecutiva il 6.5.2014, notificato al Ministero della Giustizia in Roma il 6.6.2014 e recante condanna del Ministero della Giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa R T, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Lecce, nr. 1328/11 V.G. della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, reso il 19.2.2013.
Con ordinanza questo Tribunale ha rilevato la mancanza agli atti della certificazione di passaggio in giudicato e ha quindi dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Nella camera di consiglio del 25 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
I ricorrenti sostengono di aver dato prova dell’avvenuto passaggio in giudicato del decreto in questione attraverso il deposito dell’estratto polisweb del fascicolo storico telematico.
In particolare, parte ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa per la quale la prova del passaggio in giudicato, oltre che attraverso la certificazione di cui all’art. 124 disp. att., può essere data in altro modo, rilevando come il fascicolo informatico ha lo stesso valore del fascicolo cartaceo, e che, nel caso in esame, dal fascicolo informatico si rileva la mancata impugnazione del decreto in questione.
La giurisprudenza ha precisato che “ la norma di cui all'art. 114 comma 2 c. proc. amm., in materia di giudizio di ottemperanza, che dispone che "al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato" deve essere interpretata nel senso che è richiesta positiva attestazione della definitività del titolo azionato da parte della cancelleria del g.o. che lo ha emesso, mentre il termine "eventuale" utilizzato dal legislatore attiene all'ottemperanza delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112 comma 1, lett. b) ” (Tar Napoli, sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729).
Per quanto riguarda la prova del passaggio in giudicato, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che “ la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza” (Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2013, n. 19883);“in tema di equa riparazione, la tempestività del ricorso, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, deve essere provata dal ricorrente mediante il deposito di copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, munita della certificazione della cancelleria, ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., essendo insufficiente, a tal fine, la produzione di una copia informe della sentenza medesima, con l'indicazione della data di sua pubblicazione, in quanto in "subiecta materia" non possono esservi gradazioni dimostrative dei presupposti di proponibilità. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134 )” (Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2013, n. 11339).
La giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, pare accogliere un approccio meno rigoristico.
In particolare, nel rilevare che presupposto fondamentale del giudizio di ottemperanza è il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l'esecuzione - non essendo peraltro sufficiente la mera esecutività della sentenza e considerato che deve ritenersi inammissibile un'istanza per l'esecuzione del giudicato in relazione alla quale non sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza - ha però chiarito in mancanza del certificato del cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con il riconoscimento anche implicito della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati, posto che gli artt. 112 ss. c.p.a. non fissano criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d'accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza (Tar Lazio, sez. III, 26 gennaio 2015, n. 1394;in senso conforme Tar Salerno, sez. I, 17 gennaio 2013, n. 89)
“ Ai fini dell'esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti delle decisioni del g.o., poiché né l'art. 91 r.d. n. 642 del 1907, né l'art. 124 disp. att. c.p.c., fissano un mezzo di prova esclusivo per dimostrare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, anche in mancanza della specifica certificazione della segreteria, la prova del passaggio in giudicato può considerarsi raggiunta "aliunde" qualora la parte abbia fornito la prova documentale della rituale e tempestiva notifica della sentenza e la controparte costituita non contesti l'esistenza del giudicato ” (Tar Napoli, sez. IV, 27 luglio 2011).
Posti questi principi, è da rilevare che il certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., con il quale viene data prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, è da considerarsi quale requisito indispensabile per poter procedere all’esame del ricorso, per i motivi esplicitati di seguito.
La giurisprudenza amministrativa che ammette la prova aliunde , a ben vedere, ritiene che la prova del passaggio in giudicato possa essere desunta dalla mancata contestazione da parte del resistente.
In sostanza, ai fini della prova della mancata impugnazione, la giurisprudenza amministrativa applica il principio stabilito dall’art. 64, comma 2, c.p.a. che stabilisce “s alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita ”.
La giurisprudenza ha quindi precisato che il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078);in materia di procedimento civile, la mancata contestazione di circostanze di fatto determina la loro definitiva acquisizione al processo (Corte App. Perugia, 30 settembre 2013, n. 201).
Il principio dell’equiparazione tra la mancata contestazione e prova è limitato nei casi in cui le parti siano costituite, così escludendo le ipotesi di contumacia;difatti l’art. 64 c.p.a. è riferito alle “parti costituite”, eventualmente anche solo comparse.
È da ritenere quindi che in tema di prova, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili colo suo disconoscimento.
In sostanza, non può ritenersi che la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato possa essere data in modo diverso da quanto prescritto dalla normativa, e cioè con il deposito della certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c., posto che, come sopra specificato, in caso di mancata contestazione il fatto viene acquisito al processo senza che ci sia la necessità della parte di darne prova, sussistendo il dovere del giudice di ritenerlo come fatto incontroverso nel processo.
Nel caso in esame, manca la costituzione del Ministero resistente e pertanto il passaggio in giudicato del decreto in questione non può essere ritenuto come dato di fatto incontrovertibile del processo, necessitando quindi della prova formale attraverso il deposito della certificazione della Corte di Appello.
Da ultimo, è da rilevare che la sentenza del Consiglio di Stato, richiamata dai ricorrenti a sostegno delle proprie argomentazioni, non si attaglia al caso di specie, posto che in quella circostanza era stato depositato il certificato del cancelliere. La discussione verteva sulla validità dell’appello proposto ma notificato a soggetto diverso. I giudici, in questa ipotesi, hanno ritenuto la possibilità di “ giudicare se la pendenza di quel processo (quale che possa esserne l’esito futuro) abbia o meno l’effetto di precludere la formazione del giudicato sulle questioni a lui sottoposte” .
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.