TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-07-24, n. 201203542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-07-24, n. 201203542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203542
Data del deposito : 24 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04088/2007 REG.RIC.

N. 03542/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04088/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4088 del 2007, proposto da:
Annunziata Lucia, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. M C, con domicilio eletto in Napoli, Calata S. Marco, n. 4, presso lo studio dell’avv. O C

contro

Comune di Anacapri, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

a) del provvedimento n. 7083 del 4 maggio 2007, successivamente comunicato, con il quale il responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Anacapri ha ordinato la demolizione di opere realizzate abusivamente presso l’immobile sito alla via Nuova del Faro del territorio cittadino, quali nell’atto stesso descritte;

b) dei provvedimenti nn. 7066 e 7086 del 4 maggio 2007, cui tramite è stata ordinata la sospensione dei lavori di cui sub precedente punto a);

c) dell’ordinanza n. 3980 del 12 marzo 2007, recante anch’essa l’ordine di sospensione dei ripetuti lavori e, contestualmente, l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la relazione di sopralluogo dell’8 febbraio 2007, di cui pure è menzione in seno al provvedimento impugnato sub a);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Arcangelo Monaciliuni ed udito il difensore attoreo, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del gravame in epigrafe, ritualmente notificato il 29 giugno 2007 e depositato (ancora ritualmente) l’11 luglio successivo, la sig. ra Lucia Annunziata si duole -in una ai pregressi atti recanti l’ordine di sospensione dei lavori in corso, innanzi indicati nel dettaglio- del provvedimento n. 7083 del 4 maggio 2007 con il quale il responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Anacapri ha ordinato (ad ella Annunziata e a William Daniel, in qualità di proprietari dell’immobile) la demolizione di “ opere edilizie abusive ” realizzate presso l’immobile sito alla via Nuova del Faro del territorio cittadino.

1a- Per come descritte nel provvedimento, le stesse si sostanziano:

- nell’eliminazione della muratura delimitante il portico esistente al piano seminterrato e nell’ampliamento dello stesso di circa mt. 7 e mt. 12 sul lato N/E;

- nella realizzazione di un corpo di fabbrica a forma di L allo stato grezzo, avente superficie di circa mq. 21 e volumetria di circa mc. 57, con copertura costituita da solaio latero-cementizio completo di impermeabilizzazione e sovrastante tappeto di terreno vegetale;

- in opere di sistemazioni esterne (terrazzamenti, nuova rampa di scale, pavimentazioni).

2- Nella prospettazione attorea, quale diffusa in sette motivi di ricorso, le impugnate determinazioni sono affette da violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

3- Il Comune di Anacapri, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4- A mezzo di apposita istanza depositata in data 21 maggio 2012 in vista dell’odierna pubblica udienza, nel cui ruolo il ricorso risulta(va) iscritto per la sua definizione, il difensore attoreo ha chiesto che venga dichiarata “ l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere ”. Ciò perchè in relazione agli interventi contestati:

- “ erano state presentate domande di sanatoria ex artt. 38 e 37 d.P.R. 380 del 2001 ” e che le richieste erano state “ accolte con provvedimenti nn. 5017, 5018 e 5019 del 8 aprile 2009, che hanno contestualmente irrogato le sanzioni pecuniarie e prescritto alcune demolizioni e/o modifiche agli interventi ”;

- i lavori erano stati ultimati e l’amministrazione ne aveva preso formalmente atto.

5- Alla stregua di quanto innanzi non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

Ed invero, quali che ne siano le ragioni, “ la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (cfr, ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224;
Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, 3 febbraio 2012, n. 564 e, sezione quarta, 3 novembre 2010, n. 22318).

5a- Quanto alle spese di giudizio, in carenza di costituzione dell’amministrazione intimata, deve esserne disposta la compensazione, avuto conto delle ragioni poste a sostegno della domanda processuale, quale da ultimo avanzata, che comprovano la sussistenza della contestata realizzazione delle opere in assenza del titolo abilitativo e, in una, la sua necessità.

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