TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-12-09, n. 201502592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-12-09, n. 201502592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502592
Data del deposito : 9 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00258/2015 REG.RIC.

N. 02592/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P T, con domicilio eletto ex lege (art. 25 cod. proc. amm.) presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto P-MI/L/N/2012/111391 della Prefettura di Milano di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con decreto del 23.1.2015, il Prefetto di Milano respingeva la domanda di emersione da lavoro irregolare, presentata ai sensi del D.Lgs. 109/2012 dal sig. Thiam Mame Nass a favore del cittadino straniero, sig. -OMISSIS-.

Era proposto di conseguenza il presente ricorso, con domanda di sospensiva, affidato ad un solo ed articolato motivo.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 4.3.2015, l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione II del TAR n. 286/2015, ritenendosi insussistente il fumus del gravame.

Alla successiva pubblica udienza del 25.11.2015, la causa era trattenuta in decisione.

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