TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-06, n. 202404481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-06, n. 202404481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404481
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2024

N. 04481/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05814/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5814 del 2019, proposto da Amorgreen S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Amorosi in Roma, via Romei Romeo;

contro

Questura di Roma, Questura di Roma Presso c/o Avvocatura di Stato, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

del provvedimento emesso dal Questore di Roma il 23 aprile 2019, eseguito in data 24 aprile 2019, di sospensione della licenza relativa all'esercizio pubblico Amorgreen Srls.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, quale legale rappresentante della AMORGREEN SRLS, ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma del 23 aprile 2019 che ha disposto la sospensione della licenza per giorni 30 a decorrere dalla notifica dello stesso, in ragione della ritenuta pericolosità di alcuni prodotti a base di cannabis venduti nell’esercizio commerciale, i quali, sotto l’ etichettatura “ per uso tecnico e collezionismo”, sarebbero riconducibili, invero, a sostanze stupefacenti.

Avverso l’impugnato provvedimento ha articolato i seguenti motivi di diritto:

1) Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge consistente in eccesso di potere, travisamento della situazione di fatto ed erronea applicazione dell’art. 100 Tulps

Con riferimento alla circostanza che tra le varie tipologie di prodotti sia alimentari che non alimentari, a base di Canapa Sativa L, fossero stati rinvenuti taluni muniti di etichette non conformi al D.lvo 231/2017 ed al D.lvo 206/2005, sarebbe stata contestata una violazione meramente formale al D.lvo 206/2005, sanata con il pagamento (nei 60 giorni) di una sanzione pecuniaria.

Con riferimento agli esiti della verifica tossicologica dei prodotti sottoposti a sequestro amministrativo, concernente la ricerca del THC presente, il metodo di analisi svolto unilateralmente non fornirebbe garanzia di certezza e di assolutezza, oltre ad essere violativo del contraddittorio tra le parti e del diritto della ricorrente ad effettuare contro analisi sui campioni citati, dei quali, peraltro, non sarebbe stata fornita la prova della psicoattività. I prodotti rinvenuti nell’esercizio commerciale AMORGREEN SRLS sarebbero, peraltro, costituiti da infiorescenze derivate dalla coltivazione di piante di cannabis, che viene effettuata ai sensi della L. n. 242/2016, e, dunque, la normativa applicabile al caso di specie dovrebbe essere l’art. 4 della predetta legge, mentre il criterio percentuale evocato nel provvedimento (THC dello 0,5%) si riferirebbe alla marijuana od all’hashish, vere e proprie sostanze stupefacenti. Ai fini del commercio di infiorescenze come attività del tutto lecita e, pertanto, riconducibile fra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 L. 242/2016, quale espressione del florovivaismo [lett. g)], risulterebbe del tutto ininfluente la eventuale destinazione al consumo personale del comparatore, quale scelta che lo stesso compirebbe in modo autonomo ed indipendente, in funzione e dopo l’acquisto. Il provvedimento del Questore sarebbe fondato su petizioni di principio non suffragate da riscontri concreti e i fatti evocati nel provvedimento non rivestirebbero il carattere di pericolosità attribuito dall’Autorità, attesa l’asserita rilevante incertezza, sia normativa che giurisprudenziale, in ordine alle modalità di applicazione della L. 242/2016. L’entità della sanzione sarebbe, comunque, sproporzionata.

2) Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge consistente nella mancata comunicazione all’interessato dell’avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/90

Tra il controllo di polizia effettuato sull’attività commerciale della ricorrente e l’emissione del provvedimento impugnato sarebbero intercorsi circa due mesi, pertanto non vi sarebbero state quelle condizioni di urgenza tali da impedire la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90. Inoltre sarebbe inconferente il richiamo all’art 21 octies della medesima legge 241/90, atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare le ragioni per cui non avrebbe potuto emettere un provvedimento diverso da quello emesso.

2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria deposita in data 4.06.2019 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. All’udienza straordinaria dello smaltimento dell’arretrato del 2 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La ricorrente contesta il provvedimento impugnato (di sospensione della licenza per 30 giorni) asserendo che le motivazioni in esso contenute di tutela della salute e dell’ordine pubblico non sarebbero state supportate da elementi documentali certi, posto, da un lato, che i limiti per l’individuazione della sostanza stupefacente sarebbero stati individuati con erronea applicazione della norma e , dall’altro, che, comunque, l’etichettatura di alcune infiorescenze sotto la dicitura “ ad uso collezionismo” non sarebbe prova della volontà elusiva della ricorrente della norma stessa, attesa la estraneità della ricorrente medesima alla volontà individuale del consumatore in merito agli usi ulteriori sottesi all’acquisto dell’infiorescenza in discorso. Contesta, inoltre, il fatto che sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento, in base all’erronea applicabilità al caso di specie dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.

Tali censure non possono trovare accoglimento.

2.1. L'art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 prevede che " Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ".

La giurisprudenza pacifica ha avuto modo di osservare che detta norma “ non svolge funzione sanzionatoria, ma di prevenzione generale, quindi cautelare con riferimento a fatti che possono nuocere alla pubblica e privata incolumità;
di conseguenza detto provvedimento resta valido ed efficace anche a prescindere dalla personale responsabilità del titolare del locale entro cui avviene la somministrazione o dell'esercente detta specifica attività
" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 31 gennaio 2017, n. 54).

La Legge n. 242 del 02.12.2016 n. 242 reca norme per il sostegno e la promozione della filiera della coltura della “Canapa Sativa L”, per la coltivazione e la trasformazione della stessa in ambito industriale. L’art. 4 della suddetta normativa, che pone la misura di 0,6 come limite legale alla percentuale di THC presente nelle piante per non essere considerate psico-attive e quindi illegali, prevede la non punibilità del solo agricoltore delle coltivazioni di canapa, qualora venga superato il succitato margine di tolleranza di principio attivo, senza derogare quindi alla disciplina ordinaria posta dal Testo Unico n. 309/1990. Tale deroga normativa, dunque, non appare in alcun modo estendibile al rivenditore al dettaglio, tenuto anche conto che il bene tutelato dalla norma è la salute del consumatore e i livelli minimi di principio attivo, nel caso di specie di THC, compatibili con la natura di sostanza stupefacente, sono quelli idonei a mettere in pericolo la salute dell'assuntore.

Nel caso di specie i rilevi effettuati dalla Polizia avevano posto in luce il commercio di infiorescenze della Canapa Sativa L, contenute in buste sigillate con l'indicazione "per uso tecnico o collezionismo" ed impresso il logo della società "AmorGreen S.R.L", contenenti un livello di THC superiore ai limiti consentiti ed esposte insieme ad articoli “per fumatori”. Tale modalità di commercializzazione appare elusiva della normativa posta a tutela della salute pubblica e che mira ad impedire la commercializzazione di sostanze suscettibili di avere un effetto psicotropo al di fuori dei limiti previsti dal legislatore. Appare del tutto inconferente, al riguardo, l’argomentazione della ricorrente secondo la quale l’uso che il consumatore intende fare dell’infiorescenza acquistata come oggetto da collezionismo è irrilevante per individuare l’elemento psicologico del venditore ai fini dell’intento elusivo della norma. Nel caso di specie, infatti, rileva il dato oggettivo del possesso, da parte delle predette infiorescenze, di un THC superiore ai imiti consentiti, che fanno rientrare dette sostanze nell’alveo di quelle dotate di effettivo potere stupefacente e riconducibili, dunque, nell’ambito della disciplina di cui al T.U. n.309/90. E ciò in disparte le modalità con cui avveniva tale commercializzazione, essendo poste dette infiorescenze “per uso tecnico e collezionismo” proprio vicino ad articoli per fumatori.

Come affermato dalla giurisprudenza " La canapa indica è una varietà della canapa sativa, dalla quale si differenzia per il fatto che, in particolari condizioni climatiche, produce, nelle sue infiorescenze, il T.H.C., acquistando così potere stupefacente. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la sativa, pur al di fuori delle particolari condizioni climatiche ed ambientali, attinga comunque un potere stupefacente, presentando alta percentuale di THC, cade automaticamente ogni definizione rispetto alla canapa indica, con la conseguenza che anche la sativa deve essere considerata, agli effetti penali, quale canapa indica " (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, 12.02.1988, n.1890). Analogamente è stato affermato che "La Cannabis Sativa L. in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina, costituita dall'art.14 - D.P.R. - 9 ottobre 1990, n.309, come modificato dall'art. l comma terzo, D.L. 20 marzo 2014 n.36 , convertito dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, in cui l'allegata Tabella II prevede solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9- THC. L'introduzione della Legge 2 dicembre 2016 n.242 che, stabilendo la liceità della coltivazione della Cannabis Sativa L. per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish) e, pertanto, non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal D.P.R. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile " (Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione Penale, 27.11.2018, n.56737;
Cass. pen., Sez. III, 12/12/2019, n. 14735).

Considerati gli esiti degli accertamenti di polizia effettuati sui campioni sequestrati, che individuavano un superamento dei limiti di THC consentiti per la commercializzazione di canapa Sativa L nelle inflorescenze, peraltro vendute sotto etichettature “per uso tecnico o collezionismo” ma vicino ad articoli per fumatori, l’impugnato provvedimento del Questore, che ha rilevato un pericolo per l’ordine e la salute pubblica, non appare inficiato dai vizi denunciati nel gravame.

2.2 Parimenti priva di fondamento è la censura relativa all’asserita violazione delle garanzie di partecipazione di cui alla legge 241/90, stante la mancata comunicazione alla ricorrente dell'avvio del procedimento amministrativo di sospensione della licenza.

Al riguardo infatti è stato evidenziato che “ le finalità perseguite con l'adozione delle misure di cui all'art. 100, T.U.L.P.S. risultano "ex se" assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, anche considerando che il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari, per i quali l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 29 gennaio 2021, n. 77;
17 settembre 2020, n. 578;
T.R.G.A., 8 maggio 2020, n. 60; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 20 gennaio 2020, n. 34; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 20 agosto 2019, n. 755).”
(T.A.R. Bologna, sez. I, 23.01.2023, n. 26). Le ragioni di urgenza, pertanto, giustificano la mancata comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento, tanto più che la gravità della condotta documentata – ovvero la commercializzazione di prodotti dall’efficacia psicotropa sotto la fuorviante dicitura di prodotto da collezione - rende vincolato il provvedimento di sospensione.

3. Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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