TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300046
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00046/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04825/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale E/2;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. -OMISSIS- del 20/09/17 del Comando Legione Carabinieri Campania notificata al ricorrente in data 02/10/17;

- del decreto del Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. -OMISSIS-Posizione -OMISSIS- del 11/08/17, recante il rigetto della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata;

- del provvedimento di revoca dell'atto -OMISSIS-/-OMISSIS-(allegato) adottato dal Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri Campania, Ufficio del Personale, notificato al ricorrente in data 02/10/17;

- del provvedimento prot. -OMISSIS-adottato dal Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri Campania, Ufficio Personale, notificato al ricorrente in data 02/10/17;

- del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze posizione n. -OMISSIS-parere n. -OMISSIS-adottato nell'adunanza n. -OMISSIS- del 18/07/17 notificato in data 02/10/17

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\6\2019 :

- del provvedimento prot. -OMISSIS-/16/-OMISSIS-/-OMISSIS- del 07/05/19, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, successivamente notificato al ricorrente, recante l'avvio del procedimento di recupero della somma indebitamente percepita dal ricorrente nel periodo di aspettativa beneficiato, nei successivi trenta giorni dalla ricezione del presente atto;

nonché in via presupposta:

- della nota prot. -OMISSIS- del 20/09/17 del Comando Legione Carabinieri Campania notificata al ricorrente in data 02/10/17;

- del decreto del Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. -OMISSIS-Posizione -OMISSIS- del 11/08/17, recante il rigetto della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata;

- del provvedimento di revoca dell'atto -OMISSIS-/-OMISSIS-(allegato) adottato dal Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri Campania, Ufficio del Personale, notificato al ricorrente in data 02/10/17;

- del provvedimento prot. -OMISSIS-adottato dal Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri Campania, Ufficio Personale, notificato al ricorrente in data 02/10/17;

- del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze posizione n. -OMISSIS-parere n. -OMISSIS-adottato nell'adunanza n. -OMISSIS- del 18/07/17 notificato in data 02/10/17 unitamente ai predetti provvedimenti- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\7\2019:

- del provvedimento prot. -OMISSIS-/16/259-2/-OMISSIS- datato 19/06/19 successivamente notificato al ricorrente recante l'ingiunzione di pagamento della somma di € 23.283,39 nonché il preavviso di avvio di azioni di recupero della somma indebitamente percepita dal ricorrente nel periodo di aspettativa beneficiato;

nonché in via presupposta:

- del provvedimento prot. -OMISSIS-/16/-OMISSIS-/-OMISSIS- del 07/05/19, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, successivamente notificato al ricorrente, recante l'avvio del procedimento di recupero della somma indebitamente percepita dal ricorrente nel periodo di aspettativa beneficiato, nei successivi trenta giorni dalla ricezione del presente atto;

nonché in via presupposta:

-della nota prot. -OMISSIS- del 20/09/17 del Comando Legione Carabinieri Campania notificata al ricorrente in data 02/10/17;

- del decreto del Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. -OMISSIS-Posizione -OMISSIS- del 11/08/17, recante il rigetto della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata;

- del provvedimento di revoca dell'atto -OMISSIS-/-OMISSIS-(allegato) adottato dal Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri Campania, Ufficio del Personale, notificato al ricorrente in data 02/10/17;

- del provvedimento prot. -OMISSIS-adottato dal Vice Comandante del Comando Legione Carabinieri Campania, Ufficio Personale, notificato al ricorrente in data 02/10/17;

- del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze posizione n. -OMISSIS-parere n. -OMISSIS-adottato nell'adunanza n. -OMISSIS- del 18/07/17 notificato in data 02/10/17


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo gli atti, indicati in epigrafe, con cui è stata respinta la istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente patologia: “ DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CON ELEMENTI DISFORICI E SPUNTI INTERPRETATIVI”.

Il provvedimento di diniego, fonda la sua motivazione sul parere del competente Comitato di Verifica il quale ha ritenuto che la detta patologia “ riconosce una genesi idiopatica, costituzionale, spesso a carattere familiare, riconducibile ad un’alterazione primitiva dell’attività di alcuni neurotrasmettitori cerebrali monoaminici….” e che “non si rilevano oggettive e documentate situazioni connesse al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante…”.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Deduce il ricorrente che in ragione di peculiari vicende relative al suo trasferimento presso altra sede di servizio, prospettata al ricorrente che vi aveva interesse ma di fatto mai verificatosi, egli avrebbe sviluppato un disturbo dell’adattamento, disturbo dell’ansia reattiva con note somatiche, ragion per cui avrebbe anche dovuto allontanarsi dal luogo di lavoro per periodi molto lunghi.

Egli, pertanto, aveva chiesto che le indicate patologie fossero riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere n. -OMISSIS-reso nell’adunanza del 18/07/17 ha deliberato, invece, l’insussistenza del riconoscimento dipendente da fatti di servizio.

Sulla base del predetto parere il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri adottava il Decreto n. -OMISSIS-con il quale decretava definitivamente la insussistenza della dipendenza da causa di servizio.

Secondo la prospettiva del ricorrente, il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sarebbe immotivato e fondato su una motivazione stereotipata, laddove l’amministrazione avrebbe dovuto ponderare adeguatamente come l’incertezza in ordine alla concreta possibilità di essere trasferito presso un reparto a lui gradito, avrebbe messo il dipendente in una condizione di disagio e prostrazione.

Il ricorso introduttivo non è fondato.

Va anzitutto evidenziato come il parere del Comitato risulti articolato con una diffusa motivazione in ordine alla genesi della patologia, per lo più idiomatica.

Le censure proposte, di contro, sono finalizzate ad un sindacato sostitutivo sull’esercizio di potere che non è proprio del giudizio di legittimità: la discrezionalità tecnica, infatti, è suscettibile di un sindacato di attendibilità che valuti la ragionevolezza della scelta amministrativa.

Nel caso di specie, alcun profilo di irragionevolezza è dato rinvenire negli atti impugnati.

Dagli atti di causa depositati dall’amministrazione, si evince che il ricorrente nel corso della sua carriera è stato addetto allo svolgimento di funzioni ordinarie non particolarmente stressanti o defatiganti.

Egli, inoltre, non fornisce alcuna prova certa della insorgenza della malattia come collegata alla incertezza sulla concretizzazione della sua aspirazione ad essere trasferito.

Egli, dunque, con la sua richiesta avvalora la fondatezza del giudizio reso dal Comitato in ordine alla capacità individuale di reagire agli stimoli esterni.

Con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS-/16/-OMISSIS-/-OMISSIS- del 07/05/19, adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, recante l’avvio del procedimento di recupero della somma indebitamente percepita dal ricorrente nel periodo di aspettativa beneficiato e gli atti ad esso connessi nonché il provvedimento con cui è stato ingiunto il pagamento della indicata somma.

L’amministrazione con gli atti impugnati ha ritenuto che in conseguenza della dichiarazione di NON dipendenza da causa di servizio, il ricorrente dovesse restituire la somma pari ad € 23.283,39 indebitamente percepita nell’intero periodo dell’aspettativa.

Infatti l’Amministrazione resistente, nel corpo dell’atto, precisava che il periodo di aspettativa per infermità di giorni 720, dal 21 febbraio 2013 al 10 febbraio 2015, goduto dal dipendente era originato da infermità non dipendente da causa di servizio e che egli aveva percepito somme superiori al dovuto di € 23.283,39 (netto R.P.A.), per competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché a metà, dal 21 febbraio 2014 al 20 agosto 2014 e competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché a zero, dal 21 agosto 2014 al 10 febbraio 2015.

Avverso tali atti il ricorrente in primis evidenzia il suo interesse all’impugnativa;
nel merito ne deduce la illegittimità del provvedimento che dispone il recupero delle somme deducendo di aver maturato una aspettativa della dipendenza della patologia da causa di servizio.

Precisa a tal fine che l’illegittimità dell’intero procedimento di collocazione in aspettativa non ha messo in condizione il dipendente di usufruire o, quantomeno, valutare di usufruire, di eventuali giorni di licenze non ancora sfruttati, causando l’errata decorrenza del periodo di aspettativa con conseguente illegittimità della quantificazione delle somme indicate nel provvedimento da ultimo impugnato.

In particolare, sarebbe stato violato l’art. 905 del D. Lgs. n. 66 del 2010 in quanto non sarebbe stata data comunicazione all’interessato che al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria sarebbe stato collocato in aspettativa d’ufficio.

In particolare il ricorrente sin dal 10/01/13 era sottoposto a visita medica presso la Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri Campania e solo in data 10/02/14, ovvero dopo undici mesi, gli veniva comunicata la collocazione in aspettativa avendo superato il periodo di 45 giorni di licenza straordinaria.

Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti non sono fondati.

Il ricorrente è stato in aspettativa dal 21 febbraio 2014 al 10 febbraio -OMISSIS-e nello stesso periodo ha ricevuto la retribuzione per l’intero.

L’art. 39, comma 3, del DPR n. 51/2009 è chiaro nell’ affermare che “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.” Dalla documentazione versata in atti si evince che il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si è concluso in data 10.09.2018, mentre il provvedimento di collocamento in aspettativa del ricorrente è del 27.10.2010.

Il ricorrente, dunque, in considerazione del mancato riconoscimento da causa di servizio della malattia per la quale è stato collocato in congedo, deve restituire le somme come indicate dalla legge e quantificate dall’amministrazione.

Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha attivato la procedura di recupero delle eccedenze retributive, quali ricordate in premessa, né avrebbe potuto operare diversamente, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852)” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5343/2019 e n. 5342/2019;
in termini, Cons. Stato, Sez. I, n. 2530/2019).

Inoltre, occorre considerare che, “nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2009, n. 3516;
Sez. V, 30.9.2013, n. 4849). Ne discende che l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all’amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 379/2014, nonché, più di recente, n. 3811/2017).

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia.

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