TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2024-09-16, n. 202401325
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Pubblicato il 16/09/2024
N. 01325/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del Consorzio Intercomunale Vina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha condannato il Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina al pagamento. in favore di -OMISSIS-., delle somme dovute, in esecuzione del giudicato, meglio specificato in epigrafe;
- con memoria del -OMISSIS-, -OMISSIS-. ha chiesto la proroga dell’incarico del nominato Commissario ad acta;
- con nota del -OMISSIS-, il Commissario ad acta ha rappresentato che:
i) in data -OMISSIS- la Sorical S.p.A. ha proceduto a pignoramento mobiliare presso il tesoriere del Consorzio;
ii) a seguito di declaratoria di incompetenza, il procedimento esecutivo è stato riassunto dinanzi al Giudice di Palmi;
iii) risulta sull’unico conto corrente del Consorzio debitore una giacenza di liquidità, pari ad euro -OMISSIS- sottoposta a vincolo;
iv) il Consorzio dovrebbe, da un lato, corrispondere, nel mese di maggio, gli stipendi del personale, per euro -OMISSIS-, e quanto dovuto ai fornitori, per euro -OMISSIS-, dall’altro, ottenere l’accredito di circa euro -OMISSIS- da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
Rilevato, altresì, che, tanto esposto, con la medesima nota, il Commissario ad acta ha richiesto la proroga dei termini per l’esecuzione dell’incarico e i seguenti chiarimenti:
a) “ se [il Commissario ad acta] debba assegnare al creditore -OMISSIS- l’intero importo che attualmente è presente sul conto corrente del tesoriere ovvero se deve assegnare l’importo detratte le somme degli stipendi e di quei fornitori i cui servizi sono indispensabili all’attività del Consorzio ”;
b) “[p] oichè tutte le somme in entrata del Consorzio pervengono attraverso i versamenti che i creditori eseguono presso il tesoriere, terzo pignorato, si pone la necessità di chiarire se il procedimento già definito con sentenza [di questo TAR] in quanto antecedente al pignoramento debba prevalere su quest’ultimo attuato successivamente presso il tesoriere, con la conseguenza che la Sorical potrà soddisfarsi accodandosi a -OMISSIS- ”;
c) “ se [il Commissario ad acta] debba comunicare al Giudice dell’Esecuzione la presente situazione e chiedere che l’assegnazione delle somme pignorate dalla Sorical dovrà avvenire solo a seguito della soddisfazione del creditore che ha agito con l’ottemperanza e, quindi, anche partecipare all’udienza del -OMISSIS- ”;
- con memoria depositata in data 10 giugno 2024, parte ricorrente ha rinnovato la richiesta di proroga;
- alla camera di consiglio del 14 giugno 2024, su istanza di parte, il Collegio ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, per deposito di documentazione;
- in 19 giugno 2024, parte ricorrente ha depositato la delibera del Commisario ad acta n. -OMISSIS-, con quale è stata disposta la liquidazione, in favore di -OMISSIS-., della somma di euro -OMISSIS-, insistendo, inoltre, per la proroga dell’incarico del Commissario ad acta;
- in data 21 giugno 2024, anche il Commissario ad acta ha depositato la sopra citata delibera n. -OMISSIS-;
- quindi, alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario ad acta, si possano formulare le seguenti precisazioni:
- quanto al punto a), si osserva preliminarmente che il nominato Commissario ad acta non chiarisce se il Consorzio rientri nella definizione di ente locale, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 267/2000 o ne sia escluso (in quanto gestisce “ attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale ”), né fornisce documentazione per consentirne la qualificazione;comunque, laddove dovesse rientrarvi, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, “[n] on sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;c) espletamento dei servizi locali indispensabili ”. La previsione si applica anche al Commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza;conseguentemente, il Commissario ad acta nell’esecuzione del proprio incarico deve osservare i limiti previsti dal citato art. 159 del d.lgs. n. 267 del 8 agosto 2000;
- quanto al punto b), la sussistenza di una procedura esecutiva, e, segnatamente, un pignoramento sulle somme presenti sul conto del tesoriere, ne sottrae la destinazione alla eventuale esecuzione in sede di ottemperanza.
Infatti, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., “ dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode ”. Ne deriva che una volta che al terzo gli sia stata notificata l'intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., non può compiere atti di disposizione sulla somma pignorata e non può consegnare o pagare le somme da lui dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice, all'evidente scopo di evitare la sottrazione delle somme all'azione esecutiva del creditore procedente.
Al riguardo, il Commissario ad acta osserva che la sentenza di questo TAR, che ha condannato il Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina al pagamento delle somme dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, è antecedente al pignoramento.
Tuttavia, si osserva che, né il Giudice Amministrativo, né, tantomeno, il Commissario ad acta possono disporre su una procedura esecutiva avanzata resa in sede ordinaria e su somme vincolate da un pignoramento;infatti, “ il giudizio di ottemperanza non può costituire uno strumento per sovvertire l’ordine legale nella soddisfazione dei crediti vantanti nei confronti del debitore ” (cfr. TAR Catania, sez. II, 30 ottobre 2023, 3215/2023”.;
quanto al punto c), si ritiene che Commissario ad acta debba informare il Giudice dell’Esecuzione in merito al presente procedimento di ottemperanza e, qualora lo ritenga opportuno, partecipare alle udienze del giudizio esecutivo civile;
Ritenuto, inoltre, di accogliere la richiesta di proroga e assegnare al Commissario ad acta l’ulteriore termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per lo svolgimento dei propri compiti, che dovranno tener conto delle precisazioni sopra svolte nel portare a compimento il mandato;
Ritenuto, altresì, che il Commissario ad acta, entro il medesimo termine, dovrà relazionare in ordine allo stato del procedimento (e all’eventuale effettivo pagamento del dovuto o ad eventuali flussi di liquidità attesi, che consentano all’amministrazione intimata di adempiere, comunque, la propria obbligazione);
Ritenuto, infine, di rinviare alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la verifica degli aggiornamenti richiesti;