TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202204664

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202204664
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204664
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 04664/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11398/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11398 del 2021, proposto da
C T, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e I U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

C A, F S, non costituite in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

- della graduatoria definitiva di merito - Allegato D e Allegato E, all’esito della « Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28 dicembre 2015 » pubblicata in data 16/07/2021 all’albo pretorio on line di Roma Capitale, laddove assegna alla ricorrente un errato punteggio ai TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO collocandola in posizione deteriore rispetto alla posizione cui avrebbe diritto;

- della Determinazione Dirigenziale Provv. Num. 1095/2021 del 16/07/2021, pubblicata all’albo pretorio on line e avente ad oggetto: « la rettifica della graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 7/12/2020 »;

- degli atti, verbali e documenti relativi a tutte le operazioni di acquisizione, valutazione ed attribuzione dei punteggi per i titoli professionali e di servizio, laddove non le è stato attribuito un punteggio pari a 3,00 punti relativo alla effettiva presenza della ricorrente all’interno di una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, con ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, ha esposto quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1589 del 3 agosto 2018, pubblicata nell’Albo pretorio di Roma Capitale, veniva bandita la Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28 dicembre 2015;

- all’esito della procedura selettiva, Roma Capitale avrebbe attinto dalla relativa graduatoria definitiva per le assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di insegnante di Scuola dell’Infanzia, categoria C, posizione economica C1, di cui al

CCNL

Comparto Regioni – Autonomie Locali;

- la medesima graduatoria definitiva sarebbe stata utilizzata anche per procedere alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2016 n. 160, sulla base della pianificazione dei fabbisogni di personale di Roma Capitale, in applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 4, co. 1 del D. Lgs. n. 75/2017 (cd. stabilizzazioni);

- la ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del bando, presentava domanda telematica di partecipazione attraverso l’apposita applicazione on line nel Portale Istituzionale di Roma Capitale;

- la domanda di partecipazione doveva essere compilata contrassegnando, con un segno di spunta (c.d. “flag”), tutti i campi di interesse per il riconoscimento dell’esatto punteggio;

- tra i “ titoli professionali di servizio ” da autocertificare in sede di domanda di partecipazione vi era il seguente titolo: “ Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia: 3 punti ”;

- all’esito della prova d’esame veniva pubblicata una prima graduatoria provvisoria relativa ai titoli, scorrendo la quale diverse centinaia di candidati, tra cui l’odierna ricorrente, apprendevano di non aver ottenuto i tre punti collegati al previo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia, e ciò nonostante parte ricorrente avesse regolarmente provveduto (in fase di compilazione della domanda telematica) ad apporre il flag sul campo relativo al titolo professionale in questione;

- la predetta mancata attribuzione di 3 punti è da ascrivere a un malfunzionamento del sistema informatico di Roma Capitale, come del resto indirettamente confermato dal fatto che lo stesso problema si è verificato per centinaia di candidati;

- successivamente, in data 16 luglio 2021, è stata pubblicata sull’albo pretorio di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale Provv. Num. 1095/2021 del 16/07/2021, contenente la « graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 7/12/2020. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale» ;

- in base a tale graduatoria definitiva (pubblicata a rettifica di quella del 7 dicembre 2020 successivamente emendata in via di autotutela), ancora una volta la Commissione esaminatrice negava alla ricorrente quei tre punti collegati al previo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia,

riconoscendole esclusivamente 9,55 punti (di cui 1,95 per il servizio prestato presso la scuola dell’infanzia del Municipio IV di Roma Capitale).

2. Sulla scorta di tali allegazioni, pertanto, parte ricorrente impugna la graduatoria definitiva per i seguenti motivi:

- “ Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990, nonché violazione del principio di affidamento. Carenza e /o difetto totale di istruttoria su un punto decisivo della questione ”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta che la graduatoria è illegittima in quanto Roma Capitale, dopo aver rilevato circa mille anomalie nelle domande di partecipazione (tutte inerenti alla mancata spunta sul requisito dell’inserimento in una pregressa graduatoria già utilizzata da Roma Capitale), avrebbe potuto e dovuto verificare (ma non l’ha fatto) il motivo di tale problematica, essendo inverosimile che tantissimi partecipanti abbiano tutti dimenticato di certificare il requisito più importante (ossia il fatto di aver lavorato da diversi anni con contratti a termine nelle scuole dell’infanzia di Roma Capitale). Non solo. Parte ricorrente lamenta che Roma Capitale abbia illegittimamente omesso di attivare il potere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990, posto che il requisito dell’inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale era comunque ricavabile da altre informazioni inserite nella domanda di partecipazione, in particolare dalle informazioni sulle precedenti supplenze prestate presso la scuola dell’infanzia del Municipio IV di Roma Capitale;

- “ Illegittimità per violazione della lex specialis della procedura concorsuale e, in particolare, dell’art. 3 del bando. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sproporzione, contrarietà a buona fede e buon andamento della PA ”. Con questo secondo motivo, parte ricorrente reitera la censura di mancata attivazione del potere di soccorso istruttorio già svolta con il primo motivo di gravame.

3. Roma Capitale si è costituita regolarmente in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza cautelare ex art. 55 Cod. Proc. Amm., il Collegio rilevava che:

- “ la ricorrente non risulta aver espressamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di essere inserita “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola d’infanzia”, ai fini del riconoscimento dei tre punti previsti dall’art. 3 del bando (“valutazione dei titoli”) ”;

- “ allo stato non emergono elementi idonei a far ritenere che, come dedotto dalla ricorrente, la mancata dichiarazione del suddetto titolo di servizio nella domanda di partecipazione sia da ascrivere ad un malfunzionamento del sistema informatico ”;

- “ ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, appaiono fondate le censure della ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in favore della ricorrente nel caso in cui gli ulteriori titoli professionali e di servizio dichiarati presupponessero l’inserimento della stessa “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia ”;

- “ la ricorrente nella domanda di partecipazione ha dichiarato di aver prestato servizio nelle scuole dell’infanzia a gestione diretta del IV Municipio di Roma Capitale ”.

5. Sulla base di tali motivazioni, il Collegio, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, disponeva “ che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all’amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione della ricorrente e della documentazione successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento ”. In considerazione di ciò, il Collegio disponeva anche l’integrazione del contraddittorio mediante “ notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso ”. La notificazione per pubblici proclami è stata correttamente e tempestivamente compiuta.

6. Successivamente, con relazione depositata in data 24 febbraio 2022, Roma Capitale attestava che il giorno 10 febbraio 2022 la Commissione esaminatrice – appositamente convocata per riesaminare la fattispecie in ossequio alla misura cautelare propulsiva adottata da questo Tribunale Amministrativo Regionale – negava la necessità di rideterminarsi sul punteggio dell’odierna ricorrente. In particolare, la Commissione esaminatrice rilevava che:

- l’art. 3 del bando di concorso prevedeva, al fine di porre rimedio in via di soccorso istruttorio ad eventuali errori commessi dalla Commissione esaminatrice in fase di valutazione dei titoli dei candidati, una specifica procedura di riesame (ad istanza di parte) nei 10 giorni dalla pubblicazione della valutazione dei titoli sull’Albo Pretorio capitolino;

- più in particolare, ciascun candidato avrebbe potuto presentare (laddove avesse inteso contestare la valutazione dei titoli) un’istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della valutazione dei titoli sull’Albo Pretorio capitolino;

- per “valutazione dei titoli” (la cui pubblicazione fa decorrere il summenzionato termine di 10 giorni) deve intendersi la graduatoria provvisoria;

- la pubblicazione della graduatoria provvisoria è avvenuta in data 30 ottobre 2018, mentre l’istanza di riesame della ricorrente è stata trasmessa a Roma Capitale soltanto in data 28 dicembre 2020, indi ben oltre il termine perentorio di 10 giorni sopra richiamato;

- in ogni caso, anche a voler ritenere che il dies a quo del termine in questione coincida con la pubblicazione sull’Albo Pretorio della graduatoria definitiva (anziché di quella provvisoria), l’istanza di riesame risulterebbe comunque tardiva, atteso che detta graduatoria definitiva è stata pubblicata sull’Albo Pretorio in data 7 dicembre 2020, mentre l’istanza di riesame è stata trasmessa (come visto) soltanto in data 28 dicembre 2020, indi sempre ben oltre il summenzionato termine perentorio di 10 giorni;

- in disparte il profilo della sua tardività, l’istanza di riesame era comunque generica, perché se da un lato ad essa vengono allegati “ un certificato di servizio rilasciato da Municipio V, un contratto di supplenza, un’autocertificazione vertente sui titoli di studio ”, dall’altro lato però detta istanza “ non esplicita i motivi di doglianza né fornisce elementi di valutazione utili alla Commissione ”;

- ne discende che la Commissione esaminatrice, non avendo parte ricorrente ritualmente attivato il potere di soccorso istruttorio in ossequio alla lex specialis del bando di concorso, non può rideterminarsi sul punteggio già assegnato per i titoli di servizio.

7. Successivamente, all’udienza pubblica del 6 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.

In considerazione della sostanziale omogeneità delle censure svolte con i due motivi di gravame, essi vengono trattati congiuntamente.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 ( Compiti del responsabile del procedimento ), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9;
ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio , per cui l’intervento dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione.

Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio .

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257;
V, 8 agosto 2016, n. 3540;
II, 28 gennaio 2016, n. 838;
IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Alla luce delle pregresse considerazioni, pertanto, nella vicenda in esame sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio.

Sul punto, come già rilevato con l’ordinanza cautelare di accoglimento (la cui motivazione si intende confermare anche in questa sede) se da un lato parte ricorrente aveva omesso di dichiarare (in sede di domanda di partecipazione) il possesso del requisito dell’“ inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia” , dall’altro lato la stessa ricorrente aveva dichiarato, però, di avere altri titoli professionali e di servizio che a ben vedere presuppongono il possesso del summenzionato requisito.

Risulta per tabulas , infatti, che la ricorrente aveva dichiarato (nella domanda di partecipazione) di aver prestato servizio nelle scuole dell’infanzia a gestione diretta del IV Municipio di Roma Capitale, servizio che invero presuppone l’inserimento in una graduatoria di Roma Capitale per il conferimento di incarichi di insegnante di scuola dell’infanzia.

Va da sé che nel caso de quo ricorreva una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso ( id est il requisito dell’inserimento in una graduatoria di Roma Capitale già utilizzata per il conferimento di incarichi a termine nel profilo di insegnante di scuola dell’infanzia), bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito.

Al lume dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano i presupposti per l’attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990.

Né ha pregio sostenere – come fatto dalla Commissione esaminatrice in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare – che la lex specialis del concorso aveva procedimentalizzato con regole ad hoc l’esercizio del soccorso istruttorio, stabilendo in particolare un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione di istanze di riesame (termine ad avviso della Commissione non rispettato dalla ricorrente).

Va osservato, a tal riguardo, che l’art. 3 del bando di concorso stabiliva quanto segue: “ I candidati che intendano richiedere un riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli potranno produrre al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Ufficio Protocollo, motivata istanza di riesame entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’esito della valutazione titoli all’Albo Pretorio capitolino. Le istanze di riesame prodotte oltre tale termine non saranno prese in considerazione e, pertanto, non inoltrate alla Commissione Esaminatrice per la relativa valutazione ”.

Detta clausola non specifica se la “valutazione titoli” (la cui pubblicazione rileva ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni) sia quella cristallizzata nella graduatoria provvisoria oppure, invece, quella formalizzata nella graduatoria definitiva.

Cionondimeno, è la stessa Amministrazione resistente a chiarire, con determina dirigenziale del 16 luglio 2021 (cfr. allegato 4 della produzione di Roma Capitale), che:

“- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2414 del 25/10/2019 (Prot. n. GB/89691/2019) e ss.mm.ii. è stata nominata la Commissione Esaminatrice incaricata, ai sensi dell’art. 5 del bando, della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione e della prova d’esame, nonché della formazione della graduatoria definitiva di merito;

- all’esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento n. 2139 del 07/12/2020 (prot. GB/108426/2020), sono state disposte le ammissioni, anche con riserva e le esclusioni dei candidati partecipanti, anche prendendo atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi sia all’approvazione della graduatoria di merito, sia all’individuazione dei candidati idonei all’accesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- la richiamata graduatoria è stata pubblicata all’Albo pretorio capitolino in data 07/12/2020 e, dell’avvenuta pubblicazione, è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del 18/12/2020;

- l’art. 3 del bando della procedura de qua prevedeva che i candidati che intendevano richiedere un riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli potevano produrre al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Ufficio Protocollo, motivata istanza di riesame entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del punteggio conseguito all’Albo Pretorio capitolino;

- successivamente alla pubblicazione della graduatoria richiamata, contenente l’esito della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione Esaminatrice, sono pervenute al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane istanze di riesame, riferite sia al punteggio dei titoli da sottoporre alla valutazione della competente Commissione Esaminatrice, sia alle esclusioni disposte con il citato provvedimento ”.

Roma Capitale ha esplicitato, quindi, che il termine di 10 giorni per la presentazione delle istanze di riesame decorre dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (avvenuta in data 7 dicembre 2020) e non dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (avvenuta in data 30 ottobre 2018).

Ciò chiarito, ove si prenda in considerazione la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta in data 7 dicembre 2020, l’istanza di riesame depositata dall’odierna ricorrente in data 28 dicembre 2020 è sicuramente tempestiva.

Giova ricordare, infatti, che in base all’art. 124 del T.U.E.L. (approvato con il d.lgs. n. 267/2000) le deliberazioni del Comune sono pubblicate sull’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Orbene, la giurisprudenza ha più volte chiarito (con specifico riferimento al termine di impugnazione degli atti comunali pubblicati sull’Albo Pretorio) che “ in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell’atto in un apposito albo, il termine per proporre ricorso decorre dal giorno in cui è scaduto il periodo della pubblicazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1418/2017)”.

I summenzionati consolidati principi formatisi sul termine di impugnazione dei provvedimenti amministrativi pubblicati sull’Albo Pretorio, ben possono estendersi anche al diverso termine (venuto in rilievo nel caso di specie) di presentazione delle istanze di riesame della graduatoria definitiva pubblicata sull’Albo Pretorio.

Ne discende che nel caso di specie il termine di 10 giorni che il bando di concorso prevede per la presentazione delle istanze di riesame della valutazione dei titoli, deve essere fatto decorrere non già dall’inizio del periodo di pubblicazione della graduatoria definitiva sull’Albo Pretorio ( id est dal 7 dicembre 2020) bensì dalla fine di tale periodo ( id est dal 22 dicembre 2020), con la conseguenza che l’istanza di riesame del 28 dicembre 2020 è certamente tempestiva.

Né può accogliersi, infine, l’eccezione di parte resistente secondo cui detta istanza sarebbe stata generica.

Corre l’obbligo di osservare, infatti, che il soccorso istruttorio è il potere-dovere dell’Amministrazione di accertare “ di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari ”, chiedendo eventualmente “ il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ” (cfr. art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990).

Trattasi, quindi, di un potere d’ufficio, l’esercizio del quale non può essere eluso addebitando al privato (che pure ha chiesto il riesame) l’omessa specificazione della sua doglianza.

Ci si trova, infatti, in una fase propriamente procedimentale (e non processuale) del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, fase nell’ambito della quale primeggia l’interesse pubblico alla selezione dei migliori profili professionali (art. 97 Cost.), sicchè tale interesse deve condurre l’Amministrazione ad accertare e regolarizzare tutto ciò che può essere effettivamente accertato e regolarizzato.

Ciò a maggior ragione se si considera che nel caso di specie la ricorrente – contrariamente a quanto affermato dalla Commissione esaminatrice – aveva prodotto (con l’istanza di riesame) alcuni elementi molto utili ai fini dell’accertamento del requisito controverso, in particolare i contratti di lavoro e i certificati di servizio attestanti le pregresse supplenze svolte presso scuole dell’infanzia di Roma Capitale.

In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all’odierna ricorrente i 3 punti aggiuntivi previsti per il titolo professionale di servizio dell’“ Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia ”.

9. La condanna alle spese di giudizio segue il principio della soccombenza, con relativa liquidazione contenuta nel dispositivo.

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