TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-08-11, n. 202101010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-08-11, n. 202101010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101010
Data del deposito : 11 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2021

N. 01010/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01075/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2020, proposto da
I F, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valbrenta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;

nei confronti

Immobiliare Angarano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bigolaro, Eleonora Marcandoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Bigolaro in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Valbrenta 25 giugno 2020, n. 14, con cui sono state approvate le varianti al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) della Valbrenta e al Piano degli Interventi (P.I.) di Campolongo sul Brenta vigenti, per la realizzazione di un intervento di edilizia produttiva ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, in area ubicata in Comune di Valbrenta (ex Campolongo sul Brenta), Via Zannini;

del permesso di costruire n. PC20/22 rilasciato dal Comune di Valbrenta alla Società Immobiliare Angarano s.r.l. in data 5.10.2020;

di ogni altro connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valbrenta e della Immobiliare Angarano S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. F ha dedotto di essere proprietario di un terreno a Campolongo sul Brenta in Comune di Valbrenta, confinante per due lati con il perimetro di un’area destinata a un progetto di edilizia produttiva, in variante agli strumenti urbanistici generali, approvato dal Comune di Valbrenta con il provvedimento consiliare in questa sede impugnato.

Avverso gli atti gravati il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:

1) con il primo motivo si deduce che non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e all’art. 4 della L.R. n. 55/2012 che prevedono, tra i requisiti per l’approvazione di un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale tramite il S.U.A.P., l’accertamento preventivo dell’insussistenza di sufficienti aree destinate all’edilizia produttiva: si osserva, in particolare, che non sarebbe stata svolta alcuna analisi istruttoria in ordine all’esistenza o meno, nel territorio del Comune di Valbrenta, di terreni destinati all’edilizia produttiva, laddove, secondo il ricorrente, il territorio comunale presenterebbe diversi terreni liberi destinati all’edilizia produttiva, alcuni dei quali di estensione sufficiente a ospitare il capannone in progetto;
a dispetto di ciò l’ente resistente avrebbe giustificato la scelta di agire in variante a P.A.T.I. e P.I. sulla base di mere ragioni di vicinanza dell’area all’attività principale del richiedente;

2) in secondo luogo si afferma che la delibera n. 14/2020 del Consiglio Comunale di Valbrenta sarebbe viziata anche per eccesso di potere in quanto del tutto sprovvista di motivazione, non essendo esplicitate le ragioni di interesse pubblico che dovrebbero sorreggere l’intera operazione e non essendo stata fornita adeguata replica alle osservazioni presentate dagli interessati, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell’ambiente;

3) con il terzo motivo si contesta l’esistenza di un errore nell’individuazione dell’ambito territoriale interessato dal progetto: in particolare, la scheda normativa n. 23 del P.I. di Campolongo sul Brenta indicherebbe come ambito di riferimento dell’intervento progettato una superficie pari a soli 6.691 mq, in quanto dalla superficie totale sarebbe sottratta l’area corrispondente al mappale n. 523 (1.925 mq) dedicata ai parcheggi privati e pubblici;
ciò implicherebbe una determinazione degli oneri di urbanizzazione assai più contenuta rispetto a quanto dovrebbe gravare sul richiedente, nonché un rischio di incremento e congestione del traffico in conseguenza della realizzazione di un numero di parcheggi non correlato alla reale dimensione dell’intervento;

4) infine, si lamenta l’illegittimità, in via derivata, del PC20/22 rilasciato in favore dei controinteressati.

Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni causati dall’illegittima attività provvedimentale posta in essere.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo preliminarmente la carenza di interesse al ricorso in capo al Sig. F, e chiedendone la reiezione nel merito.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata, eccependo a sua volta l’inammissibilità del ricorso e deducendone l’infondatezza nel merito.

All’udienza in data 23.06.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione sollevata dal Comune resistente e dalla controinteressata.

Nel costituirsi in giudizio il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un terreno in Campolongo sul Brenta in Comune di Valbrenta, insistente “ in un’area del tutto peculiare tanto dal punto di vista storico-architettonico, quanto da quello ambientale-paesaggistico ”;
ha poi rappresentato che tale immobile “ confina per due lati con il perimetro dell’area destinata a un invasivo progetto di edilizia produttiva in variante agli strumenti urbanistici generali approvato dal Comune di Valbrenta con il provvedimento consiliare in questa sede impugnato ”.

Il ricorso prosegue, per quanto di interesse rispetto al profilo in esame, con la descrizione delle caratteristiche morfologiche dell’area, asseritamente di pregio naturalistico, storico e sociale, e con la deduzione che l’ “ intervento di edilizia produttiva tramite variante al P.A.T.I. della Valbrenta e al P.I. di Campolongo sul Brenta, in uno con il conseguente permesso di costruire, sono lesivi del delicato equilibrio architettonico, sociale e ambientale che caratterizza l’area di Via Zannini e pregiudicano gravemente la proprietà del ricorrente, confinante per due lati e per una significativa estensione con l’area in cui dovrebbe sorgere l’ingombrante capannone industriale ”.

Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto precede, debba ritenersi non sufficientemente prospettata e dimostrata la sussistenza di un concreto interesse al ricorso: le deduzioni sviluppate in ordine al pregiudizio suscettibile di derivare dagli atti impugnati appaiono, infatti, in parte generiche e in parte carenti.

In particolare, quanto al lamentato grave pregiudizio alla proprietà del ricorrente, non è possibile apprezzare in quali termini e per quali ragioni l’ampliamento dell’opificio esistente sul fondo finitimo determinerebbe un danno a tale proprietà: sul punto il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, si è limitato a osservare che l’immobile del quale è titolare confina per due lati con l’area su cui il capannone industriale è destinato a sorgere. Tale circostanza, tuttavia, non vale, in sé considerata, a spiegare perché detto intervento edilizio pregiudicherebbe le ragioni del proprietario confinante: ciò appare tanto più vero ove si consideri che la società controinteressata ha evidenziato che l’immobile assentito sarà adibito esclusivamente a magazzino/deposito con uffici annessi, e non vi verrà svolta nessuna attività produttiva ( cfr . docc. 2 e 3 della produzione Immobiliare Angarano srl).

Giova pure rimarcare che il gravame in disamina ha ad oggetto la delibera comunale di approvazione delle varianti al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) della Valbrenta e al Piano degli Interventi (P.I.) di Campolongo sul Brenta, nonché il permesso di costruire rilasciato a seguito dell’approvazione della variante, del quale, però, si deduce l’illegittimità solo in via derivata, come conseguenza dei vizi propri degli atti presupposti.

E’ possibile, sul punto, riferirsi a consolidata giurisprudenza che ha evidenziato come, nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, risulti ancor più stringente la necessità di una puntuale allegazione del concreto pregiudizio paventato dal soggetto che agisce in giudizio;
in termini: “ La sussistenza della mera vicinitas non costituisce elemento sufficiente a comprovare contestualmente la legittimazione e l'interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione, in relazione alla configurazione dell’interesse ad agire, di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2017, n. 5908).

21.7. Peraltro, l’apprezzamento della presenza dell’interesse al ricorso si declina diversamente a seconda che la controversia sia relativa all’impugnazione di un titolo edilizio (ad esempio, in materia di distanze o per gli insediamenti commerciali), alla localizzazione di un’opera pubblica o, come nel caso in esame, ad uno strumento urbanistico .

21.8. In quest’ultima ipotesi, come ha correttamente rilevato il Tar, l’impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674).

21.9. Con la conseguenza che, nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti è ancor più necessaria l’allegazione di prove in ordine ai concreti pregiudizi subiti, che comunque non possono risolversi nel generico danno all'ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione ” ( cfr . Cons. St, Sez. IV, 12.12.2019, nr. 1011/2020;
si veda anche: Cons. St., Sez II 23.02.2021 nr. 02919).

E’, inoltre, necessario considerare che dagli atti emerge come lo stesso ricorrente, nell’ambito di un diverso giudizio, abbia fornito una descrizione dell’area interessata dall’intervento qui contestato che risulta del tutto contrastante con le allegazioni rese nell’ambito del presente processo relativamente al pregio del territorio in disamina (si tratta della procedura esecutiva R.G.E. n. 343/2014, Tribunale di Vicenza: cfr . doc. 8 della produzione di parte controinteressata).

Nel corso del giudizio il Sig. F, in qualità di creditore procedente, ha formulato delle osservazioni alla relazione di analisi e stima dei lotti pignorati, tra i quali il lotto nr. 1, acquistato all’esito della procedura, che è l’immobile confinante con quello interessato dall’ampliamento dell’opificio della Immobiliare Angarano srl;
in particolare, quanto al lotto nr. 1, l’odierno ricorrente ha lamentato che i valori considerati dal CTU risultavano “ riferiti in genere ad altra fascia/zona centrale del centro storico del Comune di Campolongo sul Brenta (VI), in rispettiva completa zona abitativa estesa proprio in posizione centrale vicina a tutti i servizi comunali, rispetto invece alla presente fascia/zona di periferia dell’isolata borgata storica di Via Zannini, che si trova distante rispetto al centro del paese e dai suoi servizi, posta tra l’altro in una zona depressa proprio in mezzo a due pesanti zone industriali limitrofe, in un’intera zona degradata soggetta a radicali interventi di riqualificazione, nonché circondata da fabbriche molto fastidiose ” ( cfr . doc. 9, alla pag. 8, della produzione della controinteressata).

Dunque, l’area interessata dalla presente controversia, che avrebbe a subire pregiudizio dall’ampliamento dell’opificio sul fondo limitrofo, è stata descritta dal ricorrente come “zona depressa” posta all’interno di una “intera zona degradata” e circondata da “fabbriche molte fastidiose”.

Alla luce di quanto precede, il ricorso non può ritenersi sostenuto da un concreto interesse alla relativa disamina.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte impugnatoria;
ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal Sig. F.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

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