TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-28, n. 201601017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-28, n. 201601017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601017
Data del deposito : 28 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2016

N. 01017/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00421/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2015, proposto da:
Aurea Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A M, G D G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M D in Bari, Via Cognetti, n.58;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M R, M G, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale, in Bari, L.Re N.Sauro, n.31;

per l’accertamento

- della illegittimità e/o illeceità del ritardo tenuto dalla Regione Puglia nella rideterminazione delle tariffe ex artt. 32 e 66 R.R. n. 4/2007;

per la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa del tardivo adeguamento del regime tariffario a lei spettante per l’acquisto delle prestazioni sanitarie erogate dalle RSSA;

e per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) CPA della Regione Puglia all’adozione degli atti necessari al soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa, ove occorra, la rideterminazione - ex art. 66, quarto comma, R.R. 18.01.2007 n.

4 - della quota di spesa sanitaria dovuta alla ricorrente per l’assistenza sanitaria fornita agli anziani;

nonché ove occorra per l’annullamento nei limiti dell’interesse e previa misura cautelare

- della nota prot. AOO151, 19.01.2015 n. 564 del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia;

- della nota prot. AOO151,23/02/2015 n. 12648 dello stesso dirigente;

entrambe nella parte in cui hanno rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente e hanno escluso ogni ristoro monetario da riconoscersi a titolo di mancato adeguamento delle tariffe alla stessa dovute;

- di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Gabriella De Giorgi Gezzi e A M, per la ricorrente e avv.ti M G e M R, per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Parte ricorrente afferma di gestire la struttura “Villa Marica”, residenza socio-sanitaria assistenziale – r.s.s.a. per l’ospitalità di anziani parzialmente o del tutto non autosufficienti, iscritta al registro regionale di cui all’art. 53 della l.r. n. 19/2006 e di aver stipulato con l’A.s.l. Bari (già con la stessa convenzionata) contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie per conto e a carico del s.s.r. in forza dell’accreditamento riconosciuto dalla disciplina regionale.

Con il presente ricorso, parte ricorrente chiede l’accertamento della illegittimità e/o illeceità del ritardo tenuto dalla Regione Puglia nella rideterminazione delle tariffe ex artt. 32 e 66 R.R. n. 4/2007, la declaratoria del diritto della stessa a ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti e quindi la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa del tardivo adeguamento del regime tariffario ad essa spettante per l’acquisto delle prestazioni sanitarie erogate dalle RSSA, nonché la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a. della Regione Puglia all’adozione degli atti necessari al soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa, ove occorra, la rideterminazione - ex art. 66, quarto comma, r.r. 18.01.2007 n.

4 - della quota di spesa sanitaria dovuta alla ricorrente per l’assistenza sanitaria fornita agli anziani.

Premette in fatto di aver continuato a erogare prestazioni con oneri a carico del s.s.r. sulla base delle tariffe previste dal previgente regolamento n. 1/97 (pari a Euro 64/di per paziente) e quindi per euro 32/ dì a paziente (pari a 50% della quota sanitaria a carico del s.s.r.) e che la Regione Puglia ha continuato a corrispondere dette somme anche dopo l’entrata in vigore del r.r. n. 4/2007 che avrebbe previsto, insieme a nuovi e maggiori standard (strutturali, organizzativi e funzionali) per l’erogazione delle prestazioni, anche la simmetrica doverosa determinazione di nuove tariffe con apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento (art. 32 r.r. 4/2007).

A questo fine l’art. 66, comma 4 del regolamento regionale avrebbe previsto anche il doveroso aggiornamento, sempre entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento medesimo, dei parametri di spesa già determinati secondo le previsioni dell’art. 32 della l.r. n. 14/2004.

Parte ricorrente evidenzia tuttavia che pur essendo la struttura gestita dalla stessa adeguata ai nuovi standard regolamentari essa avrebbe continuato a percepire la vecchia tariffa fino al 20 dicembre 2010 in quanto solo in tale data la Regione Puglia ha adottato la deliberazione di G.R. n. 2866, pubblicata in data 4.1.2011, con cui ha reso effettive le tariffe fissate con deliberazione di G.R. n. 279/2010, così rideterminando la nuova tariffa giornaliera di euro 92,90 con quota sanitaria a carico del s.s.r. pari a 46,45 (50% di euro 92,90) in luogo di quella di euro 32,00 (50% di euro 64,00).

Sempre in punto di fatto la ricorrente evidenzia che la rideterminazione delle tariffe sarebbe avvenuta solo dopo che questo Tribunale aveva accertato la doverosità dell’adeguamento tariffario e dell’aggiornamento dei parametri di spesa che la Regione Puglia avrebbe dovuto effettuare entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento n. 4/2007 (sentenza n. 2613 del 18.11.2008).

Questo Tribunale, più nello specifico, aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulla diffida a provvedere in ordine alla rideterminazione della quota sanitaria, ordinandole conseguentemente di concludere il procedimento in questione entro i 180 giorni successivi.

Su istanza delle parti del suddetto giudizio, a fronte della perdurante inerzia regionale, veniva poi nominato un Commissario ad acta affinché venisse data esecuzione alla sentenza entro l’ulteriore termine di 90 giorni (Ord. n. 153/09).

Parte ricorrente evidenzia che questo Tribunale avrebbe accertato altresì l’antigiuridicità e/o illeceità del ritardo nell’adeguamento, con conseguente obbligo per la Regione Puglia di risarcire il danno per mancato incremento patrimoniale subito dalle r.s.s.a. (T.A.R. Bari, sez. I, n. 119/2013 confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 1161/2014).

Con atto di significazione e diffida del 17.11.2014 la ricorrente ha dunque chiesto alla Regione Puglia di corrispondere con decorrenza 7 giugno 2009 e sino al soddisfo le differenze tariffarie dovute per le prestazioni erogate per conto del s.s.r. e di conseguenza di provvedere a questi fini, ove occorra, a porre in essere tutti gli adempimenti di legge.

Con nota del 19.1.2015 (impugnata, ove occorra, con il ricorso) la Regione Puglia ha evidenziato che le nuove tariffe sono entrate in vigore - e comunque soltanto per le r.s.s.a. in possesso dell’autorizzazione definitiva all’esercizio - solo con la deliberazione di G.R. n. 2866 del 20.12.2010, pubblicata sul BURP n. 1 del 4.1.2011, di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale per l’anno 2010 (

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