TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-07-02, n. 201908572
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Pubblicato il 02/07/2019
N. 08572/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06654/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6654 del 2017, proposto da
I.N.I. Istituto Neurotraumatologico Italiano s.p.a. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F L, V P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to V P in Roma, corso D'Italia n. 92;
contro
Azienda sanitaria locale Roma 6 (già A.s.l. Roma H), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to V D M in Roma, via Pompeo Magno n. 7;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 810/2006 emesso dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, in data 29 dicembre 2006 ed iscritto al numero di R.G. 915/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale Roma 6;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente chiede l’esatta esecuzione del decreto ingiuntivo n. 810/2006, con il quale il Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale ha ordinato alla A.s.l. Roma H di corrispondere alla Sifin s.r.l. (mandataria nonché cessionaria della ricorrente) la somma di € 22.889.187,93, oltre interessi.
La ricorrente sostiene che l’Amministrazione intimata ha provveduto al pagamento della sorte capitale e di una parte degli interessi legali;dovrebbero essere ancora corrisposti interessi legali per € 7.273.117,19.
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale Roma 6 (subentrata all’A.s.l. Roma H), facendo rilevare che durante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è intervenuta una transazione tra l’Azienda sanitaria locale Roma H e la Sifin s.r.l., per effetto della quale quest’ultima ha rinunciato agli atti del giudizio di opposizione;a sostegno di quanto dedotto, l’Amministrazione ha prodotto le cessioni di credito effettuate nel 2004 e nel 2005 dalla ricorrente (cedente) in favore della società Sifin s.r.l. (cessionaria) e l’atto di transazione intervenuto nel 2008.
Con ordinanza n. 1118/2019, depositata in data 29 gennaio 2019, questo Tribunale, ravvisando la necessità di procedere ad alcuni adempimenti istruttori, ha ordinato:
- alla parte ricorrente di produrre in giudizio, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, il mandato relativo ai rapporti intercorsi tra la ricorrente e la società Sifin s.r.l., per effetto del quale quest’ultima ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 810/2006, di cui la ricorrente chiede ora l’esatta esecuzione;
- alla Regione Lazio di produrre in giudizio, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, l’atto transattivo stipulato ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 359 del 16 maggio 2008, sottoscritto in data 11 luglio 2008 tra Intesa San Paolo s.p.a., Azienda U.s.l. Roma H e Sifin s.r.l., unitamente a tutti gli allegati.
In data 28 febbraio 2019 la parte ricorrente ha depositato in giudizio il mandato speciale con rappresentanza conferito alla società Sifin s.r.l.
Con memoria depositata in data 10 maggio 2019, la A.s.l. Roma 6 ha evidenziato che la società ricorrente ha dato corso alla (ri)cessione del preteso credito recato con il decreto ingiuntivo n. 810/06, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri - Sezione distaccata di Albano Laziale, alla ERMES SPE s.r.l. e che la predetta cessione di credito è stata rifiutata dalla A.s.l. Roma 6, giusta nota prot. 70838 del 21 dicembre 2018. Nella medesima memoria, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) ovvero per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda azionata. A sostegno della proprie deduzioni, l’Amministrazione resistente ha depositato copiosa documentazione.
Con memoria depositata in data 17 maggio 2019, la parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente, in quanto depositata oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, del c.p.a.
In data 22 maggio 2019, la Regione Lazio ha depositato (in copia dichiarata conforme all’originale) l’atto transattivo richiesto con l’ordinanza istruttoria n. 1118/2019.
All’udienza camerale del 28 maggio 2019, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
In riscontro alla ordinanza istruttoria n. 1118/2019, la ricorrente ha depositato il mandato speciale con rappresentanza conferito alla società Sifin s.r.l. redatto in forma di scrittura privata autenticata in Roma da notaio (avv.to Nicola Maggiore) in data 4 ottobre 1996 (repertorio n. 30584;raccolta n. 7197), registrato all’Ufficio del Registro di Roma in data 8 ottobre 1996.
Con il predetto atto, la società ricorrente ha costituito come suo procuratore speciale la società Sifin s.r.l., conferendole l’incarico di esigere tutti i crediti che la mandante (ossia la stessa ricorrente) “…vanta e vanterà nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, della Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio nei confronti dei suoi pazienti assistiti, che si compenseranno, ex art. 1252 c.c., con le somme da esso mandante dovute alla Sifin S.r.l. Resta inteso che in forza del predetto mandato la Sifin S.r.l. potrà esigere ogni e qualsiasi somma che il mandante dovesse riscuotere nei confronti di detto Servizio compresi i contributi dovuti dalle UU.SS.LL. ai pazienti del mandante, per i quali la Casa di Cura “ISTITUTO NEUROTRAMATOLOGICO ITALIANO – I.N.I. S.r.l.” fosse stata costituita da detti pazienti mandataria dell’incasso, con facoltà della Casa di Cura di farsi sostituire ai sensi dell’art. 1717 c.c.
A tali fini il nominato procuratore si obbliga a compiere tutti gli atti, stragiudiziali e giudiziali necessari al compimento del conferito incarico, obbligandosi a rendere il conto del medesimo.
A sua volta il mandante gli conferisce il potere di nominare avvocati e procuratori alle liti, di revocare i medesimi al fine della loro sostituzione, di promuovere provvedimenti cautelari, ingiuntivi e occorrendo esecutivi, con espressa facoltà di agire in ogni fase, stato e grado anche in via impugnativa.
A sua volta il nominato procuratore viene investito dei poteri di transigere, conciliare e concedere dilazioni di pagamento, con addebito o non, di interessi di qualsiasi natura, nonché di chiedere il ristoro di danni per ritardato pagamento, riscuotere e quietanzare anche frazionatamente i pagamenti ricevuti. Detto procuratore potrà inoltre cedere a terzi i crediti più sopra menzionati con le modalità che riterrà più convenienti ed opportune.
Il predetto mandato con rappresentanza si vuole irrevocabile anche nell’interesse del mandatario ex art. 1723, 2° comma, c.c.
Con promessa di rato e valido e con obbligo di rendiconto”.
Successivamente, la società I.N.I. s.p.a, mediante una serie di atti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio ed intervenuti tra il 2004 ed il 2005, ha ceduto alla Sifin s.r.l. tutti i crediti (ed i relativi diritti) relativi alle fatture indicate nella Tabella di cui alle pagine da 1 a 4 del decreto ingiuntivo n. 810/06.
Orbene, in relazione ai poteri conferiti, la società Sifin s.r.l. ha presentato nel 2006 al Tribunale civile di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale ricorso per decreto ingiuntivo per il credito complessivo di € 22.889.187,93;il Tribunale adito ha emesso, in data 29 dicembre 2006, il decreto ingiuntivo n. 810/2006 per l’importo richiesto, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione, ma nel corso del giudizio interveniva, in data 11 luglio 2008, tra la Sifin s.r.l. e la A.s.l. Roma H un atto transattivo (stipulato sulla base della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 359 del 16 maggio 2008), a seguito del quale la società Sifin s.r.l. presentava atto formale di rinuncia al giudizio di opposizione pendente davanti al Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale (R.G. n. 40122/2006), con compensazione delle spese di giudizio.
Tanto premesso, risulta evidente che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte resistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente.
Il Collegio deve infatti rilevare che l’atto prodotto dalla ricorrente, in esecuzione della ordinanza istruttoria n. 1118/2019, attesta che la società ricorrente (mandante), a fronte di somme dovute alla società mandataria, ha attribuito alla società Sifin s.r.l. il potere di agire in sede giudiziale e stragiudiziale per riscuotere i crediti vantati dalla ricorrente nei confronti del Servizio sanitario nazionale, conferendole espressamente il potere di transigere e perfino di cedere a terzi i predetti crediti, precisando: “Il predetto mandato con rappresentanza si vuole irrevocabile anche nell’interesse del mandatario ex art. 1723, 2° comma, c.c. Con promessa di rato e valido e con obbligo di rendiconto”.
L’art. 1723, 2° comma, c.c. dispone: “Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca;non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante”.
Al conferimento del predetto mandato irrevocabile (anche nell’interesse del mandatario) è seguita poi la stipula di una serie di atti di cessione dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della A.s.l. Roma H, in relazione ai quali la società Sifin s.r.l. ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Velletri – sede di Albano Laziale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessione del credito e il mandato irrevocabile all’incasso conferito anche nell’interesse del mandatario, ancorché utilizzabili per finalità solutorie o di garanzia impropria, sono figure distinte, posto che la prima produce l’immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, che diviene l’unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante (Cassazione civile, sez. I, 5 aprile 2001 n. 5061).
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto (Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 2009 n. 15677).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, risulta evidente che, in relazione agli atti di cessione del credito posti in essere dalla ricorrente, cui hanno fatto seguito la stipula dell’atto di transazione dell’11 luglio 2008 e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 810/2006, la ricorrente non è, allo stato, legittimata ad agire per ottenere l’esatta esecuzione di un titolo che è stato oggetto dell’atto di transazione stipulato dalla Sifin s.r.l. (cessionaria nonché mandataria), sulla base dei poteri a quest’ultima espressamente conferiti dalla ricorrente (mandante nonché cedente).
Né possono essere condivise le considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria di replica depositata in data 17 maggio 2019, atteso che gli atti di cessioni, per effetto dei quali sono stati trasferiti alla Sifin s.r.l. i crediti in questione, peraltro senza garanzia dell’adempimento del debitore ceduto (pro soluto) e con espressa previsione del potere della mandataria di “transigere, conciliare e concedere dilazioni di pagamento, con addebito o non, di interessi di qualsiasi natura…”, sono antecedenti alla proposizione del decreto ingiuntivo n. 810/2006 e ovviamente alla transazione avvenuta nel 2008.
Ove dovesse ritenere che la società Sifin s.r.l. abbia agito eccedendo i limiti dei poteri conferiti, la ricorrente dovrà valutare di rivalersi nei confronti della società Sifin s.r.l.;allo stato, tuttavia, non è legittimata ad agire per l’esatta esecuzione di un titolo giudiziale che è stato oggetto di transazione, posta in essere sulla base di atti formali che non risultano essere stati impugnati o contestati in sede giurisdizionale.
Stando così le cose, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.