TAR Potenza, sez. I, sentenza 2010-09-10, n. 201000621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2010-09-10, n. 201000621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201000621
Data del deposito : 10 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00876/1994 REG.RIC.

N. 00621/2010 REG.SEN.

N. 00876/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 876 del 1994, proposto da:
G M L, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla piazza Vittorio Emanuele, 14;

contro

Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E L, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della Provincia in Potenza, alla p.zza delle Regioni;


per la condanna della Provincia di Potenza al pagamento in favore della Sig. M L Grofano dell’indennità di maternità per il periodo successivo ai sessanta giorni durante i quali ha lavorato a tempo determinato come bidella presso il liceo scientifico di Muro Lucano;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La signora Maria Luigia G riferisce, in punto di fatto:

- di essere stata assunta dall’amministrazione provinciale di Potenza a tempo determinato in qualità di bidella da applicarsi presso il Liceo scientifico di Muro Lucano per un periodo di sessanta giorni a far data dal 13 gennaio 1992.

- che con istanza del 27 gennaio 1992 indirizzata all’Ispettorato provinciale del lavoro e per conoscenza al Preside del liceo scientifico, la signora G, in stato di gravidanza, chiedeva l’autorizzazione all’astensione anticipata dal lavoro dal 27 gennaio 1992 al 5 febbraio 1992 a norma dell’art. 5, lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per gravi complicanze della gestazione;

-con successiva istanza del 5 febbraio 1992, pure indirizzata all’Ispettorato provinciale del lavoro e per conoscenza al Preside del liceo scientifico, l’odierna ricorrente chiedeva una nuova autorizzazione ad assentarsi dal 5 febbraio 1992 al 20 luglio 1992 ancora una volta per gravi complicanze della gravidanza, allegando certificazioni mediche;

-l’ispettorato provinciale del lavoro con due separati provvedimenti autorizzava la signora G ad assentarsi dal lavoro per i periodi richiesti;

-con istanza del 15 ottobre 1992 l’odierna ricorrente chiedeva all’ente datore di lavoro la corresponsione del trattamento economico di cui agli artt. 15 e 17 della legge n. 1204 del 1971;

-in risposta a tale istanza il servizio personale della Provincia di Potenza con nota del 14 novembre 1992, n. 12747, chiedeva alla signora G di precisare gli estremi del parere del Consiglio di Stato citato a supporto della sua istanza ai fini delle consequenziali valutazioni e con nota del 22 novembre 1992 la signora G produceva il parere del Consiglio di Stato n. 2176/86;

-con istanza del 23 febbraio 1994 la ricorrente, per mezzo del suo legale, invitava nuovamente l’amministrazione a liquidare il trattamento economico di cui agli articoli 15 e 17 della legge n. 1204 del 1971;

- con nota 18 marzo 1994, n. 3549 la Provincia di Potenza comunicava di non poter corrispondere trattamenti economici per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

1.1.- Con ricorso notificato in data 14 luglio 1994 e successivamente depositato in data 28 luglio 1994, la signora G chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento delle indennità per la sospensione obbligatoria dal lavoro per il periodo successivo ai sessanta giorni della sua assunzione a tempo determinato come bidella presso il Liceo scientifico di Muro Lucano. La ricorrente afferma di aver diritto alla corresponsione dell’indennità per maternità anche per il periodo successivo alla scadenza del suo rapporto di lavoro, in quanto l’art. 17 della legge n. 1204 del 1971 prevede che sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 anche le lavoratrici disoccupate, purché tra l’inizio del periodo di disoccupazione e quello del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni.

La ricorrente richiama inoltre il parere del Consiglio di Stato 1 novembre 1976, n. 2176, secondo il quale l’indennità di maternità spetta anche in assenza di attualità del rapporto di lavoro, in quanto può spettare anche in caso di risoluzione sopravvenuta del rapporto di lavoro o di disoccupazione.

La ricorrente, infine, richiama l’art. 8 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con legge 1 giugno 1991, n. 166, che nel disciplinare il trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche, prevede che “L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza”.

2.- Si è costituita la Provincia di Potenza, la quale con memoria depositata in data 8 aprile 2010 eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto azionato.

3.- All’udienza pubblica del 29 aprile 2010 il ricorso è trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione di prescrizione del credito azionato sollevata dall’amministrazione resistente.

1.1.- L’eccezione merita accoglimento.

1.2.- Al riguardo, osserva il Collegio che la giurisprudenza sia amministrativa che civile ha riconosciuto all’indennità di maternità prevista dall’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (recante Tutela delle lavoratrici madri)una natura previdenziale e non di reddito di lavoro(Cds Sez. VI, sent. n. 5095 del 04-09-2006)

In particolare, la natura previdenziale dell’indennità di maternità si ricava dallo stesso art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il quale, dopo avere disposto, ai primi due commi, che le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria e per quello di assenza facoltativa previsti dalla legge, dispone che “le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata...".

Chiarita la natura previdenziale dell’indennità in questione, desunta dal rinvio ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile in via analogica all' indennità di maternità la speciale prescrizione breve annuale prevista per l’indennità di malattia all'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138. Tale norma dispone che "L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di 1 anno dal giorno in cui esse sono dovute".

E’ stato, in particolare affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2000 , n. 6846 ) il seguente principio: “La speciale prescrizione breve ( annuale ) prevista, con decorrenza dal giorno in cui le prestazioni sono dovute, dall'art. 6 ultimo comma l. 11 gennaio 1943, n. 138 per l'azione diretta a conseguire l' indennità di malattia si estende alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento economico dovuto alle lavoratrici dipendenti, in base alla l. 30 dicembre 1971 n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria e di assenza facoltativa dal lavoro connessi alla nascita del figlio…” (in senso conforme: Cassazione civile, sez. lav., 15 dicembre 2003, n. 19130;
Cassazione civile, sez. lav., sentenza 12 luglio 1984, n.4084).

1.3.- Nella fattispecie, premesso che a norma dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, la prescrizione annuale decorre dal giorno in cui le indennità sono dovute, rileva il Collegio che la signora G ha presentato una prima domanda volta ad ottenere la liquidazione dell’indennità per maternità (successivamente integrata in data 7 dicembre 1992) in data 28 ottobre 1992, in tempo utile ad interrompere il decorso del primo periodo di prescrizione annuale del suo credito.

Tuttavia, la diffida e la messa in mora dell’amministrazione per la liquidazione del’indennità di maternità è stata riproposta solo in data 23 febbraio 1994, quando era ormai maturato il secondo periodo di prescrizione annuale. Infatti, a norma dell’art. 2945, comma 1, del codice civile: “per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione”, salvo che l’interruzione non sia avvenuta con l’atto che introduce il giudizio oppure dalla domanda proposta nel corso del giudizio. Ne consegue che nella fattispecie a partire dal 28 ottobre 1992, data del primo atto idoneo a costituire in mora l’amministrazione e ad interrompere il decorso del termine di prescrizione annuale, era iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, che era maturato al compimento dell’anno alla data 27 ottobre 1993, a nulla rilevando, dunque, la nuova diffida rivolta dalla signora G a mezzo del suo legale alla Provincia di Potenza in data 23 febbraio 1994.

A quanto sopra consegue, pertanto, il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del credito vantato dalla ricorrente.

2.- Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della lacuna normativa in tema di termine di prescrizione per l’indennità di maternità e la connessa difficoltà interpretativa in ordine alla individuazione della norma analogicamente applicabile.

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