TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-11-05, n. 201500879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-11-05, n. 201500879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500879
Data del deposito : 5 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00835/2014 REG.RIC.

N. 00879/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00835/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2014, proposto da:
S.T.S. Soluzioni Tecnologiche per la Sicurezza s.r.l., rappresentata e difeso dagli avv.ti R A, A T e T M G, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

contro

ASL n.

1 - Imperiese, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Brigata Liguria 3/11;

nei confronti di

La Vedetta s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Philippe Valle, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

per l'annullamento

degli atti e delle operazioni relativi alla gara n. 4848059 per l'affidamento del servizio di sorveglianza e vigilanza per n. 12 mesi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL n.

1 - Imperiese e della società La Vedetta s.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 1.8.2014 la società S.T.S. Soluzioni tecnologiche per la sicurezza s.r.l. ha impugnato tutti gli atti relativi alla gara n. 4848059, indetta dalla Azienda sanitaria locale n. 1 Imperiese (di seguito, la A.S.L.) per l’affidamento, da assegnarsi con cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 a favore dell’offerta con il prezzo complessivo più basso, del servizio di sorveglianza e vigilanza per 12 mesi di immobili dell’azienda e, segnatamente, la deliberazione del direttore generale della A.S.L. n. 495 del 2.7.2014, di aggiudicazione del servizio alla società controinteressata La Vedetta s.a.s..

A sostegno del gravame ha dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006. Omessa comunicazione dell’esito della gara. Omessa comunicazione delle ragioni di non aggiudicazione della gara alla S.T.S. s.r.l.. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di par condicio e proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art.

2-bis, paragrafo 2, della direttiva n. 89/665/CE, introdotto dalla direttiva 2007/66/CE, oggi recepiti nell’art. 79, commi 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione dei principi discendenti dal citato art.

2-bis, paragrafo 2, della direttiva n. 89/665/CE, introdotto dalla direttiva 2007/66/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e motivazione apparente.

L’amministrazione procedente avrebbe violato l’obbligo di comunicare alla ricorrente le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata, nonché il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto.

2. Violazione e falsa applicazione del bando di gara di cui alla lettera di invito del 31.3.2014 prot. n. 12325. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di trasparenza, di par condicio e proporzionalità.

L’amministrazione non avrebbe accertato la conformità tecnica e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle previsioni della lex specialis di gara, sotto i profili analiticamente denunciati dalla ricorrente con le note del 27.5.2014 (doc. 11 delle produzioni 25.8.2014 di parte ricorrente) e 14.7.2014 (doc. 16 delle produzioni 25.8.2014 di parte ricorrente), che sono rimaste “completamente disattese”.

Denuncia inoltre l’illegittima modificazione, in corso di gara, dell’oggetto del servizio (con riferimento all’alternatività dei servizi presso gli stabilimenti ospedalieri di Sanremo e Bordighera).

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 81 e 82 del D. Lgs. n. 163/2006, per non aver garantito, nell’aggiudicazione del servizio alla società La Vedetta s.a.s., la qualità delle prestazioni nell’esclusivo interesse della p.a. oltreché per aver violato i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di par condicio e proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 327/2000 (valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto). Violazione degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. n. 445/00 e sviamento della causa tipica.

Denuncia presunte “evidenti” anomalie nell’offerta dell’aggiudicataria e nelle giustificazioni rese a sostegno della stessa, con specifico riguardo alla mancata indicazione del “costo” dei passaggi, delle spese generali e degli oneri della sicurezza, nonché alla violazione della disciplina del così detto passaggio di cantiere prevista dal vigente CCNL.

4. Illegittimità dell’operato della stazione appaltante per non aver escluso il concorrente/aggiudicatario che, per l’appalto dei servizi di vigilanza indetta dalla A.S.L. 1 Imperiese, aveva indicato l’importo di € 13,56 quale prezzo unitario offerto per il servizio di vigilanza, prezzo evidentemente inidoneo a consentire la prestazione del servizio completo, disattendendo, in tal modo, le prescrizioni della lex specialis atteso che la lettera di invito aveva richiesto l’indicazione dei singoli prezzi, unitari e complessivi IVA esclusa, per le varie prestazioni.

Denuncia la mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver indicato un prezzo unitario per il servizio di vigilanza anziché – analiticamente - singoli prezzi per le varie prestazioni, come invece richiesto dalla lex specialis di gara.

5. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Lamenta che l’amministrazione non avrebbe proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta, verifica che avrebbe condotto all’esclusione della controinteressata per incongruità dell’offerta.

Chiede inoltre dichiararsi l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato (dichiarandosi disponibile al subentro) o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

Si sono costituiti in giudizio la A.S.L. e la società controinteressata La Vedetta s.a.s., controdeducendo sul merito delle singole censure ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 25.9.2014, n. 336 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (seguendo la numerazione dei motivi).

1. La mancata comunicazione dell'esito della gara alla odierna ricorrente, concorrente non aggiudicataria, é circostanza che, per costante giurisprudenza, non produce alcuna conseguenza invalidante sulla gara medesima.

Tale deficit o ritardo comunicativo integra infatti - al più - gli estremi della mera irregolarità sul versante processuale, con l'unico effetto dello spostamento in avanti del termine per proporre il gravame introduttivo o un atto di motivi aggiunti (cfr. Cons. di St., VI, 15.6.2009, n. 3823;
T.A.R. Lazio, II, 13.12.2010, n. 36232).

2. Il secondo mezzo di gravame è per un verso inammissibile, e per un verso infondato.

Inammissibile in quanto, in violazione dell’art. 40 comma 1 lett. c) c.p.a., il motivo non è autosufficiente e non ha una propria autonomia, ma è dedotto per relationem con riferimento alle presunte incongruenze dell’offerta aggiudicataria denunciate con le due note della ricorrente in data 27.5.2014 e 14.7.2014, oltretutto non notificate alla controinteressata.

Infondato perché l’offerta economica dell’aggiudicataria (doc. 7 delle produzioni 29.9.2014 della A.S.L.) é invece dettagliata con riferimento a ciascun elemento di prezzo specificamente richiesto dalla lettera di invito, e risulta pertanto perfettamente comparabile con quella della ricorrente (doc. 6 delle produzioni 29.9.2014 della A.S.L.).

A ciò si aggiunga che la lettera di invito non richiedeva affatto di indicare analiticamente le voci relative al costo del lavoro ed al costo del personale, indicazioni che peraltro l’aggiudicataria ha reso – in assenza di puntuali contestazioni - in sede di giustificazione dell’offerta (docc. 8 e 9 delle produzioni 29.9.2014 della A.S.L.).

Non sussiste neppure la lamentata modificazione dell’oggetto del servizio in corso di gara.

La mail 11.4.2014 del responsabile del procedimento cui sembra fare riferimento la ricorrente (doc. 4 delle produzioni 25.8.2014 di parte ricorrente, p. 47) è invero chiarissima nello stabilire che “la base d’asta resta invariata”, ma che, previa comunicazione della A.S.L., il servizio di vigilanza con guardia armata dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 dovrà essere “svolto” – alternativamente - presso lo stabilimento ospedaliero di Sanremo o di Bordighera.

Si tratta – con ogni evidenza - di una specificazione circa le successive modalità esecutive dell’appalto, non già di una modificazione dell’oggetto del servizio richiesto.

3. Giova premettere che, per costante giurisprudenza, in materia di gare d'appalto il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr., da ultimo, Cons. di St., V, 5.9.2014, n. 4516).

Ciò detto, il motivo è palesemente infondato.

Esso, nel tacciare di insostenibilità l’offerta aggiudicataria, parte infatti da un assunto tanto generico quanto assolutamente indimostrato, e cioè che la A.S.L. “nella valutazione del valore della gara, non poteva prescindere da un costo inferiore ad euro 144.129,40” (così il ricorso, p. 17), corrispondente all’importo dell’offerta economica complessiva presentata dalla ricorrente (doc. 6 delle produzioni 19.9.2014 della A.S.L.).

Premesso che la lettera di invito non conteneva alcuna prescrizione circa la qualifica del personale da adibire al servizio, si osserva come in realtà la società controinteressata, in esito ad una specifica richiesta di chiarimenti, abbia invece fornito una puntuale indicazione dei costi (tra i quali gli oneri per la sicurezza) che hanno concorso alla formulazione del prezzo orario di € 16,90 offerto per il servizio di vigilanza diurno con guardia armata (doc. 9 delle produzioni 19.9.2014 della A.S.L.).

Rispetto a tali elementi (ed alla loro ulteriore dimostrazione “contabile”, fornita alle pp. 4 e 5 della memoria della società controinteressata dep. 12.9.2014) non sono state però dedotte – al di là di generiche ed indimostrate affermazioni - specifiche censure di palese incongruità e/o di insostenibilità economica.

Donde l’infondatezza del motivo, anche con riferimento alla dedotta violazione della disciplina del così detto passaggio di cantiere prevista dal vigente CCNL (artt. 24 e ss.), procedura che è successiva alla gara (presupponendo l’individuazione dell’istituto subentrante) e che riveste carattere soltanto eventuale, per l’ipotesi di subentro nell’appalto da parte di un altro istituto di vigilanza e di una positiva manifestazione di interesse da parte dell’istituto uscente.

4. Il motivo è infondato in punto di fatto.

Difatti - come già chiarito - l’offerta economica dell’aggiudicataria (doc. 7 delle produzioni 29.9.2014 della A.S.L.) é dettagliata con riferimento a ciascun elemento di prezzo specificamente richiesto dalla lettera di invito, e risulta pertanto perfettamente in linea con le prescrizioni della lex specialis di gara.

5. Da ultimo, anche il quinto motivo appare infondato in punto di fatto, prima che in punto di diritto.

Risulta agli atti che l’amministrazione procedente abbia infatti richiesto all’impresa aggiudicataria chiarimenti in merito all’offerta economica, “al fine di verificarne la congruità” (doc. 8 delle produzioni 19.9.2014 della A.S.L.).

Inoltre, rispetto alle giustificazioni fornite (doc. 9 delle produzioni 19.9.2014 della A.S.L.), la ricorrente non è stata in grado di evidenziare profili di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Donde, conclusivamente, l’infondatezza del ricorso.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

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