TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-13, n. 201036232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-13, n. 201036232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201036232
Data del deposito : 13 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05198/2007 REG.RIC.

N. 36232/2010 REG.SEN.

N. 05198/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5198 del 2007, proposto da:
Nuova Socialita' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. F D C, A F e I F, con domicilio eletto presso l’avv. I F in Roma, viale G. Mazzini, 134;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. A G, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Municipio Roma Xvi;

per l'annullamento

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE IN FAVORE DELL'ARCICONFRATERNITA SS SACRAMENTO E S TRIFONE - RIS. DANNI - (23 BIS)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con lettera del 21 dicembre 2007 il Municipio Roma XVI invitava gli enti accreditati nel Registro municipale per l’Area anziani, minori e disabili a partecipare ad una gara per la realizzazione del progetto “ Sportello di Segretariato Sociale ” per un importo massimo complessivo di euro 50.000, iva inclusa e per una durata di 12 mesi.

Si tratta di una serie di attività rivolte a recepire, risolvere o re-indirizzare alle istituzioni competenti le “ richieste di aiuto ” della popolazione residente, in particolare delle cd. “ fasce deboli ” nonché, con la realizzazione di banche dati ed elaborazioni statistiche, a consentire azioni mirate sui loro reali bisogni.

Hanno risposto all’invito tre imprese sociali;
la ricorrente, la coop. Sociale “ Percorsi zebrati ” e la Arciconfraternita del SS. Sacramento e San Trifone, odierna controinteressata.

La lex specialis di gara prevedeva un punteggio massimo di 35 punti per la voce “ organismo ”, un punteggio massimo di punti 45 per la voce “ progetto ” ed un punteggio massimo di punti 20 per la voce “ pianificazione spesa ” (congruenza dei costi).

La commissione nominata per la valutazione delle offerte ha attribuito alla citata Arciconfraternita il punteggio più elevato (96 punti su 100) ed ha attribuito punti 89 alla odierna ricorrente. Nella sostanza , lo scarto nella valutazioni si incentra sul merito del progetto (elemento in ordine al quale si registrano, infatti, tra le due concorrenti ben cinque punti di differenza).

Tutti gli atti di gara sono quindi avversati dalla odierna ricorrente, la quale deduce innanzitutto violazione di legge per omessa comunicazione dell’esito della gara e del provvedimento di definitiva aggiudicazione, eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione;
lamenta quindi violazione falsa applicazione della lex specialis di gara ed ancora eccesso di potere in tutte le sue forme.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2010 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Quanto alla mancata comunicazione dell'esito della gara alla odierna ricorrente, concorrente non aggiudicataria, si tratta di circostanza che non produce alcuna conseguenza invalidante sulla gara medesima;
tale deficit comunicativo integra, infatti, gli estremi della mera irregolarità sul versante processuale, senza ricadute invalidanti sulla procedura concorsuale nel suo complesso. L'unico effetto derivante dalla mancata o tardiva comunicazione del risultato della procedura concorsuale da parte della stazione appaltante è rappresentato da uno spostamento in avanti del termine per proporre il gravame (cfr. T.A.R. Lecce, I Sezione, 7 maggio 2009, n. 951).

Lamenta quindi la ricorrente che la valutazione operata dalla Commissione è stata effettuata, per le tre voci innanzi ricordate, senza indicare un punteggio analitico per le “ sottovoci di dettaglio ” in cui le stesse erano suddivise. La censura è infondata avuto riguardo al fatto che anche a ritenere che la lex specialis di gara abbia effettivamente articolato la voce “ organismo ” in due sottovoci e la voce “ progetto ” in cinque voci, non ha tuttavia articolato il punteggio massimo attribuibile alle ricordate voci in punteggi massimi per le singole sottovoci. Si tratta allora, a ben considerare, non già di sottovoci in senso tecnico e puntuale (necessitanti, quindi, di un loro specifico punteggio), bensì di elementi che la stazione appaltante indica espressamente quali concorrenti parametri di valutazione di una determinata voce, senza che - nella sua discrezionalità nel dettare le regole di gara - l’amministrazione procedente abbia ritenuto di segmentare il punteggio massimo attribuibile alla voce in sub punteggi relativi agli elementi di valutazione di quella voce. Né, invero, la detta lex specialis risulta sul punto specificamente contestata, piuttosto imputando la ricorrente alla commissione la mancata individuazione preliminare del richiesto punteggio analitico. Sarebbe stato, invero, illegittima la “pesatura” in termini di punteggio massimo per ciascuno degli elementi di valutazione indicati ove ciò fosse avvenuto ad iniziativa della Commissione, in difetto cioè di prescrizioni della lettera di invito. Del resto, come afferma la giurisprudenza, dopo l'entrata in vigore dell'art. 83 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, il quale statuisce che il bando di gara deve fissare, ove necessario, i sub criteri, i sub pesi ed i sub punteggi, la Commissione giudicatrice può soltanto prestabilire criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi, già determinati dalla lex specialis di gara con riferimento ai criteri e/o sub criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa già indicati dalla stessa lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Basilicata, I Sezione, 3 luglio 2009 , n. 404). Pertanto, poiché è la legge di gara, per ciascun criterio di valutazione delle offerte prescelto, a dover prevedere "i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi", resta esclusa, per la commissione di gara, ogni facoltà di integrare la "lex specialis" (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, I Sezione, 10 aprile 2009 , n. 477).

Quante alle valutazioni effettivamente operate dalla commissione di gara e conducenti all’attribuzione dei punteggi di cui si è detto innanzi, deve il Collegio rilevare che le stesse appaiono logiche e congruenti. Emerge, dalla comunque adeguata motivazione di cui al verbale della commissione del giorno 13 febbraio 2007, come la commissione abbia peraltro concordemente valutato il progetto della controinteressata come quello maggiormente più rispondente agli obiettivi richiesti, non solo in ragione del più vantaggioso preventivo di spesa, ma anche ed innanzitutto sul punto della qualità del progetto offerto, segnalandosi quali punti qualificanti di questo la contemporanea presenza di tre operatori per le attività di sportello (un assistente sociale, un operatore socio-sanitario con funzioni amministrative ed un mediatore culturale, la cui presenza peraltro è prevista per tutto l’orario di apertura dello sportello e che nel progetto della ricorrente era previsto solo a richiesta e previo appuntamento). Non di minor rilievo, nell’apprezzamento che legittimamente ne ha fatto la commissione di gara, anche la circostanza per cui il progetto della controinteressata prevedeva che tutte le attività venissero svolte presso la sede del servizio sociale.

Da ultimo, il progetto dell’Arciconfraternita offriva servizi aggiuntivi, debitamente valutati in positivo dalla commissione di gara. Si consideri che tra i già ricordati elementi sulla scorta dei quali valutare la voce “ progetto ” erano espressamente indicati proprio la “ efficacia dei ruoli degli operatori in rapporto agli obiettivi da raggiungere ” ed i “ servizi accessori offerti ”, in sostanza il cuore dell’attività dell’istituendo “ Sportello di segretariato sociale ”.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio

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