TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202200536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202200536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200536
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2022

N. 00536/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da G G, rappresentata e difesa dagli avvocati M C ed E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio E I in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

contro

Comune di Cannobio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio M A in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;

nei confronti

di Pozzi Pier Paolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza n. 10, notificata il 2 febbraio 2018, con la quale il Comune di Cannobio ha ordinato alla ricorrente, in qualità di « proprietaria dei mappali 241 e 24 Fg. 61, di provvedere alla messa in sicurezza del versante », precisando che « nel caso di mancata ottemperanza…. le opere verranno realizzate d'ufficio » dal Comune « con successiva rivalsa delle spese sostenute alla proprietà oltre che ai danni causati a due autoveicoli »;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 4 luglio 2018:

- della nuova ordinanza n. 57 del 31 maggio 2018;

- della nuova relazione geologica;

- dell'ordinanza n. 13 dell'1 febbraio 2018, nella parte in cui afferma che nel sopralluogo del 23 gennaio 2018 è stato rilevato lo stacco di un masso proveniente dal mappale 241;

- degli atti progettuali relativi alla realizzazione della pista ciclabile nella parte in cui non hanno previsto adeguati interventi a tutela degli utenti e delle opere esistenti, ovvero detti interventi ancorché previsti non sono stati concretamente realizzati e nella parte in cui l'analisi geologica non è stata estesa ad area adeguata in relazione alle caratteristiche del terreno;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 29 ottobre 2018:

- della nuova ordinanza n. 85 del 17 luglio 2018, notificata il 25 luglio 2018;

- del verbale del sopralluogo del 13 settembre 2018 redatto unilateralmente dal Comune;

- della comunicazione comunale del 18 ottobre 2018, di riscontro sull'istanza di accesso al fascicolo relativo alla proprietà Schaller;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 4 maggio 2021:

- della determina n. 178 del 28 dicembre 2018 e dell'ordinanza sindacale n. 1 del 20 gennaio 2021, notificata alla ricorrente in data 4 febbraio 2021, nella parte in cui ha previsto di rivalersi sulla ricorrente per i costi sostenuti per la messa in sicurezza del versante e per i danni subiti dalle autovetture presenti nel parcheggio pubblico;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cannobio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La controversia trae origine dalla caduta, avvenuta il 23 gennaio 2018 nel Comune di Cannobio, di massi (tra cui uno di circa 600 kg) dal pendio a monte della pista ciclopedonale di Via al Preventorio fino al parcheggio comunale denominato "Amore", con danneggiamento di due veicoli. A seguito di un sopralluogo e della stesura della relazione geologica del 25 gennaio 2018, il Comune di Cannobio ha adottato l'ordinanza n. 10/2018, con cui ha ingiunto a G G, proprietaria dei terreni boscati (mappali 24 e 241) a monte della pista ciclopedonale di Via al Preventorio, di eseguire opere di messa in sicurezza del sito. Le opere consistono nel « taglio e pulizia della vegetazione con disgaggio dei frammenti litici in precario equilibrio statico » e nella « successiva posa di rete metallica e/o pannelli rinforzati ».

2. Con il ricorso introduttivo G G ha impugnato l'ordinanza n. 10/2018 lamentando:

I) che le opere di messa in sicurezza sono state ingiunte: (i) senza aver eseguito né verifiche di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, richieste dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) comunale per le zone – come quella in analisi – a rischio idrogeologico, né lo studio idrogeologico e il progetto mirato indicati nella relazione del 25 gennaio 2018;
(ii) senza aver valutato se il taglio del bosco possa compromettere la stabilità del versante;
(iii) senza aver verificato se la caduta dei massi possa essere stata originata dalle altre proprietà private sommitali (mappali 52 e 53 di proprietà Schaller) o dalla pista ciclopedonale sottostante ai propri terreni;

II) che la messa in sicurezza avrebbe dovuto essere estesa all'intero colle e quindi anche alle proprietà private più a monte nonché al sentiero pedonale per Solivo posto alla sommità del pendio e che, in ogni caso, la ricorrente non dovrebbe sostenere alcuna spesa, non avendo eseguito interventi edilizi sull'area ed essendo le opere funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico.

3. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Cannobio.

4. Con ordinanza cautelare n. 174/2018 il provvedimento è stato sospeso limitatamente alla « posa di rete metallica e/o pannelli rinforzati », rimettendo al Comune di valutare una messa in sicurezza complessiva del versante, tenendo conto di tutte le proprietà private e pubbliche coinvolte.

5. In seguito, il Comune di Cannobio ha emesso l'ordinanza n. 57/2018, con cui ha diffidato la ricorrente di eseguire il taglio e la pulizia della vegetazione con disgaggio dei frammenti litici (opere non oggetto di sospensione cautelare) con rilascio di certificazione di regolare esecuzione e ha fissato, per il 21 giugno 2018, un sopralluogo per una valutazione complessiva degli ulteriori interventi di messa in sicurezza. Il Comune ha inoltre prodotto in giudizio i seguenti documenti: ordinanze nn. 13/2018 (di contenuto uguale all'ordinanza n. 10/2018) e 60/2018 (di contenuto uguale all'ordinanza n. 57/2018) indirizzate ai proprietari dei mappali 52 e 53;
nuova relazione geologica del 3 aprile 2018, nella quale si conferma il contenuto della precedente relazione e si aggiunge l'opportunità di valutare l'installazione di una barriera paramassi;
documentazione tecnica relativa alla realizzazione della pista ciclopedonale di Via al Preventorio.

6. Tutti questi atti sono stati impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti, censurando:

I) la ricorrenza dei medesimi vizi segnalati nel ricorso introduttivo, tenuto anche conto che il Comune ha omesso di ingiungere la messa in sicurezza ai proprietari delle restanti aree del colle (mappali 51, 54, 21, 22 e 270);

II) la richiesta, contenuta nell'ordinanza n. 57/2018, della certificazione di regolare esecuzione poiché generica, immotivata e non prevista da precedenti atti procedimentali;

III) la mancata previsione o esecuzione, da parte del Comune, delle opere di consolidamento del versante connesse alla realizzazione della pista ciclopedonale;

IV) la violazione delle garanzie procedimentali poiché la ricorrente non sarebbe stata coinvolta né nel sopralluogo del 21 giugno 2018 né nelle ulteriori valutazioni comunali.

7. Con successiva ordinanza n. 85/2018 il Comune di Cannobio ha ulteriormente diffidato la ricorrente al completamento delle opere di taglio, pulizia e disgaggio in quanto eseguite solo in parte e ha fissato un sopralluogo congiunto per la data del 13 settembre 2018. Nel verbale di quest'ultimo sopralluogo, tenutosi alla presenza dei figli della ricorrente (di cui uno incaricato come tecnico), si è constatato che i lavori di taglio, pulizia e disgaggio sulle proprietà Ganzi erano ancora incompleti.

8. Con il secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 85/2018 e il verbale del sopralluogo del 13 settembre 2018 reiterando le doglianze già formulate e ulteriormente lamentando:

I) che il Comune avrebbe ignorato la dichiarazione di fine lavori del 3 luglio 2018 e la disponibilità ivi espressa dalla ricorrente a un sopralluogo di verifica, nonché avrebbe effettuato una verbalizzazione infedele del sopralluogo del 13 settembre 2018;

II) che il Comune avrebbe omesso di effettuare la valutazione complessiva degli interventi di messa in sicurezza, per come imposta dal T.A.R. con l'ordinanza n. 174/2018;

III) che la pista ciclopedonale sarebbe stata ampliata nel corso degli anni compromettendo la stabilità del versante.

La ricorrente ha inoltre domandato l'accesso ai documenti dei procedimenti svolti nei confronti dei proprietari dei mappali 52 e 53.

9. Con ordinanza n. 470/2018 questo Tribunale ha rigettato l'ulteriore domanda cautelare formulata dalla ricorrente.

10. Con determina n. 178/2018 il Comune di Cannobio, preso atto che i proprietari dei mappali 52 e 53 avevano provveduto all'integrale messa in sicurezza dei terreni e che invece G G non aveva ancora neppure completato le opere preliminari di taglio e disgaggio, ha deciso di procedere in proprio alla realizzazione degli interventi mediante l'apposizione della barriera paramassi, con successiva rivalsa delle spese sostenute. Infine, a seguito di un ulteriore crollo di pietre con danneggiamento un'autovettura, acquisita una nuova relazione geologica del 14 dicembre 2020, con ordinanza sindacale n. 1/2021 il Comune ha disposto l'occupazione temporanea dei mappali 24 e 241 per l'esecuzione della messa in sicurezza, salva la successiva rivalsa delle spese e il risarcimento dei danni.

11. Questi provvedimenti sono stati impugnati con il terzo atto di motivi aggiunti, nel quale la ricorrente ha ribadito la contestazione relativa al difetto d'istruttoria, per l'omesso accertamento della derivazione della caduta dei massi dalle sue proprietà e per la mancata valutazione degli interventi complessivamente necessari per la messa in sicurezza del versante, nonché ha lamentato il mancato accertamento, da parte del Comune, del completamento delle opere di taglio, pulizia e disgaggio prima della realizzazione della barriera paramassi e la circostanza che quest'ultima opera non era contemplata nei precedenti provvedimenti.

12. Successivamente, con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di accesso ai documenti relativi ai procedimenti intercorsi con i proprietari dei mappali 52 e 53 nonché alla censura proposta avverso le modalità di realizzazione della pista ciclopedonale.

13. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 25 maggio 2022.

DIRITTO

14. In rito, va dichiarata l'inammissibilità della memoria di replica depositata dal Comune di Cannobio oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile a tal fine (4 maggio 2022), atteso che – secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale – l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, co. 4, disp. att. cod. proc. amm., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile (tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247;
Id., Sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 197;
Id., 3 novembre 2021, n. 7365).

15. Preliminarmente si osserva che all'adozione della determina n. 178/2018 e dell'ordinanza sindacale n. 1/2021 consegue l'improcedibilità delle impugnazioni proposte avverso gli atti precedenti, dunque del ricorso introduttivo e del primo e secondo atto di motivi aggiunti, giacché la decisione del Comune di Cannobio di eseguire in proprio la messa in sicurezza ha fatto venir meno l'interesse ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti con cui si è ingiunta (e poi diffidata) la ricorrente alla realizzazione delle opere. Di tale questione, rilevata d'ufficio dal Collegio, è stato dato avviso alle parti all'udienza di discussione ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

16. Rispetto agli ultimi provvedimenti adottati dal Comune, impugnati con il terzo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha reiterato le doglianze relative al vizio d'istruttoria nonché ha censurato la scelta di realizzare, salva la successiva rivalsa nei suoi confronti, la barriera paramassi.

17. Le doglianze sono infondate.

18. Come chiaramente evincibile dalle relazioni geologiche acquisite dal Comune, il pendio interessato dal crollo diparte al di sotto del sentiero pedonale per Solivo, attraversa dei lotti privati (tra cui quelli della ricorrente), poi la pista ciclopedonale di Via al Preventorio e infine giunge al parcheggio Amore. Il tecnico incaricato dal Comune ha individuato la traiettoria dei massi mediante appositi accertamenti in loco e rilievi plano-altimetrici, compiendo perciò un'istruttoria approfondita, dai cui esiti – in assenza di specifiche contestazioni della ricorrente, che li è limitata a revocare in dubbio le risultanze istruttorie – non vi è ragione di discostarsi.

19. Proprio l'analisi di tale traiettoria permette di smentire le illazioni dell'esponente in ordine alla possibile verificazione del crollo nei terreni pubblici ove insistono la pista ciclopedonale di Via al Preventorio o il sentiero pedonale per Solivo. I massi, infatti, si sono staccati nella parte alta del pendio, ben al di sopra della pista ciclopedonale di Via al Preventorio e al di sotto del sentiero pedonale per Solivo, che non è neppure collocato sul declivio. Indipendentemente dalla possibilità che il Comune abbia omesso di realizzare le opere di consolidamento contemplate nel progetto di realizzazione della pista ciclopedonale, è indubbio il coinvolgimento delle proprietà della ricorrente nell'evento e, dunque, la necessità che queste vengano messe in sicurezza. L'eventuale concorso dello stato manutentivo della pista ciclopedonale nel rotolamento dei massi fino al parcheggio sottostante non influisce neppure sulle spese che il Comune si è riservato di porre a carico della ricorrente, giacché le opere indicate nella determina n. 178/2018 e nell'ordinanza sindacale n. 1/2021 interessano unicamente la parte di pendio sovrastante la Via al Preventorio, per cui non è vero che il Comune intende addossare alla ricorrente delle spese relative a opere pubbliche.

20. Va inoltre escluso il coinvolgimento nell'accaduto di terreni privati (mappali 51, 54, 21, 22 e 270) diversi da quelli di proprietà Schaller e Ganzi, poiché essi sono del tutto estranei dalla traiettoria dei massi evincibile dalle relazioni geologiche.

21. L'unica questione dubbia è se il crollo dei massi avvenuto il 23 gennaio 2018 sia derivato dai mappali 24 e 241 della ricorrente o dai mappali 52 e 53 di proprietà Schaller. Tuttavia, dato atto questi ultimi terreni sono stati contemplati nella messa in sicurezza – peraltro sin da subito, come emerge dall'ordinanza n. 13/2018 – e tenuto conto che la pendenza e l'incuria dei terreni della ricorrente hanno concorso al rotolamento delle pietre a valle, l'incertezza circa l'esatto punto di crollo è irrilevante rispetto alla necessità di mettere in sicurezza l'intera parte del versante. Peraltro, rispetto al secondo episodio di crollo del 12 dicembre 2020, è certa la derivazione dei massi dai terreni dell'esponente, come chiaramente si evince dalla relazione geologica del 14 dicembre 2020 e come del resto coerente con la circostanza che i terreni di proprietà Schaller a tale data erano già stati messi in sicurezza.

22. La circostanza che la barriera paramassi non fosse contemplata nell'originaria relazione geologica del 25 gennaio 2018 e nell'ordinanza n. 10/2018 non è ostativa alla legittimità della successiva decisione di realizzarla. La scelta, assunta con la determina n. 178/2018 e reiterata nell'ordinanza sindacale n. 1/2021, è stata difatti compiuta all'esito della relazione geologica integrativa del 3 aprile 2018 e, in ogni caso, la ricorrente non può contestare una valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione limitandosi a lamentare la novità della decisione rispetto a precedenti determinazioni.

23. Non è chiaro, infine, se la ricorrente abbia inteso reiterare rispetto agli ultimi provvedimenti le doglianze relative alla violazione del P.R.G., che subordina l'esecuzione di interventi nelle zone a rischio idrogeologico ad apposite verifiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e idrauliche. Ad ogni modo, le censure sono manifestamente infondate, posto che le opere contemplate nel caso di specie non consistono in interventi edilizi, avendo l'unica funzione di mettere in sicurezza il versante.

24. Tutte le restanti questioni – inclusi l'asserito completamento dei lavori di taglio, pulizia e disgaggio da parte della ricorrente (assunto, invero, platealmente smentito dalla documentazione in atti) e la dedotta violazione delle garanzie partecipative nei procedimenti pregressi – hanno ormai perso rilievo, stante la sopravvenuta decisione comunale di eseguire in proprio gli interventi di messa in sicurezza.

25. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza effettiva (rispetto al terzo atto di motivi aggiunti) e virtuale (rispetto alle impugnazioni pregresse).

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