TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-08-09, n. 201800947
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Pubblicato il 09/08/2018
N. 00947/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2017, proposto da
W W, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Moretta, n. 7;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria, ai sensi di legge, in Torino, via Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto del Questore della Provincia di Torino prot. n. 1789/2016 del 9 gennaio 2017, notificato in data 8 maggio 2017, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 6 gennaio 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Torino con il quale è stata rigettata la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, violazione di legge in relazione all’art. 22, comma 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, violazione di legge il relazione all’art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura Torino.
Con ordinanza n. 357 del 7 settembre 2017 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso e conseguentemente ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 8 mesi e 5 giorni.
Con la memoria depositata in data 31 maggio 2018, la Questura di Torino ha comunicato di aver rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno per attesa occupazione così come ordinato da questo Tribunale con l’ordinanza sopra richiamata, evidenziando tuttavia che l’Ufficio aveva riavviato l'istruttoria, verificando che l'ultimo reddito dichiarato dalla straniera era sempre quello del 2016 per euro 1.198,48, che i contributi previdenziali continuavano ad essere fermi al 2015 e che non erano state sottoposte all’Ufficio, da parte dell'interessata, nuove proposte di lavoro in modo da valutare un eventuale rinnovo del titolo di soggiorno. Considerato, dunque, che la situazione era immutata rispetto a quella che aveva determinato il diniego, l’Amministrazione insisteva per la conferma del diniego.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio osserva preliminarmente che il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato oggetto di impugnazione risulta essere così motivato: “Rilevato che la stessa ha documentato un rapporto di lavoro in qualità di colf, instaurato in data 22/10/2015, presso O C 26/08/1970, residente in Torino via Aosta 29;Considerato che da accertamenti esperiti in via Aosta 29, dove la richiedente dovrebbe lavorare come collaboratrice domestica hanno avuto esito negativo poiché nonostante reiterati passaggi la lavoratrice non è mai stata reperita, inoltre il datore di lavoro risulta del tutto privo di adeguata capacità economica necessaria per far fronte all'impegno economico derivante dall'assunzione dichiarata. Al riguardo si precisa che in base a quanto anzidetto e come ampiamente argomentato dalla Sentenza del T.A.R. Piemonte del 24.10.2013 n. 00891/13 l'inadeguatezza economica del datore di lavoro costituisce elemento sufficiente per considerare fittizia la natura rapporto di lavoro e la dimostrazione dei requisiti reddituali richiesti quali la presenza del dato cartolare, la comunicazione INPS di assunzione, non costituiscono elementi sufficienti a dimostrare l'effettività del medesimo a fronte di plurimi indizi che non confermano la natura fittizia, aspetto ribadito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.5397/2014 che acclara che il datore di lavoro devo dimostrare la propria capacità economica al duplice scopo di garantire che non si tratti di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull'immigrazione e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo;Tenuto conto, inoltre, che sebbene la richiedente abbia regolarizzato la posizione di soggiorno nel 2011 ai sensi della L. 102/2009, emersione colf e badanti, non dispone, da allora, del reddito minimo richiesto per la regolare permanenza sul territorio nazionale ai sensi degli arti. 5 e seguenti del D. L.vo 286/98 e successive modifiche, come meglio specificato dall'art. 13 D.P.R. 394/99, pari all'importo annuo dell'assegno sociale, il quale con la modifica Introdotta dalla L. 92 del 28/12/2012 all'art. 22 del D. L.vo 286/98, è stato espressamente indicato dal legislatore quale limite per l’adozione del rifiuto del permesso di soggiorno;