TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-04-04, n. 202402211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-04-04, n. 202402211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402211
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 02211/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02861/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2023, proposto da
De Vivo Energie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F N e A D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz 11;

nei confronti

Portodavide s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Corso Umberto I n. 23;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

- dell’Avviso di pubblicazione prot. n. 9845 del 5 aprile 2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

- della nota prot. n. 15475 del 1° giugno 2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

- ove e per quanto occorra, della delibera presidenziale n. 52 del 20 marzo 2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la presa d’atto dell’istanza formulata dalla controinteressata;

nonché per la condanna dell’Autorità resistente all’avvio della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dell’area oggetto dell’Avviso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Portodavide s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha pubblicato l’impugnato Avviso pubblico prot. n. 9845 del 5 aprile 2023, concernente “ la manifestazione di volontà [della Portodavide s.r.l.] alla conferma della perdurante vigenza della concessione – ubicata nel Porto di Castellammare di Stabia – n. 37/2010 come modificata dalla licenza suppletiva n. 30/2016, avente scadenza al 31/12/2022 giusta Attestazione di proroga n. 47/2022, allo scopo di mantenere un impianto per la distribuzione di carburanti alle imbarcazioni da diporto, in applicazione dell’art. 3 co. 1 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", confermando i requisiti di legge ”.

2. Con la nota assunta al prot. n. 11523 del 24 aprile 2023, la ricorrente De Vivo Energie s.r.l. ha:

- chiesto all’Autorità di respingere “ la richiesta del concessionario uscente di conferma della perdurante vigenza della concessione ”, e che quindi “ venga effettuata la procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto il rinnovo della concessione demaniale marittima … in conformità al diritto euro-unitario e alla giurisprudenza … oltre che allo stesso regolamento dell’A.P. ”;

- formulato “ domanda concorrente per il mantenimento di un impianto di carburanti della stessa consistenza e fattura, nello stesso spazio demaniale ”.

3. In riscontro alla nota della ricorrente, l’Autorità con proprio atto prot. n. 15475 del 1° giugno 2023 ha comunicato che:

- “ tenuto conto … dell’inquadramento territoriale locale – e normativo – ai fini dell’identificazione delle criticità e delle ragioni oggettive di cui all’art. 3 c. 3 della l. 118/22, e che tali criticità oggettive di carattere generale investono tutte le fattispecie concessorie e potrebbero non consentire la conclusione entro il 31.12.2023, … ha avviato le attività di analisi preliminari alle procedure selettive, che saranno espletate in conformità alle disposizioni regolamentari con adeguate forme di evidenza pubblica ex art. 18 r.c.n. e che andranno svolte tenendo in debito rilievo le precitate condizioni, nonostante le quali l’attestazione del termine finale, di durata delle vigenti concessioni, non può essere ulteriore a quello di cui all’art. 3 co. 3 della legge n. 118/2022 nella sua originaria formulazione, e cioè il 31.12.2024, fatti salvi differenti e successivi interventi legislativi di segno opposto ”;

- “ entro i termini e modalità individuati dalla L. n. 118/22 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", si provvederà ad avviare le procedure selettive nelle prescritte forme di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 18 r.c.n., e del Regolamento demanio marittimo approvato con del. Pres. n. 358/18;
in quella sede potrà trovare valutazione una istanza in concorrenza, in conformità alle prescrizioni di legge e modalità del precitato Regolamento
”;

- “ per quanto sinora argomentato, ogni valutazione in merito alla "manifestazione di interesse" alla concorrenza prot. n. 11523 del 24.04.23, formulata in base al precitato Regolamento, si intende sospesa in conformità alle previsioni e procedure della l. 118/22 ”.

4. Con ordinanza n. 1132 del 6 luglio 2023, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, formulata dalla ricorrente, per l’effetto sospendendo l’efficacia delle impugnate determinazioni, in particolare per quanto concerne la decisione di dare “ ulteriore corso alle pratiche inerenti alla richiesta ” della Portodavide s.r.l.

L’Autorità non ha, tuttavia, dato seguito alla pronuncia cautelare.

5. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

5.1. Devono, in primo luogo, essere esaminate le eccezioni sollevate dalla controinteressata Portodavide s.r.l.

5.1.1. Non è fondata l’eccezione d’inammissibilità della domanda di annullamento.

Secondo la controinteressata, gli atti impugnati dalla ricorrente – sia la delibera presidenziale n. 52 del 2023 (in quanto “ appronta … le modalità procedimentali per dare applicazione alla l. 118/2023 ai fini di garantire certezza alle situazioni giuridiche soggettive coinvolte ”), sia l’Avviso pubblico prot. n. 9845 del 5 aprile 2023, sia, infine, l’atto prot. n. 15475 del 1° giugno 2023 – sarebbero “ incapaci di ledere ”, per il loro contenuto di “ presa d’atto di una manifestazione d’interesse ” e di una “ risposta alle osservazioni in cui il ricorrente manifesta l’interesse a ottenere una concessione al momento indisponibile ”.

La lesione lamentata dalla ricorrente deriverebbe, piuttosto, direttamente dalla legge n. 118 del 2022, di cui l’Amministrazione resistente avrebbe fatto mera applicazione (e nella quale la proroga sarebbe “ configurata come un diritto del concessionario ”);
sicché se anche il Tribunale si pronunciasse per l’annullamento, la ricorrente non riceverebbe alcun vantaggio, in quanto gli effetti di cui si lamenta discenderebbero dalla legge.

La ricostruzione prospettata dalla controinteressata non può essere condivisa.

Il thema decidendum è, infatti, costituito precisamente dallo scrutinio di legittimità dell’azione svolta dall’Autorità resistente nell’applicazione – asseritamente dovuta – della normativa richiamata.

Gli atti impugnati sono, dunque, lesivi della sfera giuridica della ricorrente nella misura in cui danno corpo alla volontà dell’Autorità Portuale di applicare alla fattispecie in esame una disciplina in tesi dettata per tipologie diverse di concessioni demaniali, o – quanto meno – di non disapplicare la normativa nazionale, nonostante essa si ponga (per quanto si vedrà) in contrasto con quella sovranazionale.

L’eventuale accoglimento del ricorso porrebbe, dunque, nel nulla il procedimento volto alla conferma della perdurante vigenza della concessione in titolarità della controinteressata;
il che corrisponde, evidentemente, a un interesse della ricorrente meritevole di tutela.

5.1.2. Deve, invece, essere accolta l’eccezione d’inammissibilità della domanda di condanna dell’Autorità Portuale all’avvio della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dell’area.

Infatti, benché nell’Avviso impugnato si dia atto dell’intenzione dell’Autorità di dare avvio alle “ attività preliminari di analisi tecniche funzionali alle procedure selettive ”, la determinazione in ordine al futuro utilizzo dell’area già in concessione alla Portodavide permane nella piena discrezionalità dell’Amministrazione, che non può essere coartata da una pronuncia giurisdizionale neanche sotto il profilo del quando .

5.2. Tutto ciò premesso, la domanda di annullamento è fondata alla luce di due distinti ordini di considerazioni.

In linea generale, deve premettersi che l’invocato articolo 3 ( Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive ) della legge n. 118 del 5 agosto 2022 – nella formulazione originaria, alla quale l’Autorità ha dichiarato di volersi attenere – disponeva che:

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione ” (nella formulazione vigente, la scadenza del 31 dicembre 2023 verrebbe spostata al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 12, comma 6- sexies , del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con legge n. 14 del 24 febbraio 2023, mentre l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2024, di cui al comma 3, sarebbe spostato al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 10- quater , comma 3, dello stesso decreto-legge n. 198 del 2022).

5.2.1. Ciò premesso, il Collegio rileva, in primo luogo, quanto segue.

L’Autorità resistente ha ritenuto – con l’Avviso impugnato – che la concessione in titolarità della controinteressata rientrasse nell’ambito di operatività della norma sopra riportata, atteso che “ il legislatore del 2022 … ha posto anche un meccanismo di rinvio all’art. 01, comma 1, del dl 400/93, che ha sicuramente dal punto di vista testuale una portata più estesa (ad esempio rientrano nelle ipotesi dell’art. 01 co. 1 legge 494/93 la gestione di servizi portuali, esercizi commerciali, di impianti carburanti …, etc. )”.

Il Collegio non ritiene legittimo tale assunto, per le ragioni di seguito esposte.

L’attività svolta dall’odierna controinteressata – consistente nella gestione di un “ impianto distribuzione carburanti per imbarcazioni e per navi da diporto ” – non può farsi rientrare tra le concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative. Secondo il richiamato articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con legge n. 494 del 1993, infatti, per “ attività turistico-ricreative ” devono intendersi le seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione ”.

La categoria delle attività turistico-ricreative è stata oggetto della norma d’interpretazione autentica di cui all’articolo 13 ( Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l’esercizio di attività portuali ), comma 1, della legge n. 172 del 2003 ( Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ), la quale ha stabilito che “ le parole: «Le concessioni di cui al comma 1» di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01 ”.

Proprio alla luce di tale interpretazione autentica, non può condividersi quanto asserito dalla resistente in ordina alla ascrivibilità a tale fattispecie anche dei “ servizi pubblici e … servizi e attività portuali e produttive ”, che il ridetto articolo 01 menziona sì in quanto possibile oggetto di concessione demaniale marittima, ma senz’altro distinguendoli dalle attività turistico-ricreative, che poi indica specificatamente.

Deve, pertanto, ritenersi che la concessione rilasciata all’odierna controinteressata, in quanto avente a oggetto un’area demaniale marittima al fine di realizzare un impianto di distribuzione di carburanti per imbarcazioni, “ non possa essere qualificata come concessione demaniale con finalità turistico-ricreative, quanto piuttosto come concessione demaniale con finalità commerciali ”, né è riconducibile alla nozione di approdo turistico “ in quanto, nel caso di specie, la fornitura del carburante non è un servizio complementare offerto (unitamente ad altri) al diportista da parte del gestore dell’approdo turistico, ma costituisce l’unica prestazione che il titolare della concessione demaniale era autorizzato a fornire ” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza n. 5476 del 2022;
in termini, T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, sentenza n. 2647 del 2022).

Il Consiglio di Stato ha ribadito che “ a tale elencazione la giurisprudenza riconosce carattere tassativo (cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1658), nel senso che solo le fattispecie di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993 sono riconducibili alla nozione di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza n. 350 del 2023).

5.2.2. Tutto quanto sopra considerato è sufficiente, a parere del Collegio, per ritenere fondata l’impugnazione formulata con il presente ricorso.

Per completezza, si ritiene comunque opportuno ribadire quanto affermato dall’Adunanza Plenaria in relazione alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Secondo l’Adunanza Plenaria:

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. ” (sentenza n. 17 del 2021).

Giova precisare che la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 9 novembre 2021, “ a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata ”, sicché i principi con essa enunciati conservano la propria validità (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023).

Deve, al riguardo, essere ribadito che, “ in base a ormai più che pacifici e consolidati principi in materia di rapporto tra normativa interna e normativa unionale autoesecutiva, in caso di contrasto tra le due deve darsi precedenza alla seconda, con conseguente necessità che tutte le autorità dello stato membro, siano essi organi giurisdizionali o pubbliche amministrazioni, disapplichino la norma interna a favore di quella sovranazionale (Corte Cost., 24/6/2010, n. 227;
15/4/2008, n. 102;
11/7/1989, n. 389;
8/6/1984, n. 170;
Cons. Stato, A.P. n. 17 e 18 del 2021 citate, Sez. VI, 2/2/2001, n. 430)
”, e che “ sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023).

Sul punto, è nuovamente intervenuta – da ultimo – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che:

- “ quanto all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva [2006/123] , esso dispone in particolare che un’autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico … tale disposizione ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni ”;

- “ l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti ”;

- “ l’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali ” (sezione terza, sentenza n. 348/22 del 20 aprile 2023).

Ne deriva che, anche qualora si fosse ritenuta l’applicabilità alla fattispecie in esame della proroga ex lege della concessione, tutto quanto sopra rappresentato priverebbe di legittimità l’azione dell’Autorità Portuale, la quale ha espressamente e sin dall’origine – dunque, non in pendenza di una procedura selettiva già avviata – ravvisato “ condizioni oggettive di cui in premessa alla delibera n. 52/2023 ” che ne impedivano addirittura l’avvio e adottato quale “ termine finale, di durata delle vigenti concessioni, … quello di cui all’art. 3 co.3 della legge n. 118/2022 nella sua originaria formulazione, e cioè il 31.12.2024 ”.

Tale modo di procedere deve ritenersi incompatibile con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria in ordine alla sicura illegittimità di ulteriori procrastinazioni, escludendo la rilevanza (a tal fine) sia della perdurante “ assenza di una disciplina legislativa ”, sia di “ qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. ”.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, nei sensi e per gli effetti di cui al dispositivo.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
possono essere, invece, compensate nei confronti della controinteressata.

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