TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201400028
Data del deposito : 3 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/1999 REG.RIC.

N. 00028/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00381/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 1999, proposto da:
T I, rappresentato e difeso dall’Avv. L P, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica n. 18;

contro

Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della stessa. Il presente giudizio ai sensi dell’art. 110 C.P.C. è stato proseguito dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di successore universale dall’1.1.2001 della Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Piracci e dall’Avv. Orazio Tricarico, come da mandato a margine della memoria di costituzione del 28.1/18.2.2002, con domicilio eletto in Potenza Via Amerigo Vespucci n. 2 presso lo studio dell’Avv. Monica Bruno;

per l’annullamento

del silenzio rigetto, formatosi sulla diffida del 6.10.1994, con la quale era stato richiesto:

1) il ricalcolo, nel periodo 1.2.1977-31.12.1996, degli aumenti periodici di anzianità (cd. scatti di anzianità), già maturati, in base agli incrementi dell’indennità di contingenza, in applicazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977 (come affermato con Sentenza Corte di Cassazione n. 475 del 19.1.1984);

2) il pagamento, nel periodo 1.1.1988-31.12.1996, della giornata di permesso retribuito, unilateralmente soppressa dal datore di lavoro;

per il riconoscimento

di tali diritti e, conseguentemente, per la condanna delle Ferrovie Appulo Lucane al pagamento della somma complessiva di £. 21.473.066, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui £. 20.935.943 per il predetto ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità e £. 537.123 per il suddetto pagamento della giornata di permesso retribuito;


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., subentrate dall’1.1.2001 a titolo universale alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. P M e uditi gli Avv.ti Giampiero De Iacovo, su delega dell'Avv. L P, e Maria Antonella Biancone, su delega dell'Avv. Antonio Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Sig. T I, dipendente delle Ferrovie Appulo Lucane, con diffida del 6.10.1994 ha chiesto il pagamento della somma indicata in epigrafe.

Il silenzio rigetto, formatosi su tale diffida, è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 14.4.1999 alle Ferrovie Appulo Lucane sia presso la sede legale di Bari, Corso Italia n. 6, sia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza), riproponendo le medesime domande, già articolate con la citata diffida del 6.10.1994.

Il Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane si costituiva in giudizio e sosteneva l’infondatezza del ricorso.

Con memoria di costituzione del 28.1/18.2.2002 la società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si costituiva in giudizio, facendo presente di essere subentrata, nella qualità di successore universale, dall’1.1.2001 alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, ed, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, eccepiva anche la prescrizione ex art. 2948, n. 4, C.C..

All’Udienza Pubblica del 21.11.2013 il ricorso in esame è passato in decisione.

DIRITTO

Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, affidata ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego riferibile allo Stato e non ad un’impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, per cui le controversie relative a tale rapporto di lavoro rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 9969 del 21.7.2001).

Inoltre, l’azione proposta va qualificata come azione di accertamento, volta ad ottenere il riconoscimento di un autonomo diritto soggettivo, mediante un giudizio sul rapporto teso all’accertamento del diritto.

Si può prescindere dall’eccezione di prescrizione, tenuto conto dell’infondatezza del ricorso proposto.

Con riferimento alla domanda di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità (cd. scatti di anzianità), già maturati, in base agli incrementi dell’indennità di contingenza, in applicazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, va confermato l’orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr. per es. Sentenze nn. 180 e 184 del 6.4.2011).

Sul punto, va rilevato che l’art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977 statuisce che: “a partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell’industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi”.

Infatti, dopo l’entrata in vigore di tale norma nel comparto degli autoferrotranvieri fu stipulato un accordo sindacale, con il quale venne stabilito che a partire dall’1.1.1978 non poteva più essere effettuato il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza, maturata nell’anno precedente, ma, a compensazione del mancato ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sulle variazioni dell’indennità di contingenza, venne pattuita la corresponsione di una determinata somma mensile (inizialmente quantificata in £. 50.000).

E secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5583 del 18.10.2000;
C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2896 del 19.5.2000;
C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2587 del 3.5.2000) tali norme di contrattazione collettiva sono state giudicate conformi al citato art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, anche se le predette pattuizioni risultavano economicamente inferiori alle disposizioni degli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975, espressamente richiamati dal citato art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, tenuto conto dell’evidente ratio di tale norma legislativa, “data dall’esigenza di contenimento dell’inflazione anche per il tramite del controllo della dinamica salariale, nel senso che” tale norma legislativa “pone alle parti il divieto di superare (con atti migliorativi) il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975”, ma non “l’obbligo, di attenersi” al contenuto degli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975, come se fossero “un limite minimo inderogabile”.

Per quanto riguarda la domanda di pagamento della giornata di permesso retribuito, unilateralmente soppressa dal datore di lavoro, va segnalato che questo Tribunale aveva ritenuto illegittimo tale comportamento datoriale con le Sentenze nn. 176, 181, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 270, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 322 del 2011, in quanto:

a) statuita direttamente dal datore di lavoro, senza la stipulazione di un nuovo accordo sindacale;

b) non poteva ritenersi che vi era una correlazione diretta tra soppressione delle festività e permessi retribuiti concessi, poiché, a fronte di sette festività soppresse, erano stati previsti solamente sei giorni di riposo (due giornate di ferie o congedo e quattro di permesso retribuito);

c) la finalità, perseguita dalla L. n. 54/1977, di rimuovere l’incidenza negativa delle festività infrasettimanali sulla produttività aziendale, non trovava applicazione nei confronti delle aziende del settore trasporti, poiché nel settore dei trasporti pubblici il servizio viene garantito anche nei giorni festivi.

Le suddette Sentenze sono state riformate dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con le Sentenze n. 4557, 4558, 4560, 4561, 4562, 4563 e 4564 del 16.9.2013, attesocchè, poiché l’accordo nazionale del 27.2.1979 “aveva tracciato un’espressa e stabile correlazione” fra il riconoscimento delle altre 2 giornate di ferie ed ulteriori 4 giornate di permesso retribuito e le 7 festività soppresse, doveva ritenersi che il ripristino, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 792/1985 (attuativo dell’art. 6 del nuovo Concordato Repubblica Italiana- Santa Sede), della festività dell’Epifania comportava l’automatica riduzione da 4 a 3 dei riconosciuti giorni di permesso retribuito.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato sia che non risultava necessaria la stipula di un nuovo accordo sindacale, dovendosi applicare il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale, sia che la terminologia, utilizzata nel citato accordo nazionale del 27.2.1979, “lasciava chiaramente intendere che la volontà delle parti sociali fosse nel senso che” il riconoscimento delle 6 giornate di ferie e permessi retribuiti “tenesse integralmente luogo delle 7 giornate di festività soppresse nel 1977, senza che residuassero riporti o compensazioni di sorta da far valere”.

Questo collegio ritiene di condividere le suesposte argomentazioni del Consiglio di Stato e, pertanto, respinge entrambe le suindicate domande.

Tenuto conto del precedente orientamento di questo TAR, sussistono giusti motivi per disporre la condanna del ricorrente al pagamento parziale delle spese di giudizio.

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