TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-02-27, n. 202400520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-02-27, n. 202400520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400520
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2024

N. 00520/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02304/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2023, proposto da
M S, rappresentato e difeso dall'avvocato O G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Humanitas Mirasole S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'accertamento

- del silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine all'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto le marche dei test diagnostici molecolari in vitro utilizzati per rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia COVID-19 in Italia;

- dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la dichiarazione di rinuncia alla discussione orale della causa, depositata da parte ricorrente in data 20-02-2024;

Designata relatrice la dott.ssa C P per la camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024, tenutasi come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con istanza del 27-09-2023 l’esponente ha avanzato nei confronti della Società Humanitas Mirasole, quale soggetto ricompreso nell’apposito elenco dei laboratori abilitati allo svolgimento di test in vitro « RT-PCR », domanda di accesso civico generalizzato, concernente le marche dei test diagnostici molecolari utilizzati per rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2.

2) In assenza di riscontro alla predetta istanza, con ricorso notificato il 14-11-2023 e depositato il successivo 27-11-2023 l’istante stesso si è doluto del silenzio serbato dalla interpellata Società, istando affinché fosse accertata e dichiarata l’illegittimità di tale inerzia e, per l’effetto, fosse ordinato all’intimata struttura di provvedere in ordine all’accesso, mediante la conclusione del relativo procedimento entro un termine certo e con un provvedimento espresso. Ciò, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 14-03-2013 n. 33, che avrebbe riconosciuto a « chiunque » il « diritto » all’accesso (ex art. 5, comma 2), assoggettando agli obblighi di trasparenza anche le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato « con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici » (ex art. 2 bis comma 2 lettera c). Difatti, ha spiegato ancora l’istante come l’intimata struttura sarebbe ricompresa nel ristretto elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento, secondo le indicazioni contenute nelle pertinenti circolari ministeriali, di test in vitro « RT-PCR », i cui esiti sarebbero poi utilizzati ai fini del rilevamento e del calcolo della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale. Sicché, ha ulteriormente chiarito il ricorrente, il laboratorio de quo svolgerebbe senz’altro un’attività di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche, come tale riconducibile nella previsione dell’art. 2 bis citato.

3) Nessuno si è costituito per la parte intimata, benché ritualmente evocata in giudizio.

4) Il 20-02-2024 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla discussione in presenza, riportandosi ai propri scritti.

5) Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

6) In premessa, il Collegio ritiene utile rammentare come l’istituto dell’accesso civico generalizzato sia stato introdotto nel corpus normativo del d.lgs. 14-03-2013, n. 33, dal d.lgs. 25-05-2016, n. 97, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. n. 124 del 2015, come diritto di " chiunque ", non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza. Si legge, al riguardo, nel parere n. 515, del 24 febbraio 2016, del Consiglio di Stato, che « il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere ( from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A. ) rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine […] della Pubblica Amministrazione trasparente come una “casa di vetro” ». Per tale via, anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10, ha sottolineato come l'accesso civico generalizzato rappresenti un istituto « dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa » (stando all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, infatti, l’accesso in parola è stato introdotto «[a] llo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico »), ove l'interesse individuale alla conoscenza « è protetto in sé », in attuazione dei principi di trasparenza e buon andamento, sempreché non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, meglio declinate tra le eccezioni all’accesso, nell'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.

La stessa Corte costituzionale ha, dal canto suo, rimarcato come il diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, sul modello del cd. FOIA ( Freedom of information act ), risponda a principi di pubblicità e trasparenza, i quali si riferiscono non solo a tutti gli aspetti rilevanti dalla vita pubblica e istituzionale (quale corollario del principio democratico, di cui all’art. 1 della Costituzione) ma anche al buon funzionamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, e ai dati che essa possiede e controlla (cfr., C. Cost., sentenza n. 20, del 21-02-2019;
id., nn. 177 e 69 del 2018;
id., n. 212 del 2017).

7) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il ricorso va accolto.

7.1) In effetti, non rivestendo il silenzio sull’istanza di accesso civico alcun valore provvedimentale, in quanto l’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 non contempla in caso di inerzia un’ipotesi di “ silenzio diniego ”, il vano decorso del termine di trenta giorni (di cui al comma 6 dell’art. 5, sopra citato) dalla presentazione dell’istanza, integra una fattispecie di “ silenzio inadempimento ”, rispetto al quale il ricorrente ha ritualmente esperito il ricorso ex art. 117 c.p.a. (cfr., in tal senso, tra le altre, TAR Lombardia, Milano, V, 22-11-2023, n. 2763;
TAR Sardegna, Cagliari, I, 20-12-2023, n. 991;
TAR Veneto, Venezia, III, 30-10-2023, n. 1527;
TAR Piemonte, Torino, II, 24-10-2023, n. 826).

Rileva, inoltre, osservare che i dati rispetto ai quali non è stato fornito riscontro se, per un verso, non sembrano intercettare alcuna delle eccezioni previste dal legislatore (all’art. 5 bis cit.), per altro verso, rivestono pubblico interesse secondo i suindicati parametri di legge.

Infine, il ricorrente ha documentato (in ossequio all’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013) che la Società Humanitas Mirasole è inserita nell’« Elenco dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici » (cfr., il documento depositato come allegato n. 3 al ricorso), sì da esercitare un’attività di produzione di beni e servizi a favore di un’Amministrazione pubblica;
e che il valore dell’ultimo bilancio dalla stessa approvato è superiore ad € 500.000,00 (cfr. il documento allegato come n. 6 al ricorso).

7.2) Ne consegue che, essendo rimasta priva di riscontro l’istanza di accesso civico ed essendo decorsi i trenta giorni di legge, la domanda in epigrafe va accolta, non avendo l’intimata Società concluso il procedimento mediante l’adozione di una determinazione esplicita. Per l’effetto, va assegnato a detta Società il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, affinché la stessa provveda sulla richiesta del ricorrente, con la precisazione che, in ragione del margine valutativo sui limiti dell’accesso civico, di cui agli artt. 5, comma 2, e 5- bis del d.lgs. n. 33 del 2013, il presente dictum giudiziale è necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell’obbligo di provvedere e non può estendersi all’accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva, restando quindi impregiudicato il merito delle valutazioni di spettanza della Società intimata.

8) Quanto all’invocata nomina del Commissario ad acta , si differisce l’incombente all’eventuale perdurante inerzia della Società, su rituale richiesta del ricorrente.

9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso azionato (cfr., ex multis , TAR Campania, Napoli, V, 17-10-2023, n. 5670).

10) Va, invece, respinta la domanda di condanna ex art. 26, comma 1, secondo periodo c.p.a., per insussistenza dei relativi presupposti, non ravvisandosi nella specie una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “ abuso del processo ” (su cui cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 15-01-2024, n. 503;
id., 22-09-2023, n. 8487;
id., II, 1-09-2021, n. 6170), tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio della parte intimata (cfr. TAR Sicilia, Catania, 13-01-2023, n. 55).

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