TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-06-08, n. 201806402

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-06-08, n. 201806402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806402
Data del deposito : 8 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2018

N. 06402/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06910/2016 REG.RIC.

N. 05436/2017 REG.RIC.

N. 15374/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6910 del 2016, proposto dalla dott.ssa P Q, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Roma, viale Angelico, 103;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Fisac Cgil, Uilca, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 15374 del 2016, proposto dalla dott.ssa P Q, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Roma, viale Angelico, 103;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

dott. Roberto Chieppa e sig. Roberto Pallocchia, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 5436 del 2017, proposto dalla dott.ssa P Q, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Roma, viale Angelico, 103;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

dott. Roberto Chieppa, Fisac Cgil, Uilca, sig. Roberto Pallocchia, dott. Roberto Sommella, dott. Andrea Pezzoli e sig.ra Claudia Desogus, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 6910 del 2016:

per l’accertamento del diritto

ad essere inquadrata al 47° livello della carriera direttiva dell’AGCM con decorrenza dall’1/01/2015, al 35° livello con decorrenza dall’1/1/2011, al 38° livello con decorrenza dall’1/1/2012, al 41° livello con decorrenza dall’1/1/2013, al 44° livello con decorrenza dall’1/1/2014, nonché il diritto al trattamento economico corrispondente al 47° livello con decorrenza dall’1/1/2015 o, in subordine, dall’1/1/2016;

quanto al ricorso n. 15374 del 2016:

per l’accertamento del diritto

a ricevere il miglior trattamento giuridico ed economico previsto dall’accordo del 5 aprile 2016 in applicazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori e/o del diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e/o del principio della irriducibilità della retribuzione;

e per la condanna dell’AGCM al pagamento degli interessi in misura pari a 0,46 euro, dovuti a causa del ritardo nella soddisfazione del credito retributivo;

quanto al ricorso n. 5436 del 2017:

per l’accertamento del diritto

a che i “due scatti di avanzamento” attribuiti alla ricorrente in data 3/04/2017 vengano computati dal <47° livello> (di progressione giuridica ed economica) e/o almeno dal <38° livello> e che comunque vengano liquidati con la medesima decorrenza applicata agli altri dipendenti della AGCM;

per effetto di quanto sopra, condannare la AGCM a pagare la retribuzione ed i correlativi elementi accessori corrispondenti al livello 49° della carriera direttiva della AGCM, ovvero, in subordine, la retribuzione ed i correlativi elementi accessori corrispondenti al livello 40° della carriera direttiva della AGCM; con la medesima decorrenza, in riferimento ai due scatti attribuiti in data 3/04/2017, applicata agli altri dipendenti della AGCM;

accertare e dichiarare

l’illegittimità e/o l’illiceità della “valutazione anno 2016” e/o comunque annullare la “valutazione anno 2016”; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere una valutazione per l’anno 2016 e per quelli a seguire sulla base di criteri non arbitrari;

l’inadempimento di AGCM al contratto di lavoro tra la medesima AGCM e la dott.ssa P Q e, per l’effetto, condannare AGCM al risarcimento del danno da liquidarsi in separato procedimento;

con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso r.g. 6910/2016, notificato il 31 maggio 2016 e depositato il successivo 14 giugno, la dott.ssa P Q – funzionario di ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 17 novembre 1997, chiede accertarsi il diritto della stessa ad essere inquadrata al 47° livello della carriera direttiva dell’AGCM con decorrenza dall’1/01/2015, al 35° livello con decorrenza dall’1/1/2011, al 38° livello con decorrenza dall’1/1/2012, al 41° livello con decorrenza dall’1/1/2013, al 44° livello con decorrenza dall’1/1/2014, nonché il diritto al trattamento economico corrispondente al 47° livello con decorrenza dal 1/1/2015 o, in subordine, dall’1/1/2016.

Espone la ricorrente che l’Autorità le ha denegato il riconoscimento giuridico ed economico come sopra richiesto sulla scorta dell’Accordo del 5/4/2016 nel quale si legge che “(l)e progressioni saranno applicate sulla qualifica o posizione detenuta da ciascun dipendente al 1° gennaio 2016 e assorbiranno i tre livelli giuridici attribuiti al personale nel 2011”.

Avverso l’idoneità del suddetto Accordo del 2016 ad estinguere i diritti vantati dalla ricorrente, la medesima articola i seguenti motivi di doglianza:

1) eccesso di potere per sviamento, in quanto l’Accordo del 5 aprile 2016 avrebbe contenuti e finalità transattivi della questione della perequazione con il trattamento economico previsto in Banca d’Italia che la ricorrente non ha accettato, né intende accettare, e che pertanto non potrebbe trovare applicazione in mancanza di accettazione;

2) violazione dell’art. 1372 c.c., dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, atto extra ordinem, non potendo l’Accordo estinguere o modificare unilateralmente i diritti della ricorrente, atteso, peraltro, che l’Accordo è stato sottoscritto da sigle che non hanno la rappresentanza generale del personale;

3) violazione del giudicato inter partes e dell’art. 2909 c.c. con riguardo a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2818/2014 ove ha negato che l’Accordo del 7 marzo 2007 possa essere qualificato “evento straordinario della dinamica retributiva” ed ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura della ricorrente nel ricorso definito con la citata sentenza poiché “con la successiva delibera del 4 agosto 2011 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici dell’accordo” del 2007;

4) violazione dei diritti quesiti che sarebbero stati acquisiti fin dall’Accordo del 7 marzo 2007, se non anche dalle delibere dell’AGCM del 19 gennaio 2011 e del 4/8/2011, e comunque sin dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2818/2014;

5) eccesso di potere nelle figure sintomatiche di: assenza e/o insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, sviamento di potere, atteso che l’AGCM, in forza dell’art. 11, comma 2, legge 287/90, istitutiva dell’Autorità, ha il potere di regolamentare autonomamente il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità, e che l’Accordo del 5/4/2016 sarebbe stato assunto in assenza di adeguata istruttoria in relazione a dette previsioni;

6) violazione dell’art. 5, comma 11 bis, del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’art. 3 del decreto legislativo 150/2009, dell’art. 1375 c.c., eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto l’Accordo gravato non contiene i parametri e i criteri alla stregua dei quali effettuare la valutazione del personale, attesa la genericità delle voci ivi descritte e l’assenza di un regolamento di valutazione.

L’8/7/2016 si è costituita l’Autorità Garante intimata, la quale, con successiva memoria depositata il 4 aprile 2018, eccepisce l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione di accertamento in luogo di una azione di annullamento in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici non contrattualizzati, stante l’omessa impugnativa della delibera del 20 luglio 2016 con cui sono stati approvati gli elenchi del personale avviati a valutazione alla luce dell’accordo sindacale del 5 aprile 2016, e resiste nel merito.

2. Con un secondo ricorso (rg. 15374/2016), notificato il 14 dicembre 2016 e depositato il successivo 24 dicembre, chiede accertarsi il suo diritto al miglior trattamento giuridico ed economico di cui all’Accordo del 5 aprile 2016, in forza del principio di parità di trattamento dei lavoratori e del diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa e/o del principio di irriducibilità della retribuzione.

La ricorrente lamenta la mancata tempestiva applicazione alla stessa del migliore trattamento previsto dall’Accordo del 5 aprile 2016, asseritamente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi