TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-09-04, n. 202302689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-09-04, n. 202302689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302689
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 02689/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02695/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2015, originariamente proposto da -OMISSIS- e successivamente proseguito da -OMISSIS- (per il tramite dell’amministratrice di sostegno -OMISSIS-), n.q. di eredi di-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marsala, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. -OMISSIS- di acquisizione, emessa dal Dirigente, Settore Servizi pubblici del Comune di marsala, Ing. -OMISSIS-, il 23.6.2015, notificato il 01.07.2015 a mezzo del Messo Notificatore del Comune di Marsala, con la quale è stata ordinata l’acquisizione al patrimonio del Comune di Marsala le opere abusive con l’aria di sedime su cui insistono site nel Comune di Marsala nella c/da -OMISSIS-identificate al Catasto fabbricati nel foglio di Mappa -OMISSIS- con la particella -OMISSIS-.

- nonché di tutti gli atti propedeutici, successivi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2023 il dott. Francesco Mulieri e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 28 agosto 2015 e deposito il 25 settembre successivo, i ricorrenti - premesso di avere realizzato un fabbricato, con struttura in cemento armato e tompagnatura in muratura in conci di tufo e solai del tipo prefabbricati, composto da tre vani e due accessori della superficie di mq 78 circa e che insiste su un fondo di loro proprietà sito nel Comune di Marsala - hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. -OMISSIS- di acquisizione al patrimonio comunale, emessa dal Dirigente, Settore Servizi Pubblici del Comune di Marsala, il 23/06/2015.

Deducono le seguenti censure:

1) Difetto di istruzione probatoria e violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

I ricorrenti deducono che il parere n. -OMISSIS- del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e di conseguenza il DP. n. -OMISSIS-del 23/04/2010 (con cui è stato rigettato il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento della determinazione sindacale n. -OMISSIS- del 10/11/1995 di diniego della concessione edilizia in sanatoria) si baserebbe su considerazioni prive di sostegno difensivo probatorio che si troverebbero in un documento indispensabile ossia la perizia tecnica della S.A.S.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, non essendo stato preceduto l’atto impugnato dalla necessaria comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.

3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, atteso che i ricorrenti ormai anziani e con gravi disabilità si trovano ormai a dimorare esclusivamente nel fabbricato in questione.

4) Violazione ed errata applicazione dell'art. 32 l.17/8/1942, n. 1150, atteso che dal tenore dell'impugnata ordinanza non sarebbe dato rilevare in modo certo se essa sia stata preceduta dal parere della Commissione Edilizia Comunale.

5) Nullità del provvedimento per difetto di motivazione, che secondo il ricorrente sarebbe insufficiente e stereotipa e tale da non consentire di poter controllare i presupposti di fatto e gli accertamenti presi in considerazione dal Comune.

Sebbene ritualmente intimato il Comune di Marsala non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 02/11/2016, la domanda cautelare di ricorrenti è stata respinta.

All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò premesso il Collegio ritiene di confermare quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che il ricorso non merita accoglimento per essere ormai divenute inoppugnabili le presupposte ordinanze di diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 10 novembre 1995 e di demolizione n. -OMISSIS-del 9 ottobre 2000, rispetto alle quali il provvedimento impugnato si atteggia quale atto dovuto.

Secondo l’interpretazione dell’art. 31 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) seguita anche da questa Sezione, l’atto di accertamento dell’inottemperanza non ha effetto costitutivo della proprietà ma si limita a certificare l’inottemperanza all’ordine di demolizione dalla quale la legge fa discendere la traslatio proprietatis . In quest’ottica, tale attività demolitoria non è in grado di impedire l’acquisizione di diritto al patrimonio pubblico (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19/03/2020 n. 663).

In linea con la riferita interpretazione, condivisibile giurisprudenza ha puntualizzato che:

a) presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, (…) l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 27/03/2019, n. 2034);

b) la proposizione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all’ordinanza di demolizione, non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l’Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull’istanza (Cons. Stato Sez. VI, 30/07/2018, n. 46-OMISSIS-).

Da quanto sopra esposto consegue che, sia con riferimento all’effetto traslativo della proprietà che con riferimento alla legittimazione alla trascrizione nei registri immobiliari e all’immissione in possesso, deve escludersi la natura provvedimentale dell’atto di acquisizione.

Ne consegue che le censure proposte risultano inammissibili.

Tali censure risultano in ogni caso infondate atteso che il diritto all’abitazione non può essere bilanciato con quello della collettività ad un corretto utilizzo del territorio. Ciò vale a maggior ragione in un’area, come quella su cui sorge l’immobile per cui è causa, realizzato entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia.

In tema di abusi edilizi, inoltre, l’attività posta in essere dall’amministrazione comunale e finalizzata all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva è dovuta e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 15/05/2023 n. 1613) né di particolare motivazione essendo sufficiente il richiamo delle norme violate e la descrizione dell’opera abusiva (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10/12/2018, n. 6955;
Cons. Stato Sez. VI, 05/09/2018, n. 5211).

Il ricorso pertanto, deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi sulle spese di lite in assenza di costituzione del Comune intimato.

Va infine disposta l’ammissione definitiva degli originari ricorrenti, -OMISSIS-, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermandosi le statuizione provvisorie adottate dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale, n. -OMISSIS-, precisandosi che l’ammissione al patrocinio delle spese del -OMISSIS- è da intendersi valevole sino alla data del relativo decesso.

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