TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-10-18, n. 201800990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-10-18, n. 201800990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800990
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2018

N. 00990/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02314/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2314 del 2015, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto legale, in Brescia, alla via Romanino n. 1

contro

la Questura di Brescia, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6

per l'annullamento

del decreto del Questore di Brescia Cat. A.12/2015/Immig/II Sez/gd/14BS004804 del 13 aprile 2015, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il rilascio del richiesto titolo di soggiorno veniva negato in quanto “l’interessato, con le sue condotte illecite, ha dimostrato inclinazione delinquenziale e l’adesione ad uno stile di vita antigiuridico e pericolo socialmente e indifferente nelle regole di convivenza civile e pertanto non sussistono i presupposti giuridici per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno né al rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno stante la natura ostativa del reato commesso”.

Queste le censure articolate con il presente mezzo di tutela:

1) Violazione di legge (artt. 27, comma 2 e 10 della Costituzione;
6, comma 2, C.E.D.U.).

A carico del ricorrente risultano solo denunce, non essendosi mai formato un giudicato che ne abbia sancito la responsabilità penale.

2) Eccesso di potere

La procedente Amministrazione avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli al ricorrente al fine del rinnovo del titolo di soggiorno (sussistenza di alloggio, inserimento lavorativo e sociale, situazione familiare).

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 227 del 21 marzo 2016.

Ciò premesso, il ricorso all’esame si rivela inaccoglibile.

Va, innanzi tutto, osservato come la gravata determinazione sia stata adottata sulla base degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto nei confronti del ricorrente sono state presentate tre denunce-querele per fatti gravi, e precisamente:

- violenza sessuale e minacce (19 marzo 2012);

- violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori, estorsione (13 marzo 2014);

- minacce e atti persecutori (17 marzo 2014).

La querela del 2012 risulta essere stata rimessa;
e per nessuno dei procedimenti penali consta in atti la pronunzia di sentenza.

Nel rilevare come il ricorrente svolga attività lavorativa regolare con contratto a tempo indeterminato (v. CU 2015 e buste paga 2015) ed abbia, altresì, chiesto il ricongiungimento familiare per la moglie, si rammenta come questa Sezione, con ordinanza n. 2238 del 16 dicembre 2015, abbia chiesto ulteriori informazioni alla Questura, in particolare sulla condotta mantenuta dal ricorrente durante il soggiorno in Italia, prima e dopo i fatti oggetto di denuncia.

Nella relazione depositata il 2 marzo 2016 la Questura ha precisato quanto segue:

- relativamente alle denunce già presentate, sono state chieste informazioni alla Procura della Repubblica di Brescia circa gli sviluppi processuali, ma non è ancora pervenuta una risposta;

- per quanto riguarda la seconda denuncia, il fatto contestato è così descritto: “ dopo aver minacciato di morte mediante l’utilizzo di un coltello una sua ex amante, ne pretendeva una prestazione sessuale ”;

- dopo la notifica del provvedimento impugnato, il ricorrente è stato denunciato in data 9 settembre 2015 dalla Polizia Postale di Napoli per adescamento di una minore di anni quattordici tramite Facebook (i fatti contestati si collocano nel periodo ottobre 2014 – settembre 2015).

Come da questa Sezione ripetutamente affermato, nell’esame delle fattispecie di perdita del titolo di soggiorno per gravi reati occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul rapporto tra il rispetto della vita privata e familiare del cittadino extracomunitario e le legittime esigenze di sicurezza dello Stato ospitante (cfr. la sentenza di questo T.A.R. n. 20 del 13 gennaio 2014;
e, in sede cautelare, le ordinanze n. 257 del 20 febbraio 2015, n. 924 del 26 maggio 2015, e n. 1826-1827 del 5 ottobre 2015).

Nella giurisprudenza della Corte, i reati contro la libertà sessuale sono classificati tra quelli dotati di maggiore gravità.

In particolare, la Corte non ritiene possibile bilanciare l’allarme sociale provocato da una condanna per tali reati neppure tenendo conto della giovane età del responsabile, della lunga permanenza nel Paese ospitante, o della presenza di legami familiari, almeno quando non vi siano adeguate garanzie circa l’insussistenza del pericolo di recidiva (v.

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