TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306894

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306894
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306894
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 06894/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08512/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8512 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, F A S, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Commissione per il Rilevamento del Costo dei Materiali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorati Interregionali Alle Oo Pp, Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituiti in giudizio;
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle D'Aosta Liguria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino A A Friuli V G - Venezia, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

e/o l'accertamento dell'illegittimità e la conseguente integrazione, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

- del Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, nella parte in cui – in presenza di dati evidentemente lacunosi, irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat e in mancanza di adeguati meccanismi correttivi di lavorazione dei dati stessi e gestione delle anomalie – hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato – di cui si chiede il riconoscimento – per i seguenti 13 materiali: i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”;
ii) “Lamiere in acciaio ‘Corten'”;
iii) “Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)”;
iv) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”;
v) “Gabbioni filo ferro zincato”;
vi) “Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali”;
vii) “Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente”;
viii) “Tubazioni in acciaio nero senza saldatura”;
ix) “Tubazione in PVC rigido”;
x) “Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici”;
xi) “Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici”;
xii) “Legname abete sottomisura”;
xiii) “Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”;

- dei verbali delle riunioni della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione del 30 marzo e 4 aprile 2022;

- delle note metodologiche per la “rilevazione materiali da costruzione 2° semestre 2021”, delle Tabelle A e C e dell'Allegato 2, sottoposti all'approvazione dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione nelle riunioni del 30 marzo e 4 aprile 2022;

- degli atti, trasmessi ad ANCE il 17 giugno 2022 – come integrati il successivo 27 giugno – recanti le rilevazioni effettuate dalle singole articolazioni territoriali di ciascun Provveditorato Interregionali alle OO.PP., da Unioncamere e dall'Istat, nell'ambito dell'istruttoria volta alla pubblicazione del DM 4 aprile 2022;

- delle Tabelle recanti la “Analisi di sensibilità svolta dal Ministero in merito alla rilevazione prezzi II semestre 2021”, trasmesse ad ANCE il 17 giugno 2022;

ove occorrer possa, altresì:

- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 e ss.mm.ii., di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, nella parte in cui sono ivi fissati i criteri operativi;

- delle “Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione”, adottate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del MIMS in data 13 gennaio 2022;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 24 maggio 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 124 del 28 maggio 2022, recante “Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022”, nella misura in cui ha confermato le rilevazioni intervenendo in senso modificativo soltanto sui prezzi medi del materiale “Tubazioni in cemento vibrato per fognature”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/2/2023:

per l’annullamento:

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, prot. 1077 del 27 gennaio 2023, nella parte in cui, in asserito adempimento dell'ordine di riesame di cui all'ordinanza di codesto Ecc.mo TAR n. 5916/2022, ha confermato “la correttezza della metodologia adottata e, di conseguenza, la congruità dei dati rilevati e la coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, anche alla luce dell'acquisito parere favorevole da parte del CSLLPP”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, eventualmente adottato e ancorché non conosciuto dall'associazione ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa, il suddetto parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prot. n. 96/2022, reso nell'adunanza dell'Assemblea Generale del 26 gennaio 2023 e l'annessa “Relazione (ex ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5916/2022 e n. 1393/2022)”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle D'Aosta Liguria e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino A A Friuli V G - Venezia e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. ANCE, Associazione Nazionale Costruzione Edili, adiva questo Tribunale per ottenere l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente integrazione, in parte qua, del Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, oltre che di tutti i provvedimenti correlati come meglio indicati in epigrafe;

2. Esponeva la ricorrente che, per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021 e le connesse conseguenze negative per gli operatori economici impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici e per le stazioni appaltanti, l’art.

1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021 n. 106, aveva introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti in corso di esecuzione.

In particolare, tale disposizione –in deroga all’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016- prevedeva che, per i materiali da costruzione più significativi, “si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione”, per le variazioni percentuali di prezzo, rispetto al prezzo medio dell’anno d’offerta, “eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.

Tale compensazione era determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate da appositi decreti ministeriali.

A tal fine, dapprima, è stato previsto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dovesse adottare, entro il 31 ottobre 2021, un decreto volto a rilevare “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento (…) dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” verificatesi nel primo semestre del 2021 (cui si è provveduto con il DM 11 novembre 2021). Successivamente, in forza dell’art. 1, co. 398, della l. 30 dicembre 2021 n. 234, il meccanismo è stato esteso all’intera annualità, con la previsione dell’adozione di un altro decreto entro il 31 marzo 2022, relativo al secondo semestre.

3. Tale decreto, veniva emanato in data 4 aprile 2022, successivamente emendato dal d.m. 24 maggio 2022 per la rettifica del prezzo medio di uno specifico materiale;

4. Lamentava parte ricorrente l’illegittimità di tali decreti ministeriali, nella parte in cui avrebbe stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 14 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi rilevati, così come individuati ed approvati dalla citata Commissione consultiva, sulla cui base era stato emanato il citato D.M.;

5. In particolare, A sottolineava che già in fase istruttoria aveva segnalato all’amministrazione procedente la sussistenza di ampie discrepanze tra i valori desunti dal Ministero e quelli da essa stessa raccolti attraverso un puntuale sistema di verifica e rilevazione, che aveva riguardato 26 materiali ritenuti più significativi e per il quale si era fatto ricorso a banche dati di provider nazionali e internazionali, in quanto per ben 14 dei 26 materiali monitorati, poi scesi ai 13 per cui è causa (a seguito della correzione del prezzo del Bitume) si registravano profondi scostamenti, anche superiori al 20%;

6. Sulla scorta di tali riscontrate anomalie l’esponente richiedeva al Ministero di effettuare un supplemento di rilevazione per i 14 materiali in questione, come specificatamente individuati nella nota di osservazioni successivamente inviata;

7. Evidenziava A come tuttavia il supplemento di indagine veniva condotto in maniera incompleta e parziale;

8. L’esponente, in ragione di quanto sopra formulava istanza di accesso agli atti, al cui esito si determinava alla proposizione del presente gravame.

9. Assumeva ANCE che il DM 4 aprile 2022 si rivelava illegittimo in quanto viziato da Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti;
Violazione e falsa applicazione dell’art.

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