TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-08-30, n. 202109422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-08-30, n. 202109422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109422
Data del deposito : 30 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2021

N. 09422/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02435/2019 REG.RIC.

N. 02437/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Roma, via Pilo Albertelli 1;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-O- non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2437 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Roma, via Pilo Albertelli 1;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 2435 del 2019:

1) della determinazione del CPGA di cui al verbale in data 26/10/2018, approvato in data 9/11/18, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), su proposta della Commissione incaricata, in relazione alla istanza 31/08/2018 dell’odierno ricorrente ,di essere nominato Presidente del TAR Sardegna, ha deliberato “ il non luogo a provvedere ” non sussistendo “ neppure i presupposti per l’esame della domanda , a partire dal requisito dell’età ”;

2) dell’atto di comunicazione 28/11/2018, prot. 0017797 pervenuto via pec in pari data;

3) della richiamata ma non allegata “proposta” della Commissione incaricata di riferire al Plenum del CPGA.

4) degli eventuali atti connessi, antecedenti e conseguenti, allo stato non conosciuti, vuoi in relazione alla istanza del sottoscritto e vuoi della detta proposta.

- quanto al ricorso n. 2437 del 2019:

1) della determinazione del CPGA di cui al verbale in data 26/10/2018, approvato in data 9/11/18, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), su proposta della Commissione incaricata, in relazione alla istanza del 12 luglio 2018 del ricorrente, finalizzata al riesame del provvedimento di rimozione, ne ha deliberato il respingimento “ in quanto non si ravvisano elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento in autotutela richiesto ”.

2) dell’atto di comunicazione 28/11/2018, prot. 0017797 pervenuto via pec in pari data;

3) Della richiamata ma non allegata “proposta” della Commissione incaricata di riferire al Plenum del CPGA.

4) degli eventuali atti connessi, antecedenti e conseguenti, allo stato non conosciuti, vuoi in relazione alla istanza del sottoscritto e vuoi della detta proposta.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, già magistrato amministrativo in servizio presso il TAR della Sardegna, veniva sottoposto a un primo procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità per anni due e la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio al TAR Campania, sede di Napoli, giusta delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (in prosieguo solo “CPGA”) del 6.11.1999 e d.P.C.M. del 27.12.1999.

2. Egli impugnava, innanzi al TAR per la Sardegna, la indicata delibera del CPGA: il ricorso veniva respinto dal TAR Sardegna con sentenza n. 863/2001, che veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.2151/2012. Tale ultima sentenza veniva, a sua volta, impugnata dal ricorrente sia con ricorso per revocazione, sia con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per eccesso giurisdizionale: entrambi i gravami venivano respinti, rispettivamente con sentenza del Consiglio di Stato n. 2151/2018 e con sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 15365/2015. Anche questo ultimo pronunciamento veniva impugnato dal ricorrente per revocazione, e respinto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 30995/2017.

3. Successivamente il ricorrente veniva sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare, nel corso del quale gli venivano addebitati i seguenti illeciti disciplinari: (i) la mancata partecipazione, senza preavviso e senza giustificato motivo, ad alcune udienze e camere di consiglio già calendarizzate al TAR di Napoli, provocando l’insorgere di una grave situazione di disagio nel Tribunale di nuova assegnazione;
ii) il mancato trasferimento della residenza in un Comune della Regione Campania, come sarebbe stato suo dovere secondo le vigenti statuizioni di legge e regolamentari.

4. Tale secondo procedimento si è concluso con la delibera del CPGA del 18.12.2001 che, preso atto del parere favorevole dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 19.11.2001, da deliberato la rimozione del ricorrente dal ruolo della magistratura amministrativa. Con successivo D.P.R. del 17 maggio 2002, previa delibera del Consiglio dei Ministri, è poi stata formalizzata la rimozione del dott. -O-.

5. Anche tali atti sono stati impugnati dal ricorrente innanzi al TAR per la Campania, che ha respinto il ricorso con sentenza parziale n. 7147/2010 e con sentenza definitiva n. 707/2017, sentenze avverso le quali è attualmente ancora pendente appello innanzi al Consiglio di Stato.

6. Con istanza del 12 luglio 2018 il dott. -O- ha chiesto al CPGA di annullare in autotutela il provvedimento di rimozione dal servizio, disponendone la immediata riammissione in servizio.

7. Il 31 agosto 2018, sul presupposto che la presidenza del TAR per la Sardegna sarebbe divenuta vacante di lì a poco, e ritenendo di far ancora parte dei ruoli della magistratura amministrativa, essendo ancora sub judice il provvedimento espulsivo, il ricorrente ha chiesto al CPGA di essere nominato presidente del TAR Sardegna, rinnovando, contestualmente, l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rimozione.

8. Con delibera del 26 ottobre 2018 il CPGA ha deliberato :

- sul quarto punto dell’ordine del giorno, relativo alla istanza di riesame del 12 luglio 2018, il respingimento “ in quanto non si ravvisano elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento in autotutela richiesto ”.

9. Sul decimo punto all’ordine del giorno, relativo alla istanza del 31 agosto 2018, il CPGA ha deliberato il “ non luogo a provvedere ”, dopo che la relatrice aveva precisato che “ nel caso di specie non esistono neppure i presupposti per l’esame della domanda, a partire al requisito dell’età ”.

10. Con ricorso rubricato al n. di R.G. 2435/2019 il ricorrente ha impugnato l’indicata delibera nella parte in cui ha dichiarato il “ non luogo a provvedere ” sulla istanza per essere nominato presidente del TAR Sardegna. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, genericità, difetto di adeguata motivazione, contraddittorietà ed erroneità-inesistenza dei presupposti in ipotesi sottesi, travisamento e sviamento.

A giudizio del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il CPGA si sarebbe limitato ad approvare acriticamente la proposta della Commissione, senza (ri)esaminare il tema, presupposto dell’istanza di nomina a Presidente di T.A.R., inerente alla (asseritamente illegittima) rimozione del dott. -O- dalla magistratura amministrativa.

II) Nullità della pronuncia, per carenza di corrispondenza della stessa rispetto all’oggetto dedotto.

Secondo il ricorrente il CPGA, con la qui impugnata pronuncia, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’istanza del 31 agosto 2018, dal che risulterebbe la fondatezza del vizio in rubrica.

III) Nullità della pronuncia, per carenza di corrispondenza della stessa rispetto all’oggetto dedotto, e per carenza di pronuncia sulla domanda in realtà formulata. Eccesso di potere per travisamento e sviamento. Violazione della legge n. 350/03, art. 3 comma 57, in specie, comunque, eccesso di potere per genericità, difetto di adeguata motivazione, contraddittorietà ed erroneità-inesistenza dei presupposti in ipotesi sottesi, travisamento e sviamento.

Il ricorrente ribadisce la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nella parte in cui non avrebbe contestato l’infondatezza nel merito delle argomentazioni proposte nell’istanza (sempre riguardanti la destituzione del dott. -O-), ma si sarebbe limitato ad escludere l’esistenza dei presupposti per l’esame della stessa, “a partire dal” requisito anagrafico per la nomina a Presidente di T.A.R.

11. Il CPGA si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, di cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità.

12. All’udienza del 28 aprile 2021 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

13. Con ricorso rubricato al n. di R.G. 2437/2019 il dott. -O- ha impugnato la delibera del CPGA del 28 ottobre 2018 nella parte in cui ha respinto l’istanza di riesame del provvedimento di rimozione, fondando il gravame sui seguenti motivi:

I) Violazione di legge sub specie della legge 186/82, artt. 13 e 32 e segg., in particolare, e dell’art. 3 della legge 241/90, per carenza di motivazione, nei sensi appresso specificati. Eccesso di potere sotto vari profili, per difetto di istruttoria, genericità, insufficiente motivazione, contraddittorietà, illogicità, erroneità-inesistenza dei presupposti in ipotesi sottesi, sviamento, nei sensi appresso specificati.

Secondo il ricorrente la ricostruzione della vicenda, così come esposta al Plenum del 26.10.2018 dal relatore, sarebbe erronea in fatto e in diritto perché non aderente alla realtà: a dimostrazione di tale affermazione ripropone le ragioni poste a base della medesima istanza di riesame.

II) Nullità della pronuncia, per carenza di corrispondenza della pronuncia adottata rispetto all’oggetto dedotto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della decisione consiliare, per carenza di corrispondenza rispetto all’oggetto dedotto, poiché il CPGA avrebbe acriticamente aderito all’omissiva e travisante proposta della Commissione, senza pronunciarsi sulla effettiva istanza e sui suoi contenuti.

14. Il CPGA si è costituito anche nel giudizio n. 2437/2019 R.G. per resistere al ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità.

15. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati e trattenuti in decisione all’udienza del 28 aprile 2021.

DIRITTO

16. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 2437/2019 R.G. al ricorso n. 2435/2019 R.G., in ragione della di loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

17. Per una questione di priorità logica procede poi alla disamina del ricorso n.2437/2019 R.G., che ha ad oggetto la delibera del CPGA del 26 ottobre 2018, nella parte in cui essa respinge l’istanza del ricorrente del 12 luglio 2018, funzionale al riesame del provvedimento di rimozione, ed quindi alla riassunzione in servizio.

18. La delibera impugnata sul punto è motivata, testualmente, come segue:

“…..OMISSlS …riepiloga sinteticamente i contorni della vicenda riferendo che l'avv. -O-, nel periodo in cui operava presso il TAR Sardegna, ha subito un procedimento disciplinare con relativa sanzione ed è stato trasferito a Napoli per incompatibilità ambientale. Nella città partenopea ha preso servizio, ma si è rifiutato di svolgere l'attività lavorativa in quanto riteneva che la sanzione fosse radicalmente nulla. Il mancato svolgimento della funzione per un periodo prolungato provocato al magistrato un secondo procedimento disciplinare sfociato nella sua rimozione. Specifica che all'interno di questi eventi piuttosto lineari si sono susseguiti una miriade di ricorsi, tramite i quali l'interessato denunciava per incompatibilità i vari magistrati addetti a giudicare, creando oltretutto disagi organizzativi nell'organizzazione delle udienze. In particolare, per quanto concerne il provvedimento di rimozione, rammenta che vi è stata un'impugnativa al TAR Napoli, decisa con una sentenza parziale sulle numerose questioni pregiudiziali e preliminari, successivamente appellata e rigettata in Consiglio di Stato. Aggiunge che lo stesso TAR Napoli nel 2017 ha emesso la sentenza definitiva, rispetto alla quale è stato presentato nuovamente appello la cui definizione è stata prevista per settembre-ottobre 2018. Informa che l'avv. -O- ha chiesto al Consiglio, prima dell'esito giurisdizionale, di procedere in autotutela riconoscendogli le medesime ragioni che ha fatto valere nel corso del giudizio e di adottare tale decisione prima del settembre 2018, in modo tale da anticipare l'emissione del provvedimento. Dichiara che dalla consultazione dello stato del giudizio in appello risulta che l'interessato ha proposto l'ennesima richiesta di astensione dei componenti;
sul punto è stato disposto un rinvio a nuova data con. decreto presidenziale. Ritiene che rispetto all'istanza vi siano ragioni preliminari di inammissibilità e di infondatezza nel merito: innanzitutto l’atto di cui si chiede il riesame è complesso, in quanto la. sua adozione ha richiesto il concorso di più organi, quali il, CPGA e l'Adunanza generale del Consiglio di Stato ed è stato poi adottato con decreto del Presidente della Repubblica, onde il Consiglio non ha il potere di ritirare l'atto stesso unilateralmente;
in secondo luogo le argomentazioni addotte con l'istanza in esame sono state già sottoposte al vaglio del giudice amministrativo il quale le ha rigettate, con efficacia preclusiva per l'azione di atti in autotutela. Per quanto riguarda il merito, non essendo sopravvenuti ulteriori elementi, è dell'avviso che non vi sono argomentazioni tali da determinare la modifica del precedente provvedimento. Puntualizza da ultimo che l'istante chiede l'eliminazione dell'atto di rimozione dall’ufficio in autotutela.

O dà lettura della proposta che recita quanto segue: “'La Commissione, ritenuto che non si ravvisano elementi idonei a giustificare l'apertura di un procedimento di autotutela, all’unanimità delibera di proporre al plenum il mancato accoglimento dell'istanza". Fa rilevare che ..O …ha messo in evidenza due profili di significativa rilevanza quali l'inammissibilità e l'infondatezza.

O precisa che la proposta di "mancato accoglimento" e non di "rigetto" è una formula onnicomprensiva non casuale.

O ritiene che la suddetta formulazione faccia intendere che il Consiglio ha approfondito la vicenda e che la stessa presenta profili dì inammissibilità e l'infondatezza .”.

19. Con un primo motivo il ricorrente assume che la proposta finale, approvata dal CPGA, sconterebbe un vizio di base, costituito dal fatto che la relazione introduttiva avrebbe costruito la vicenda in maniera non aderente, ed anzi in buona misura contraria, alla realtà, omettendo anche di menzionare alcuni passaggi basilari e decisivi.

19.1. Il dott. -O- deduce, in dettaglio, che, contrariamente a quanto esposto dal relatore nel corso della seduta del CPGA:

- non avrebbe mai subito un procedimento per incompatibilità ambientale, quando era al TAR Sardegna;

- non sarebbe stato trasferito al TAR Campania, sede di Napoli, per incompatibilità ambientale, ma per altra ragione, peraltro con provvedimento che non gli sarebbe mai stato notificato;

- non si sarebbe mai rifiutato di svolgere l’attività lavorativa al TAR di Napoli, dove – al contrario – ha partecipato ad una udienza, per poi assentarsi per comprovati e documentati motivi di salute;

- la rimozione dal servizio non sarebbe stata determinata dal mancato svolgimento delle funzioni per un periodo di tempo prolungato - posto che l’assenza dal lavoro era, appunto, determinata da motivi di salute -, quanto piuttosto dall’addebito di fatti non rispondenti a realtà, strumentalmente utilizzati per incardinare un procedimento disciplinare;

- il rifermento alle plurime eccezioni di ricusazione sollevate dal ricorrente, nei confronti di vari magistrati chiamati a comporre i collegi che dovevano decidere ricorsi da lui proposti, sarebbero irrilevanti o inappropriate, costituendo manifestazione del diritto alla difesa in giudizio, costituzionalmente tutelato;

- la sentenza parziale del TAR Napoli, resa sul ricorso avente ad oggetto il provvedimento di rimozione, non sarebbe stata confermata dal Consiglio di Stato;

- non sarebbe rilevante la circostanza che la rimozione del dott. -O- sia stata disposta con un atto “complesso”, poiché al CPGA non potrebbe ritenersi precluso di ritirare l’atto che, a suo tempo, ha innescato la procedura sfociata nel provvedimento di rimozione, ancorché quest’ultimo sia stato tecnicamente adottato nella forma del decreto del Presidente della repubblica, previo parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato;

- sarebbe irrilevante il riferimento al fatto che le argomentazioni che il ricorrente ha posto a base dell’istanza di riesame sono già state esaminate dal giudice amministrativo – cioè dal TAR Campania – che le ha rigettate, poiché le relative pronunce non sono passate in giudicato;

- l’istanza del 12 luglio 2018 richiama tutti gli elementi, in fatto e diritto, già illustrati nei ricorsi, che dimostrerebbero la giuridica inesistenza della delibera del CPGA del 18 ottobre 2001 e che giustificherebbero la modifica del precedente provvedimento di rimozione, il che dimostrerebbe l’infondatezza dell’assunto secondo cui non sussisterebbero motivi per modificare il provvedimento;

- il CPGA avrebbe approvato la proposta del relatore di stretta misura, e i 4 voti contrari ad essa sarebbero di per sé indicativi della fondatezza della istanza di riesame.

19.2. In definitiva il ricorrente assume che la proposta così come approvata dal CPGA, ovvero la decisione di non aprire un procedimento in autotutela, sarebbe in sé viziata da una non corretta rappresentazione dei fatti, che avrebbe portato il CPGA a sottovalutare la necessità e l’utilità di modificare il provvedimento di rimozione.

20. La censura deve essere respinta alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, che per definizione è funzionale al ripristino della legalità violata, é tuttavia discrezionale al punto tale che le istanze con cui venga sollecitato il ricorso a tale potere non fanno insorgere, in capo all’Amministrazione richiestane, alcun obbligo di provvedere: sul punto si veda, tra le più recenti, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 539 del 18 gennaio 2021, secondo cui “ Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a ..”.

20.1. Se, dunque, le istanze che sollecitano l’esercizio del potere di autotutela, ancorché fondate sull’effettivo riscontro di una legalità violata, non generano alcun obbligo di provvedere, se ne deve inferire che il diniego, da parte dell’Amministrazione, di avviare il procedimento di autotutela, e così di riesaminare gli atti, non è soggetto ad obbligo di motivazione, e, ancor prima, all’obbligo di esaminare funditus l’istanza di riesame. Corollario di tale affermazione è che la motivazione posta a base del diniego di avviare il procedimento di autotutela è sostanzialmente irrilevante, anche se viziata.

21. Nel caso di specie si osserva che il CPGA non ha approvato una proposta di respingimento, nel merito dell’istanza, ma ha invece “ ritenuto che non si ravvisano elementi idonei a giustificare l'apertura di un procedimento di autotutela ”: il CPGA, quindi non ha respinto l’istanza di riesame dopo aver esaminato gli argomenti indicati dal ricorrente, ma ha effettuato una verifica preliminare relativa alla opportunità di avviare un tale procedimento di revisione, che ha avuto esito negativo per il ricorrente.

21.1. Ebbene, poco importa se il relatore abbia riferito delle inesattezze, perché il CPGA, nella sua discrezionalità, avrebbe potuto adottare una identica decisione in ogni caso, persino sulla base di una relazione introduttiva emendata, nel senso indicato dal ricorrente, dalle presunte inesattezze che questi ha denunciato, poiché – giova ribadire –: contrariamente a quanto assume il ricorrente l’esercizio dell’autotutela non è mai doverosa, anche in presenza di conclamata legalità violata.

21.2. Un eventuale annullamento giurisdizionale della deliberazione che si sta esaminando non avrebbe, quindi, alcun effetto conformativo e non consumerebbe in alcun modo la discrezionalità del CPGA, sulla decisione di aprire o meno il procedimento di autotutela, dal che discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, della censura in esame, ritualmente eccepita dalla difesa erariale.

22. Fermo restando quanto sopra argomentato, va anche evidenziato che l’istanza di riesame presentata dal ricorrente dichiaratamente riproponeva gli argomenti difensivi già spesi dal ricorrente nelle difese giudiziali, senza allegare elementi nuovi: la deliberazione del CPGA è pertanto insindacabile anche perché frutto di discrezionalità che non risulta inficiata da macroscopico travisamento né da macroscopica illogicità.

22.1. La legittimità ed efficacia del provvedimento di rimozione risulta infatti avallata, allo stato, dalle sentenze del TAR Campania-Napoli, che sono ancora sotto giudizio d’appello ma sono esecutive per legge, non sono sospese, e costituiscono, allo stato, l’unico punto di riferimento.

22.2. La sentenza n. 707/2017, in particolare, ha accertato che il ricorrente:

- si è presentato in ritardo in tribunale il 13 gennaio 2000, per l’effetto mancando di partecipare all’udienza programmata quel giorno presso il TAR Napoli, e così costringendo il Presidente della Sezione a modificare i collegi giudicanti;

- pur fisicamente presente in tribunale, in occasione dell’udienza del 20 gennaio 2000 si rifiutava di prendere parte all’attività in tutte le cause in cui era parte l’Avvocatura dello Stato, sul presupposto di doversene astenere, e tanto nonostante che la richiesta di astensione fosse stata esplicitamente respinta dal Presidente della Sezione;
per effetto di ciò sei cause dovettero essere rinviate a data da destinarsi;

- ha mancato di partecipare alla camera di consiglio del 21 gennaio 2000, dichiarandosi indisponibile sempre in ragione della ritenuta necessità di astenersi, in mancanza di un atto di assenso del Presidente di Sezione;

- dopo il 21 gennaio 2000 non ha più partecipato ad alcuna udienza presso il TAR Campania, fruendo di periodi di congedo straordinario per malattia;

- non ha adempiuto all’obbligo di trasferire la residenza nel territorio della Regione Campania, e tuttavia senza chiedere la deroga all’obbligo di residenza.

22.3. Il TAR, nella sentenza in esame, ha inoltre accertato l’adeguatezza della motivazione posta a base della scelta della sanzione più grave, e l’insindacabilità nel merito di tale scelta.

22.4. Con la precedente sentenza 7147/2010 il TAR Napoli ha invece respinto tutte le questioni preliminari di rito sollevate dal dott. -O-, a mezzo delle quali si assumeva: (i) il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere della legittimità degli atti impugnati;
(ii) l’incompetenza territoriale del TAR Napoli e la giudica inesistenza delle sentenze che, invece, dichiaravano tale competenza. Tale pronunciamento ha, inoltre, respinto le censure di merito con cui il dott. -O- assumeva la nullità e/o l’inesistenza giuridica del D.P.R. che ha disposto la rimozione;
l’illegittimità derivata del D.P.R. medesimo;
l’illegittimità delle deliberazioni del C.P.G.A. in ragione della presunta incompatibilità dei componenti a decidere sulla questione, o comunque dell’illegittima composizione di tale organo, nonché in ragione dell’asserita violazione di svariate garanzie procedimentali incidenti sul contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa (tra cui anche la circostanza che la seduta del CPGA del 18 ottobre 2001 si è celebrata nonostante l’impossibilità per il ricorrente di parteciparvi a causa di malattia, comprovata con certificati che il TAR Napoli ha ritenuto essere stati trasmessi al CPGA tardivamente). Infine il pronunciamento in esame ha ritenuto infondata l’eccezione di illegittimità degli atti impugnati perché adottati oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 120 del D.P.R. n. 3/57;
nonché le eccezioni relative alla presunta invalidità del parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato.

22.5. Le ricordate sentenze del TAR Napoli, come si vede, hanno affrontato e superato tutti gli argomenti posti dal ricorrente a base della istanza di riesame: sarebbe quindi stato illogico che il CPGA, in difetto di elementi nuovi, si discostasse da tali precedenti per dare credito, in fatto e diritto, agli argomenti del ricorrente, già respinti in sede giudiziale.

23. Passando alla disamina del secondo motivo, posto a fondamento del ricorso n. 2437/2019 R.G., se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, atteso che il CPGA ha evaso l’istanza del ricorrente del 12 luglio 2018, fornendo una risposta chiara: certamente non ha esaminato il merito dell’istanza di riesame, ma questo in conseguenza della decisione – esaminata ai paragrafi che precedono - di non aprire il procedimento.

24. Il Ricorso n. 2437/2019 R.G. deve, conclusivamente essere respinto.

25. Quanto al ricorso 2435/2019 R.G., che ha ad oggetto la deliberazione assunta dal CPGA, sull’istanza 31 agosto 2018, con cui il ricorrente ha chiesto di essere nominato Presidente del TAR Sardegna, va precisato che con la suddetta istanza il dott. -O- ha sollecitato nuovamente il CPGA a riesaminare gli atti sfociati nella rimozione e quelli relativi ai plurimi contenziosi, sostenendo, inoltre, che l’avvenuta contestazione giudiziale del provvedimento di rimozione avesse effetto sospensivo, ragione per cui il ricorrente doveva considerarsi, dal 2002 “ illegittimamente fuori servizio ma non fuori organico ”.

26. Con il primo motivo il ricorrente in sostanza deduce l’illegittimità della deliberazione del CPGA per aver acriticamente approvato la proposta della Commissione:, sostenendo:“ E’ assunto piuttosto singolare perché non smentisce e neppure confuta che la destituzione sia stata illegittima. Il che si comprende perché in realtà l’odierno ricorrente, nella sua istanza 31/8/18, di cui si produrrà qui copia, e cui si fa richiamo, aveva ampiamente illustrato e provato che la destituzione era/è insanabilmente illegittima per i motivi ivi indicati (e qui riportati, nella parte più significativa nel secondo motivo che segue)..”.

26.1. Ancor una volta il ricorrente allega l’inesattezza di un elemento riferito nella relazione introduttiva alla proposta della Commissione, per farne discendere la radicale illegittimità della deliberazione finale del C.P.G.A., al quale il ricorrente praticamente imputa di non aver personalmente verificato gli argomenti spesi, sia nell’istanza del 31 agosto 2018 che in quella del 12 luglio 2018, a sostegno dell’assunto secondo cui la rimozione sarebbe illegittima e quindi avrebbe dovuto essere annullata in autotutela.

26.2. La censura va respinta in quanto: (i) per le ragioni già indicate nei paragrafi che precedono il CPGA, esaminando il punto 4 all’ordine del giorno, ha legittimamente deciso di non aprire un procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela della deliberazione del 18 dicembre 2001;
(ii) coerentemente e legittimamente, quindi, il CPGA non si è neppure pronunciato sulle reiterate istanze di riesame, formulate nella istanza del 31 agosto 2018;
(iii) nel passaggio oggetto di censura la relazione introduttiva della Commissione ha correttamente rappresentato che il ricorrente ha fondato la richiesta di essere nominato presidente del TAR Sardegna anche sul presupposto di non essere mai uscito dai ranghi della magistratura amministrativa, presupposto di cui il ricorrente è effettivamente convinto e che, però, è stato sconfessato dalle sentenze del TAR Napoli.

27. Il secondo motivo ripropone nuovamente la presunta non aderenza della delibera impugnata a quanto richiesto nella istanza del 31 agosto 2018: esso va respinto sulla semplice constatazione che il CPGA ha puntualmente riscontrato la richiesta, deliberando il “ non luogo a provvedere ” sul presupposto che “ non esistono neppure i presupposti per l’esame della domanda, a partire dal requisito dell’età ”.

27.1. Tale assunto risulta in effetti incontestabile, tenuto conto del fatto che il ricorrente (i) non poteva/può considerarsi ancora appartenente alla magistratura amministrativa e che (ii) per l’età anagrafica che aveva al momento della istanza non avrebbe potuto garantire il periodo minimo di permanenza alla presidenza;
inoltre (iii) si trattava di conferimento di un incarico dirigenziale che avrebbe dovuto essere preceduto da un interpello.

27.2. Forse il ricorrente ha ritenuto di poter avanzare la richiesta di che trattasi, totalmente irrituale, pensandola quale una sorta di risarcimento in forma specifica, come suggerisce l’inciso finale dell’istanza del 31 agosto, ove il dott. -O- “ Esprime l’opinione che l’accoglimento della istanza presente potrebbe “favorire” l’avvio di una definizione complessiva e conciliativa del contenzioso in atto, nell’interesse pubblico e del sottoscritto ”, e forse per questa ragione si attendeva che il CPGA esaminasse l’istanza con diversa prospettiva.

27.3. Il ricorrente, tuttavia, non si può dolere del fatto che l’istanza non sia stata trattata, ed esaminata, come una proposta transattiva, poiché un simile intento non è stato chiaramente esplicitato e non è stato accompagnato dalla esposizione esauriente della proposta, in modo da consentire al CPGA di effettuare tutte le valutazioni del caso. Pertanto il CPGA, legittimamente, si è limitato ad esaminare l’unica istanza formulata in chiari termini, evadendola con un provvedimento espresso: cosa alla quale il CPGA non era neppure obbligato, tenuto conto della totale irritualità della richiesta avanzata dal ricorrente.

28. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la motivazione posta a base della deliberazione assunta dal CPGA, rilevando che i presupposti della domanda erano ampiamente illustrati nella istanza del 31 agosto 2018;
che tali presupposti sono stati ignorati dalla Commissione, e poi dal CPGA, evidentemente perché non avevano argomenti per confutare quanto esposto dal ricorrente;
che il problema dell’età non sussisteva, posto che in base alla L. 350/2003 avrebbe avuto diritto ad essere riammesso in servizio, rimanendovi anche oltre il compimento del 70° anno.

28.1. I presupposti cui allude il ricorrente sono costituiti, ancora una volta, dalla illegittimità e/o inesistenza, dell’atto di rimozione, e quindi dalla sua persistente appartenenza alla magistratura amministrativa: tali presupposti, come si è visto, legittimamente non sono stati ritenuti sussistenti dal CPGA.

28.2. La relatrice, peraltro, nella proposta alludeva, con tutta evidenza, alle condizioni minime necessarie perché un magistrato amministrativo possa essere nominato presidente di un TAR, e queste oggettivamente – come già precisato – non sussistevano.

28.3. Il ricorrente contesta che l’età anagrafica costituisse un problema, invocando a proprio favore le previsioni dell’art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003, che però egli non ha affatto citato nella istanza del 31 agosto 2018, e che per tale motivo il CPGA non ha considerato: dunque, anche in questo caso non si può affermare che la Commissione ed il CPGA siano incorsi in omessa disamina e in omessa pronuncia su un questione.

28.4. Quanto al fatto che il ricorrente fosse nelle condizioni per poter fruire dei benefici previsti dalla norma sopra citata (in concreto: la riammissione in servizio, con possibilità di rimanervi per un periodo di tempo pari a quello del servizio non prestato) è questione sulla quale il Collegio non ritiene di doversi pronunciare in questa sede, da una parte perché irrilevante ai fini del decidere (per il motivo che la possibilità di essere riammesso in servizio sulla base dell’art. 3, comma 57, della L. n. 350/2003 non è stata posta a fondamento della istanza del 31 agosto 2018), d’altra parte perché si tratta di poteri non ancora esercitati: spetterà al CPGA pronunciarsi sul punto, se e quando il ricorrente dovesse proporre una istanza di riammissione in servizio fondata su tale norma.

28.5. Ai fini del decidere basta solo rilevare che il ricorrente, istando per la nomina a presidente del TAR Sardegna, avrebbe dovuto chiedere, pregiudizialmente ed in maniera esplicita, la riammissione ai sensi dell’art. 3, comma 57, della L. 350/2003, prospettando compiutamente anche le ulteriori ragioni che giuridicamente avrebbero consentito, una volta ottenuta la riammissione in servizio, di conferirgli l’incarico in deroga alle procedure ordinarie: niente di tutto ciò è stato fatto dal ricorrente, ragione per cui la Commissione ed il CPGA non possono essere rimproverati per non aver esaminato e provveduto su istanze non formulate.

29. Anche il ricorso n. 2435/2019 va, conclusivamente, respinto.

30. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.



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