TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-08-30, n. 202109422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-08-30, n. 202109422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109422
Data del deposito : 30 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2021

N. 09422/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02435/2019 REG.RIC.

N. 02437/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Roma, via Pilo Albertelli 1;



contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-O- non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2437 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Roma, via Pilo Albertelli 1;



contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 2435 del 2019:

1) della determinazione del CPGA di cui al verbale in data 26/10/2018, approvato in data 9/11/18, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), su proposta della Commissione incaricata, in relazione alla istanza 31/08/2018 dell’odierno ricorrente ,di essere nominato Presidente del TAR Sardegna, ha deliberato “ il non luogo a provvedere ” non sussistendo “ neppure i presupposti per l’esame della domanda , a partire dal requisito dell’età ”;

2) dell’atto di comunicazione 28/11/2018, prot. 0017797 pervenuto via pec in pari data;

3) della richiamata ma non allegata “proposta” della Commissione incaricata di riferire al Plenum del CPGA.

4) degli eventuali atti connessi, antecedenti e conseguenti, allo stato non conosciuti, vuoi in relazione alla istanza del sottoscritto e vuoi della detta proposta.

- quanto al ricorso n. 2437 del 2019:

1) della determinazione del CPGA di cui al verbale in data 26/10/2018, approvato in data 9/11/18, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), su proposta della Commissione incaricata, in relazione alla istanza del 12 luglio 2018 del ricorrente, finalizzata al riesame del provvedimento di rimozione, ne ha deliberato il respingimento “ in quanto non si ravvisano elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento in autotutela richiesto ”.

2) dell’atto di comunicazione 28/11/2018, prot. 0017797 pervenuto via pec in pari data;

3) Della richiamata ma non allegata “proposta” della Commissione incaricata di riferire al Plenum del CPGA.

4) degli eventuali atti connessi, antecedenti e conseguenti, allo stato non conosciuti, vuoi in relazione alla istanza del sottoscritto e vuoi della detta proposta.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il ricorrente, già magistrato amministrativo in servizio presso il TAR della Sardegna, veniva sottoposto a un primo procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità per anni due e la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio al TAR Campania, sede di Napoli, giusta delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (in prosieguo solo “CPGA”) del 6.11.1999 e d.P.C.M. del 27.12.1999.

2. Egli impugnava, innanzi al TAR per la Sardegna, la indicata delibera del CPGA: il ricorso veniva respinto dal TAR Sardegna con sentenza n. 863/2001, che veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.2151/2012. Tale ultima sentenza veniva, a sua volta, impugnata dal ricorrente sia con ricorso per revocazione, sia con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per eccesso giurisdizionale: entrambi i gravami venivano respinti, rispettivamente con sentenza del Consiglio di Stato n. 2151/2018 e con sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 15365/2015. Anche questo ultimo pronunciamento veniva impugnato dal ricorrente per revocazione, e respinto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 30995/2017.

3. Successivamente il ricorrente veniva sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare, nel corso del quale gli venivano addebitati i seguenti illeciti disciplinari: (i) la mancata partecipazione, senza preavviso e senza giustificato motivo, ad alcune udienze e camere di consiglio già calendarizzate al TAR di Napoli, provocando l’insorgere di una grave situazione di disagio nel Tribunale di nuova assegnazione; ii) il mancato trasferimento della residenza in un Comune della Regione Campania, come sarebbe stato suo dovere secondo le vigenti statuizioni di legge e regolamentari.

4. Tale secondo procedimento si è concluso con la delibera del CPGA del 18.12.2001 che, preso atto del parere favorevole dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 19.11.2001, da deliberato la rimozione del ricorrente dal ruolo della magistratura amministrativa. Con successivo D.P.R. del 17 maggio 2002, previa delibera del Consiglio dei Ministri, è poi stata formalizzata la rimozione del dott. -O-.

5. Anche tali atti sono stati impugnati dal ricorrente innanzi al TAR per la Campania, che ha respinto il ricorso con sentenza parziale n. 7147/2010 e con sentenza definitiva n. 707/2017, sentenze avverso le quali è attualmente ancora pendente appello innanzi al Consiglio di Stato.

6. Con istanza del 12 luglio 2018 il dott. -O- ha chiesto al CPGA di annullare in autotutela il provvedimento di rimozione dal servizio, disponendone la immediata riammissione in servizio.

7. Il 31 agosto 2018, sul presupposto che la presidenza del TAR per la Sardegna sarebbe divenuta vacante di lì a poco, e ritenendo di far ancora parte dei ruoli della magistratura amministrativa, essendo ancora sub judice il provvedimento espulsivo, il ricorrente ha chiesto al CPGA di essere nominato presidente del TAR Sardegna, rinnovando, contestualmente, l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rimozione.

8. Con delibera del 26 ottobre 2018 il CPGA ha deliberato :

- sul quarto punto dell’ordine del giorno, relativo alla istanza di riesame del 12 luglio 2018, il respingimento “ in quanto non si ravvisano elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento in autotutela richiesto ”.

9. Sul decimo punto all’ordine del giorno, relativo alla istanza del 31 agosto 2018, il CPGA ha deliberato il “ non luogo a provvedere ”, dopo che la relatrice aveva precisato che “ nel caso di specie non esistono neppure i presupposti per l’esame della domanda, a partire al requisito dell’età ”.

10. Con ricorso rubricato al n. di R.G. 2435/2019 il ricorrente ha impugnato l’indicata delibera nella parte in cui ha dichiarato il “ non luogo a provvedere ” sulla istanza per essere nominato presidente del TAR Sardegna. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, genericità, difetto di adeguata motivazione, contraddittorietà ed erroneità-inesistenza dei presupposti in ipotesi sottesi, travisamento e sviamento.

A giudizio del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il CPGA si sarebbe limitato ad approvare acriticamente la proposta della Commissione, senza (ri)esaminare il tema, presupposto dell’istanza di nomina a Presidente di T.A.R., inerente alla (asseritamente illegittima) rimozione del dott. -O- dalla magistratura amministrativa.

II) Nullità della pronuncia, per carenza di corrispondenza della stessa rispetto all’oggetto dedotto.

Secondo il ricorrente il CPGA, con la qui impugnata pronuncia, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’istanza del 31 agosto 2018, dal che risulterebbe la fondatezza del vizio in rubrica.

III) Nullità della pronuncia, per carenza di corrispondenza della stessa rispetto all’oggetto dedotto, e per carenza di pronuncia sulla domanda in realtà formulata. Eccesso di potere per travisamento e sviamento. Violazione della legge n. 350/03, art. 3 comma 57, in specie, comunque, eccesso di potere per genericità, difetto di adeguata motivazione, contraddittorietà ed erroneità-inesistenza dei presupposti in ipotesi sottesi, travisamento e sviamento.

Il ricorrente ribadisce la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nella parte in cui non avrebbe contestato l’infondatezza nel merito delle argomentazioni proposte nell’istanza (sempre riguardanti la destituzione del dott. -O-), ma si sarebbe limitato ad escludere l’esistenza dei presupposti per l’esame della stessa, “a partire dal” requisito anagrafico per la nomina a Presidente di T.A.R.

11. Il CPGA si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, di cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità.

12. All’udienza del 28 aprile 2021 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in

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