TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-07-19, n. 201700937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-07-19, n. 201700937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700937
Data del deposito : 19 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2017

N. 00937/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02402/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2015, proposto da:
ALBERGATI GIOVANANGELO, ALBERGATI GIAN MARIO, ALBERGATI LORENZO, in proprio e quali titolari dell’Azienda Agricola Albergati Giovanangelo &
C., rappresentati e difesi dagli avv. M B e G S, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI BOTTANUCO, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

per l'annullamento

- della deliberazione consiliare n. 23 del 29 luglio 2015, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante n. 1 al PGT, nella parte in cui non disciplina le strade vicinali;

- della deliberazione consiliare n. 20 del 9 giugno 2015, con la quale è stata respinta l’osservazione dei ricorrenti sulla necessità di regolare le strade vicinali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bottanuco;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, titolari di un’azienda agricola che si occupa dell’allevamento di bestiame e della trasformazione di prodotti agricoli, impugnano la deliberazione consiliare n. 23 del 29 luglio 2015, con la quale il Comune di Bottanuco ha approvato in via definitiva la variante n. 1 al PGT.

2. La controversia riguarda la parte dello strumento urbanistico che omette di disciplinare le strade vicinali. L’impugnazione è estesa alla deliberazione consiliare n. 20 del 9 giugno 2015, con la quale è stata respinta l’osservazione dei ricorrenti sulla necessità di regolare le strade vicinali (il Comune si è dichiarato “ esterno ed estraneo ” ai rapporti tra privati, rimettendo la cura di questi percorsi agli accordi tra i vicini).

3. I ricorrenti, che raggiungono i terreni aziendali attraverso le strade vicinali “ delle Valli ”, “ delle Campagnole ”, “ Galbera ”, “ della Valletta ”, e “ del Lino ”, evidenziano le conseguenze negative della scelta del Comune di non disciplinare questo tipo di viabilità e di non concorrere alle spese (calibro stradale insufficiente;
scarsa qualità del fondo stradale in assenza di manutenzione;
conflitti con i proprietari dei terreni limitrofi, originati dall’occupazione di porzioni del sedime;
presenza di vegetazione che disturba la circolazione). Sotto questi profili viene quindi lamentata la violazione degli art. 51 e 84 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - All. F, degli art. 1, 2, 3, 5 del DL Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, dell’art. 2 comma 6-d, nonché dell’art. 29, del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, e dell’art. 140 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

4. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Questo TAR, con ordinanza n. 2293 del 29 dicembre 2015, ha accolto la domanda cautelare con finalità propulsive, sulle base delle seguenti osservazioni:

(a) la disciplina delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce un contenuto tipico e irrinunciabile della disciplina urbanistica. Il Comune non può quindi rimettere la gestione di questa parte della viabilità ai proprietari e ai titolari di servitù private di transito, ma deve intervenire con una specifica regolamentazione;

(b) preliminarmente, è necessaria una ricognizione delle strade vicinali soggette a pubblico transito. In proposito, si sottolinea che sussiste una servitù di uso pubblico quando una strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi (v. TAR Brescia 11 novembre 2008 n. 1602);

(c) una volta effettuata la ricognizione, il Comune dovrà definire i criteri di compartecipazione dei proprietari alle spese di manutenzione. Tra i suddetti criteri ha un peso particolare quello del “ consumo notevole ” della strada da parte di un singolo utente, in relazione all’attività economica svolta (v. art. 9 del DL Lgt. 1446/1918). Una quota della spesa è comunque a carico dell’amministrazione, per il transito generico di utenti occasionali e per i servizi pubblici essenziali (sanitario, antincendi, di protezione civile);

(d) la disciplina comunale dovrà inoltre stabilire le fasce di rispetto e i conseguenti obblighi o divieti per i proprietari. In particolare, è necessario prevedere l’arretramento delle recinzioni che hanno occupato il sedime stradale, e della vegetazione che rende incomodo il transito. Per la vegetazione esistente, qualora l’arretramento possa risultare problematico, occorre valutare se sia sufficiente un obbligo di potatura a scadenze fisse sul lato strada (v. TAR Brescia Sez. I 9 settembre 2015 n. 1690).

6. In esecuzione della pronuncia cautelare il Comune, con deliberazione consiliare n. 6 del 6 marzo 2017, ha approvato le schede di ricognizione delle strade vicinali a uso pubblico e il relativo regolamento di gestione, recependo lo studio predisposto dal dott. agronomo Giacomo Cortinovis.

7. Le strade vicinali sulle quali è stata riconosciuta l’esistenza di un diritto pubblico di transito non comprendono tutti i percorsi indicati dai ricorrenti, in quanto sono stati adottati criteri di individuazione molto conservativi (transito da parte di una collettività di persone;
concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze generali). Peraltro, il regolamento (art. 4) contiene una procedura di classificazione e declassamento delle strade vicinali, d’ufficio e a istanza di parte, che rende fluida la ricognizione delle esigenze collettive, e consente sia di rivedere i precedenti giudizi sia di tenere conto di profili di interesse pubblico sopravvenuti.

8. Per il resto, il regolamento introduce una disciplina generale completa delle strade vicinali a uso pubblico, comprendente la variazione dei tracciati (art. 5);
le fasce di rispetto con i relativi obblighi di arretramento delle recinzioni e delle piante, nonché di potatura delle siepi (art. 6);
i criteri di classificazione delle nuove strade (art. 8);
la formazione dei consorzi obbligatori per la manutenzione e la ricostruzione (art. 9);
la ripartizione delle spese di manutenzione tra il Comune e i privati, nonché i criteri graduazione del contributo comunale in relazione alla funzione e all’importanza della strada (art. 10);
la definizione delle opere di manutenzione ammesse al contributo comunale (art. 11);
i criteri di riparto del contributo comunale tra i consorzi obbligatori (art. 13-15);
i criteri di riparto della spesa a carico dei privati, compresa l’individuazione di una quota collegata al consumo notevole della strada, sia a regime sia transitoriamente fino alla costituzione dei consorzi obbligatori (art. 17);
i poteri di regolamentazione e controllo del Comune, compresa la segnaletica stradale (art. 18-22).

9. Così riassunta la vicenda contenziosa e la sua evoluzione, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) l’approvazione in corso di causa delle schede di ricognizione delle strade vicinali a uso pubblico e del relativo regolamento di gestione non determina l’improcedibilità del ricorso, in quanto, da un lato, è necessario confermare le valutazioni espresse in sede cautelare, che costituiscono il presupposto giuridico degli atti sopravvenuti, e dall’altro si deve sottolineare il carattere non integralmente satisfattivo della nuova regolamentazione. I ricorrenti, infatti, non contestavano soltanto il disinteresse del Comune verso la materia delle strade vicinali, ma intendevano conseguire una disciplina favorevole per alcuni aspetti di particolare importanza nello svolgimento dell’attività aziendale (classificazione a uso pubblico di tutte le strade vicinali utilizzate, allargamento del calibro delle stesse);

(b) i suddetti vantaggi, peraltro, non possono essere assicurati attraverso la presente sentenza, il cui oggetto è focalizzato sulla disciplina generale e non su provvedimenti relativi a singoli tracciati stradali;

(c) per quanto riguarda la classificazione a uso pubblico delle strade vicinali, questo TAR segue criteri meno restrittivi di quelli impiegati per l’elaborazione delle schede di ricognizione prodotte in giudizio (v. sentenza n. 170 del 27 gennaio 2016, punti 18-21). Tuttavia, il regolamento approvato dal Comune in corso di causa contiene una procedura che consente anche ai privati di candidare una strada vicinale all’accertamento dell’uso pubblico. La valutazione deve essere svolta in concreto, e può tenere conto sia dell’utilizzazione pregressa sia di nuove infrastrutture di interesse pubblico che abbiano trasformato le modalità di utilizzazione del territorio. Lo stato di manutenzione attuale non è rilevante, essendo anzi la classificazione a uso pubblico uno strumento per raccogliere le risorse pubbliche e private necessarie al ripristino e al miglioramento della funzionalità;

(d) parimenti, non può trovare accoglimento direttamente in sede giurisdizionale la richiesta dei ricorrenti relativa all’allargamento del calibro delle strade vicinali. Questa aspettativa è in primo luogo subordinata alla classificazione del tracciato come strada vicinale a uso pubblico, e deve poi essere valutata in sede amministrativa attraverso la procedura di variazione dei tracciati;

(e) l’adeguamento delle strade esistenti alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche nazionali può comunque avvenire solo in modo incrementale, valutando in concreto la pericolosità del tracciato, e mettendo a confronto i margini di miglioramento con la spesa stimata. Per evitare procedure espropriative, è inoltre necessario che sia raggiunta un’intesa all’interno del consorzio obbligatorio, con eventuali compensazioni monetarie (ovvero riduzioni di spesa) per i proprietari disponibili a cedere strisce di terreno ai lati della strada.

10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra esposti. L’effetto conformativo della pronuncia consolida le schede di ricognizione delle strade vicinali a uso pubblico e il relativo regolamento di gestione, e allo stesso tempo legittima i ricorrenti a perseguire i propri obiettivi di classificazione e sistemazione delle strade vicinali nella cornice del suddetto regolamento.

11. Il carattere parziale dell’accoglimento e la necessità di ulteriori passaggi in sede amministrativa consentono la compensazione delle spese di giudizio.

12. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

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