TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-12-20, n. 202319301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-12-20, n. 202319301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319301
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 19301/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10800/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10800 del 2018, proposto da Casey S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Isma – Istituti di Santa Maria in Aquiro – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, 101;



nei confronti

Jaymy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Luzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della nota ISMA prot. n. 6601 dell'11.09.2018, con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura di assegnazione in locazione dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza Navona n. 43 int. 5);

- della nota ISMA prot. n. 6636 del 12.09.2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore Jaymy s.r.l. della locazione del predetto immobile;

- per quanto occorrer possa, del bando pubblico per l'assegnazione in locazione dell'unità immobiliare (nota prot. 4894), nonché del regolamento per l'assegnazione in locazione degli immobili di proprietà degli ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro;

- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale o quelli impugnati.

E per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isma – Istituti di Santa Maria in Aquiro – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e di Jaymy S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato il 30 settembre 2018, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, anche mediante misure monocratiche, mentre con domanda notificata il 12 e 13 febbraio 2019, poi depositata il successivo 14 febbraio, ha chiesto il risarcimento dei danni, ex art. 30 c. 5 c.p.a.

Il ricorso era così articolato.

1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione e/o falsa interpretazione del regolamento.

Si dice, in sintesi nel motivo, che la ricorrente il 26 luglio 2018 presentava domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione in locazione dell’immobile in epigrafe e che l’Amministrazione resistente l’ha esclusa dalla gara richiamando a giustificazione, ritenuta apparente, l’art. 7 del regolamento dell’Istituto per le locazioni e l’art. 4 del bando.

Si afferma che il principio di favor partecipationis imporrebbe di interpretare restrittivamente tutte le clausole di esclusione.

2. Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 7 del regolamento sulle locazioni e del punto 4 del bando di gara.

Si afferma che nessuna norma del regolamento contempla quale causa di esclusione la circostanza che l’amministratore di una “ impresa ” partecipante alla gara rivesta il medesimo ruolo in un’altra società conduttrice di Isma.

Si dice che l’art. 4 del bando prevede il divieto di partecipare alla gara esclusivamente nei confronti delle società i cui amministratori siano conduttori in proprio di immobili di Isma.

3. Illegittimità del punto 4 del bando perché in contrasto con il regolamento e lo statuto; illegittimità per incompetenza.

La presente censura viene articolata in via subordinata, per l’ipotesi in cui l’art. 4 del bando venisse interpretato da questo Tribunale nel senso secondo cui non può partecipare alla gara la società il cui legale rappresentante sia anche amministratore di una società già conduttrice di Isma.

Si afferma che una tale previsione avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio di Amministrazione il quale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Ipab procedente, ha competenza esclusiva in tema di “regolamenti” (lett. a) e di “contratti di locazione” (lett. f).

Ciò sarebbe tanto più vero, si dice, se si considera che il bando si pone in contrasto con il Regolamento delle locazioni, il quale ammetterebbe la partecipazione della ricorrente, non contenendo alcun divieto con riferimento all’ipotesi in cui due società condividano il medesimo legale rappresentante.

4. Illegittimità del punto 4 del bando e degli artt. 7 e 21 del regolamento sulle locazioni; eccesso di potere per illogicità; violazione dei principi di proporzionalità, di favor partecipationis e di trasparenza.

Si deduce che nella denegata ipotesi in cui le norme richiamate contemplassero il divieto di partecipazione alla gara in ragione della comunanza del legale rappresentante con altra società già locataria, e comunque stabilissero il medesimo divieto per essere il socio della società partecipante occupante di fatto o di diritto di altro locale della medesima amministrazione, tali norme sarebbero illegittime per contrarietà al principio del favor partecipationis e, inoltre, perché introdurrebbero una

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