TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-02-16, n. 202101898

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-02-16, n. 202101898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101898
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2021

N. 01898/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13939/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13939 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italia Nostra Onlus, F C, L R, A M, M C in qualità di titolare dell’impresa individuate omonima, Società Agricola Quercia Calante S.S., Vrm Italia S.p.a., queste ultime in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, M G, I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

nei confronti

ITW &
Geotermia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione 31.7.2019 con la quale il Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti anche CdM) ha superato “la mancata intesa della Regione Umbria” ed ha consentito “la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”, per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia spa”;

del processo verbale della riunione del 31 luglio 2019 all’esito della quale, “tenuto conto dell’istruttoria effettuata”, il CdM ha deciso - con la deliberazione di cui al punto che precede - di “consentire la prosecuzione” del progetto di cui al punto che precede, “superando i dissensi emersi nel corso dell’istruttoria”;

del parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (d’ora in avanti anche CTVIA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha stabilito che “il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all’impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”;

del verbale – ordine del giorno dell’Assemblea Plenaria CTVIA del 31 maggio 2019;

della nota 17 giugno 2019, inviata al Capo di Gabinetto del MATTM, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM medesimo ha ritenuto di “dover confermare quanto già contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa”;

del parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019 con il quale la CTVIA “conferma quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”;

del verbale – ordine del giorno dell’Assemblea Plenaria della CTVIA del 5 luglio 2019;

dei verbali-resoconti delle tre riunioni ex art. 14 quater co. 3 l. 241 /1990 tenutesi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti DICA) il 25 maggio 2018, 25 giugno 2018 e 10 settembre 2018;

dell’istanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, nella parte in cui si afferma, tra l’altro, che “la posizione prevalente espressa in seno alla conferenza è risultata favorevole alla realizzazione del progetto” e che la Regione Umbria “non ha evidenziato motivi di contrarietà al progetto in seno alla conferenza dei servizi”;

del verbale della conferenza dei servizi MISE dell’8.9.2015, nella parte in cui - tra l’altro - non è stata richiesta l’intesa alla Regione Lazio;

del provvedimento n. 59 del 3.4.2015 con il quale il MATTM ha decretato la compatibilità ambientale dell’impianto pilota geotermico “Castel Giorgio;

del parere positivo con prescrizioni CTVIA n. 1641 del 31.10.2014;

del parere favorevole con prescrizioni MIBACT prot. 31235 dell’11.12.2014;

del parere CIRM del 12.2.2012;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 luglio 2020:

del decreto 16 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) n. 3 del 31 marzo 2020, con il quale il MISE e il MATTM hanno rilasciato a ITW&LKW Geotermia Italia spa (d’ora in avanti ITW&LKW) “il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Castel Giorgio”, finalizzato alla sperimentazione dell’impianto pilota convenzionalmente denominato “Castel Giorgio” ed hanno contestualmente approvato il relativo programma dei lavori;

delle note prot. 28872/DVA del 21.10.2016 e prot. 23410 del 17.9.2019, menzionate nel decreto del 16 marzo 2020 di cui al punto che precede e non cognite, con le quali il MATTM ha prima espresso e poi confermato il proprio concerto al rilascio del permesso di ricerca;

di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti.


Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione Lazio, della ITW &
Geotermia Italia S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie difensive;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno ed uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Italia Nostra Onlus e gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, asseritamente proprietari di aziende, terreni e immobili abitativi localizzati in zone asseritamente suscettibili di essere incise dalla realizzazione del progetto denominato “Castel Giorgio”, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio, hanno agito per l’annullamento degli atti, elencati in epigrafe, con i quali è stata superata “la mancata intesa della Regione Umbria” ed è stata consentita la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso per l’avvio di detto impianto, unitamente a quelli presupposti, incluso il provvedimento n. 59 del 3.4.2015, riferito alla compatibilità ambientale dell’impianto.

Ai fini dell’inquadramento e della comprensione della presente controversia occorre premettere, sul piano fattuale che:

- l’istanza avente oggetto il progetto sopra indicato è stata presentata dalla ITW al MISE in data 19 luglio 2011, ai sensi del d.lgs. n. 22 del 2010 ed aveva ad oggetto due impianti pilota (Castel Giorgio - Torre Alfina);

- l ’8 gennaio 2014, tuttavia, è stata presentata una nuova istanza per il solo impianto pilota “Castel San Giorgio”, con aumento di potenza da 3,2 MWe a 5 MWe;

- i pozzi di produzione e reiniezione sono dislocati in un’area molto vasta, tanto che la parte terminale sotterranea di essi si insinua al di sotto del bacino idrogeologico del Lago di Bolsena;

- a seguito di un lungo iter amministrativo, di circa sei anni, è scaturita la riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, con la quale è stato deliberato di “superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”;

- più in particolare, l’8 settembre 2015, si è svolta la conferenza dei servizi presso il MISE nella quale sono state espresse riserve da parte delle amministrazioni coinvolte;

- il procedimento, tuttavia, è rimasto pendente fino alla sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197, con la quale sono state annullate le delibere regionali dell’Umbria volte ad esprimere rilievi in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza, con obbligo per il MISE di procedere alla conclusione del procedimento;

- il MISE ha attivato, dunque, la procedura di cui all’art. 14 quater, comma 3, della l. 241/90, volta a superare il dissenso espresso dagli EELL e dalla Regione, rimettendo il procedimento alla sede del Consiglio dei Ministri;

- presso il DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avuto luogo riunioni di coordinamento istruttorio (25 maggio, 25 giugno e 10 settembre 2018), all’esito delle quali i Comuni hanno prodotto un documento tecnico-amministrativo contenente dati ed elementi in ordine al rischio sismico (considerati i terremoti avvenuti nell’area nel 2016) ed all’impatto dell’opera sul paesaggio e sugli acquiferi del Lago di Bolsena e dell’Alfina;

- la Regione Umbria ha fatto propri i contenuti del documento dei Comuni;

- la Direzione Regionale Politiche Ambientali della Regione Lazio, con propria nota, ha confermato di non ritenere possibile l’esclusione di impatti negativi sulle zone di prelievo dell’acqua potabile nel bacino del Lago di Bolsena.

- in precedenza, nella conferenza dei servizi apertasi presso il MISE l’8 settembre 2015 (alla quale è stata invitata solo la Regione Umbria, mentre alla Regione Lazio è stato richiesto esclusivamente di rilasciare il parere tecnico di cui sopra), hanno espresso riserve sull’impianto i Comuni di Castel Giorgio, Montefiascone, Orvieto, Acquapendente, Bolsena, Castel Viscardo e le Province di Viterbo e Terni;
il MIBACT - Direzione Generale Archeologia, la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, le Regioni Lazio ed Umbria.

In particolare:

- la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria ha rilevato “presenze archeologiche documentate” ed un vincolo correlato alla “necropoli in loc. Lauscello (decreto del 21.6.2011)”, con conseguente avvio di una verifica preventiva;

- il DG del MIBACT si è riportato al parere della Soprintendenza;

- il Servizio risorse idriche e Rischio idraulico della Regione Lazio ha richiesto espressamente il rispetto “del comma 3 dell’art. 16 del DPR 395/1991 in merito alla distanza da mantenere per la postazione di perforazione dei pozzi rispetto alla linea di confine del permesso”, riservandosi la richiesta di “ulteriori approfondimenti istruttori a valle della verbalizzazione della presente CdS”;

- in conclusione di seduta la ITW, con riferimento alle richieste del MIBACT, ha precisato di non possedere “ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già prodotto e presente agli atti”;
il MISE ha, dunque, invitato “le Amministrazioni intervenute a formulare al più presto eventuali richieste di integrazioni e approfondimenti tecnici istruttori” direttamente alla proponente.

A seguito della richiamata Sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197 e delle conseguenti riunioni di coordinamento istruttorio presso il DICA, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 novembre 2018, ha sospeso ogni decisione per acquisire ulteriori approfondimenti “diretti, in particolare, a verificare la possibilità di svolgere una nuova VIA sul progetto, che tenga conto degli eventi sismici del 2016, non considerati nel provvedimento di VIA, in quanto rilasciato nel 2015”.

Con parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito che “il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all’impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”. Ad identiche conclusioni è giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale è stato confermato “quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 non ha partecipato il Presidente della Regione Umbria ma un delegato (l’Assessore B), né ha partecipato la Regione Lazio, non essendo stata ritualmente e formalmente convocata;
in detta riunione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di “superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”.

In tale quadro si inserisce la presente impugnativa.

Premessa ampia illustrazione in ordine alla sussistenza delle fondamentali condizioni dell’azione (legittimazione ed interesse) ed alla competenza di questo Tribunale, la difesa di parte ricorrente ha, in primo luogo, articolato contestazioni avverso la conferenza dei servizi MISE dell’8 settembre 2015 e l’istanza del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi