TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300419
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00419/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02177/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2022, proposto da A A, A C, A G, G F, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pratola Serra, via S. Giovanni De Pratola n. 2;

contro

Comune di Pratola Serra, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato T G R U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

G G, Rossella Favorito, Carmine Vacchio, Rocco Raniero Sellitto, Francesco Musto, Stefania Sarro, rappresentati e difesi dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nicola Silano, rappresentato e difeso dagli avvocati Faustino De Palma, Nello Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Salvatore Perri, Luca Cafasso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, con conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali

1) del “Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni” del 28 novembre 2022 relativo all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra svoltasi il 27 novembre 2022, con il quale sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco di Pratola Serra il sig. G G ed alla carica di Consiglieri Comunali di Pratola Serra i sigg.ri Silano Nicola, Favorito Rossella, Vacchio Carmine, Sellitto Rocco Raniero, Perri Salvatore, Musto Francesco, Cafasso Luca e Sarro Stefania (candidati alla carica di Consigliere comunale nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra”) nonchè gli odierni ricorrenti sigg.ri Aufiero Antonio, Capone Angelo, Galdo Armando e Fabrizio Graziano (rispettivamente candidati a Sindaco ed a Consigliere comunale nella lista n. 1 “Terra Nuova”);

2) dello stesso “Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni” del 28 novembre 2022 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra svoltasi il 27 novembre 2022, nella parte in cui sono stati assegnati al sig. S N d N, candidato nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra” (candidato a Sindaco sig. G G) n. 201 (duecentouno) voti di preferenza;

3) del verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino 1 del 29 ottobre 2022, nella parte in cui è stata illegittimamente ammessa la candidatura del sig. S N d N, candidato quale Consigliere comunale nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra” (candidato a Sindaco sig. G G), alla competizione elettorale del 27/11/2022 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra;

4) del verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino 1 del 9 novembre 2022, con il quale è stato confermato quanto stabilito nel verbale di cui al punto che precede;

5) della delibera del Consiglio Comunale di Pratola Serra assunta nella seduta consiliare tenutasi il 15/12/2022, con la quale è stata disposta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti, in particolare nella parte in cui è stata convalidata l'elezione alla carica di Consigliere Comunale del sig. S N d N;

6) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e dei relativi risultati, con particolare riferimento all'attribuzione dei voti di preferenza al sig. S N d N, candidato quale Consigliere comunale nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra” (candidato a Sindaco sig. G G), per un totale di n. 201 (duecentouno) voti di preferenza;

nonché per l'accertamento in via principale, della nullità delle operazioni e dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi il 27 novembre 2022 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra ovvero, in via subordinata, della nullità dell'elezione alla carica di Consigliere comunale di Pratola Serra del sig. S N d N.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pratola Serra, di G G, di Nicola Silano, di Rossella Favorito, di Carmine Vacchio, di Rocco Raniero Sellitto, di Francesco Musto, di Stefania Sarro, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti contestano gli esiti della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Pratola Serra (Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in provincia di Avellino).

A tale consultazione hanno partecipato:

- la lista n. 1 “Terra Nuova”, nell’ambito della quale sono stati eletti quali Consiglieri comunali i ricorrenti, con un totale di 1041 voti;

- la lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra”, nell’ambito della quale sono stati eletti quali Sindaco e consiglieri Comunali i controinteressati, con un totale di 1436 voti.

I ricorrenti deducono l’illegittima ammissione e partecipazione alla competizione del sig. Nicola Silano in quanto non candidabile ai sensi del d.lgs. n. 235/2012.

I ricorrenti evidenziano quindi l’illegittimità dell’ammissione del controinteressato alle elezioni da parte della I Sottocommissione elettorale circondariale di Avellino, della proclamazione degli eletti e della attribuzione dei seggi da parte dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni e della convalida delle elezioni da parte del Consiglio comunale, chiedendo il rinnovo delle operazioni elettorali ovvero, in via subordinata, l’esclusione del citato controinteressato.

2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno (rilevando peraltro la propria carenza di legittimazione passiva), i controinteressati indicati in epigrafe (appartenenti alla lista n. 2) nonché l’Amministrazione comunale, quest’ultima eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

3. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Occorre evidenziare che le censure avanzate si incentrano sulla incandidabilità di uno dei candidati della lista che ha complessivamente conseguito il maggior numero di voti ed ha pertanto espresso il Sindaco e la maggioranza dei Consiglieri comunali;
in considerazione del numero di voti conseguito dal candidato la cui posizione è oggetto di contestazione, vengono avanzate richieste di ripetizione della competizione elettorale o di estromissione dello stesso dal novero degli eletti.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è univoca tuttavia nell’affermare che, nell’ambito del contenzioso elettorale amministrativo, il riparto di giurisdizione tra il Giudice amministrativo e il Giudice ordinario è operato sulla base del criterio del doppio binario, in ragione della consistenza della situazione giuridica soggettiva azionata, secondo il consolidato criterio del petitum sostanziale ,

Sono pertanto devolute al Giudice ordinario le controversie relative alla ineleggibilità, alla decadenza e alla incompatibilità dei candidati in quanto afferenti a diritti soggettivi di elettorato;
sono invece devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo quelle relative alla regolarità delle operazioni elettorali in quanto afferenti a posizioni di interesse legittimo.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, SS. UU., 26 maggio 2017, n. 13403 ha affermato che “ nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cass., sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262);
per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo … senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo (da ultimo, Cass., sez. un., ord. 17 febbraio 2016, n. 3058)
” (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2019, n. 990).

Più di recente la sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 21 maggio 2022, n. 874 ha affermato “ Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta l'art. 126 c.p.a.

Quando vengano in rilievo i diritti di elettorato attivo e passivo, che, come già affermato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, questa non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione di atti del procedimento elettorale (si tratti del provvedimento di esclusione o della proclamazione degli eletti dopo le votazioni), perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto ”.

È di conseguenza fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo avanzata dal Comune in quanto la domanda proposta si incentra sulla candidabilità e quindi sul diritto di elettorato passivo del soggetto sopraindicato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo indicandosi, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.

In considerazione dell’esito in rito della controversia appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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