TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-10-13, n. 202000918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-10-13, n. 202000918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000918
Data del deposito : 13 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2020

N. 00918/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00563/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2019, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Per accertare e dichiarare l’inefficacia, l’invalidità, l’illegittimità e /o la nullità del provvedimento di comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77, dpr 29.09.73 n. 602.

Per accertare e dichiarare

l’inefficacia, l’invalidità, l’illegittimità e /o la nullità delle imputazioni di super prelievo notificati per prescrizione del credito;

in via subordinata: ridursi il quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia, anche alla luce delle censure svolte in punto illegittimità degli interessi di mora applicata e mancata decurtazione da parte di Agea degli importi già posti in compensazione con il credito vantato dagli agricoltura per il contributo comunitario PAC.

in via subordinata paritetica: ridursi e rideterminarsi il tasso di interesse applicabile nel caso di specie.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, titolare di azienda agricola, con ricorso depositato in data 4 giugno 2019 ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, formulando le domande giudiziali ivi riportate, sulla scorta dei seguenti motivi:

1) illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione - mancata allegazione della cartella di pagamento - violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio: secondo parte ricorrente, l’intimazione di pagamento notificata da Agea sarebbe nulla per difetto di motivazione in quanto si limita a richiamare le cartelle di pagamento senza allegarle;

2) nel merito: insussistenza del presunto credito azionato da Agea;
prescrizione del credito: parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato da Agea, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione di imputazione di prelievo, trattandosi di campagne lattiere dagli anni 2005 in poi;

4) illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati: secondo parte ricorrente, la richiesta di interessi sarebbe illegittima e priva delle indicazioni circa le modalità di conteggio degli stessi, con riferimento sia al dies a quo e al periodo di riferimento, che ai tassi praticati, questi ultimi non conformi a quelli previsti dalla normativa anche eurounitaria;

5) illegittimità del prelievo intimato per omessa contabilizzazione dell’operazione di “compensazione atecnica” effettuata tra il prelievo supplementare asseritamente insoluto e il credito del produttore per gli aiuti comunitari, violazione di legge ex artt. 83, 84, 306 c.p.c. atteso che non è intervenuto alcun previo accertamento circa la debenza delle somme oggetto di intimazione - erroneità nel quantum della sorte capitale del presunto credito azionato e intimato - necessità di ricalcolo e rideterminazione: secondo parte ricorrente, i prelievi supplementari esigibili imputati da Agea, sarebbero illegittimi e nulli radicalmente, non avendo tenuto conto delle avvenute compensazioni cosiddette “atecniche” tra i prelievi supplementari imputati anno per anno e per ciascuna campagna produttiva (contraddistinta da una “produzione lattiera eccedentaria” fuori quota) e gli importi dovuti da Agea a titolo di contributi Pac, Psr, Pif, e, in generale, di tutti i contributi in agricoltura e in zootecnia previsti nel nostro ordinamento giuridico statuale e periodicamente riconosciuti ed erogati dalla UE ai nostri produttori lattieri ed alle Aziende Agricole Produttrici, quali appunto l’odierno ricorrente;
in tal senso, Agea dovrebbe rideterminare il quantum azionato detraendo dalla somma intimata quanto ha già recuperato nei confronti dell’azienda agricola con l’operazione di compensazione con la PAC.

Si è costituita in giudizio Agea contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza del 7 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Premessa.

E’ preliminarmente necessario dar conto del fatto che il presente giudizio origina dall’atto di comunicazione da parte di Agea dell’avvenuta iscrizione ipotecaria “contro” il ricorrente (n. 5914/0928 del 18.2.2019) per l’importo di Euro 1.540.584,44, pari al doppio dei debiti contestati dall’Ente resistente all’odierno ricorrente, come quantificati nella cartella di pagamento n. 3002015000000779000 del 16.3.2015, oltre interessi di mora sino al 18.3.2019.

Alla luce della documentazione in atti risulta che parte ricorrente abbia impugnato con ricorso RG 778/15 la cartella suindicata, giudizio definito dall’intestato TAR con sentenza n. 302/2020 del 27.3.2020 che ha dichiarato l’inammissibilità dello stesso.

2. In via preliminare: sull’eccezione di difetto di giurisdizione.

Al riguardo, l’eccezione, sollevata da Agea, è infondata, in quanto <<con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all' art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 , anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 , conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ ratione temporis ”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari>>
(Cass. civ., sez. un., 11/07/2017, n. 17111).

Sul punto, deve ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza il principio per cui in materia di prelievo supplementare relativo alle c.d. “quote latte” sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.

3. Nel merito.

Con riferimento al primo motivo, relativo alla mancata “allegazione” da parte di Agea della cartella di pagamento, lo stesso è radicalmente infondato, sia in quanto l’atto in questa sede impugnato reca chiaramente gli estremi della cartella in forza della quale l’Amministrazione ha proceduto all’iscrizione ipotecaria, sia in quanto, come sopra ricordato, parte ricorrente aveva piena contezza del titolo in questione, avendolo in precedenza specificamente impugnato.

In questo senso, quindi, deve ritenersi comunque assolto l’onere di motivazione in capo ad Agea relativamente all’atto in contestazione, senza che sia evincibile alcuna lesione del diritto di difesa, fermo restando che, anche laddove parte ricorrente non avesse avuto previa contezza della cartella di pagamento, attraverso la precisa indicazione degli estremi contenuta nell’atto impugnato avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di accesso.

Con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, gli stessi contengono doglianze relative alla insussistenza, o non corretta quantificazione del credito vantato da Agea e in forza del quale è stata iscritta ipoteca con l’atto in questa sede gravato.

Si tratta, quindi, di motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere avverso la cartella di pagamento e gli eventuali precedenti atti di intimazione non ottemperati, l’eventuale illegittimità di questi ultimi non inerendo, se non in via meramente derivata, l’atto di comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

Per un verso, parte ricorrente, nel dedurre i suddetti motivi di ricorso non ha fatto specificamente valere una illegittimità derivata dell’atto in contestazione, né ha impugnato, contestualmente con il presente ricorso, i provvedimenti e gli atti presupposti ai quali, come detto, i riferiti vizi si riferiscono;
per altro verso, alla luce della documentazione in atti, risulta che, avverso la cartella di pagamento, in conseguenza della quale è stato adottato l’atto di iscrizione ipotecaria per il quale è causa, il ricorrente ha proposto il ricorso RG 778/15, con giudizio definito dall’intestato TAR con sentenza n. 302/2020 del 27.3.2020, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve, pertanto, essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

4. In punto spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014.

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