TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-13, n. 202303601

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-13, n. 202303601
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303601
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 03601/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01555/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2022, proposto da
V M, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Curti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



avverso e per la declaratoria di nullità, ovvero, in subordine, per l'annullamento, previa sospensiva:


- della Delibera di C.C. di Curti n. 23 del 19.7.2021, pubblicata sul BURC n. 81 del 16.8.2021 di approvazione del PUC e relativo rapporto ambientale; della Delibera di C.C. di Curti n. 22 del 19.7.2021, pubblicata il 16.8.2021, di approvazione del RUEC; della Delibera di G.C. di Curti n. 27 del 1.4.2021, di proposta al C.C. in tema di adozione del nuovo PUC, relativo Rapporto Ambientale e relativo iter di formazione; del Parere dell'Autorità Competente per la VAS (Comuni Castelmorrone e Curti) prot. 7424/2019 del 17.5.2019; della Delibera di G.C. di Curti n. 40/2015, di adozione del nuovo PUC e relativo Rapporto Ambientale per la VAS, con relativi allegati; della Delibera di G.C. di Curti n. 29/2015, di adeguamento del PUC-atto di indirizzo; delle Determine nn. 104 e 20 del 26.3.2015 del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune Curti; della nota prot. 35821/2015 della Provincia di Caserta-Servizio Urbanistica; della nota prot. 4185/2015 del Capogruppo Redattori PUC, che ha ritenuto non necessità la ripetizione delle fasi preliminari della VAS ai fini dell'adozione del nuovo PUC; della Determina n. 40/Q/2015 del Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta, dichiarante la coerenza del nuovo PUC; del Parere favorevole sul nuovo PUC della Soprintendenza Archeologica della Campania, prot. 4.0001301-34.19.01/22.1; di ogni ulteriore atto, compreso il Preliminare di PUC, presupposto, preordinato, connesso e conseguente e comunque collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Curti, del Ministero della Cultura e della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




FATTO

1.1. Il ricorrente, M V, impugna la Delibera di C.C. di Curti n. 23 del 19.7.2021, pubblicata sul BURC n. 81 del 16.8.2021 di approvazione del PUC e il relativo rapporto ambientale nonché la Delibera di C.C. di Curti n. 22 del 19.7.2021, pubblicata il 16.8.2021, di approvazione del RUEC. La parte impugna, altresì, numerosi atti presupposti, meglio indicati in epigrafe.

La parte rappresenta di essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno indicati in catasto al foglio 1 p.lle 5018 e 5018 che, secondo il PUC adottato con le delibere impugnate, rientrano in zona B3 (residenziali recenti di densificazione). La parte rappresenta, inoltre, che l’inserimento, ad opera del gravato P.U.C., della proprietà del ricorrente all’interno del Comparto Edificatorio n. 1 comporta l’imposizione sulla medesima di una serie di limitazioni al suo godimento nonché di vincoli conformativi, che possono culminare anche nell’espropriazione dei beni (v. artt. 38-45 RUEC), in tal guisa incidendo in maniera diretta ed immediata sul diritto di proprietà dell’istante. Il PUC avrebbe, quindi, dovuto essere notificato direttamente al ricorrente; in mancanza, la relativa impugnazione non può essere giudicata tardiva.

Inoltre, la parte ricorrente evidenzia il proprio interesse ad agire rappresentato dalla circostanza che l’inserimento dei propri terreni nel predetto comparto edificatorio “determina che, ove il ricorrente intendesse sfruttare le potenzialità edificatorie dei propri fondi, dovrebbe procedere d’intesa con gli altri proprietari di comparto e, in caso di rifiuto di alcuni di loro, per procedere ad edificazione si vedrebbe costretto a espropriare i relativi terreni e ad indennizzarli; viceversa, nel caso in cui non volesse sfruttare l’edificabilità dei fondi, si troverebbe a subire l’iniziativa degli altri proprietari o del Comune, fino al concreto rischio di perdere la proprietà dei propri beni”.

1.2. Tanto premesso, la parte ricorrente censura i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere meglio descritti di seguito:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21septies, L. 241/1990; nullità per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulle Sentenze del T.A.R. Campania- Napoli nn. 108/2015, 109/2015 e 111/2015.

Le sentenze in commento avevano disposto l’annullamento di tale ultima procedura in toto, in particolare della Delibera n. 24/2012 di approvazione del P.U.C. e della VAS, nonché di quella n. 89/2012 di individuazione dell’Autorità Competente VAS.

Orbene, in esecuzione di tali giudicati, il Comune avrebbe dovuto riattivare ex novo la procedura per il nuovo P.U.C., non potendo di certo far salve, come di contro ha fatto, le fasi preliminari della prima VAS (consultazione e scoping).

L’Ente Comunale, in particolare, ha riavviato la procedura che ha condotto al P.U.C. quivi impugnato sulla scorta di una semplice nota (prot. 4185/2015) di un soggetto privato estraneo all’Amministrazione, cui il Comune aveva attribuito l’incarico di redigere il PUC e di adeguarlo, la quale si limita solo ad affermare che: “… il recepimento delle osservazioni formulate dalle competenti Soprintendenze non ha comportato modifiche delle risultanze della VAS e del Preliminare di PUC tali da rendere necessarie nuovamente le consultazioni ed una nuova fase di scoping per la VAS”.

Inoltre, il Comune di Curti ha ancora una volta rinviato ad una regolamentazione successiva l’adeguamento alle prescrizioni della Sovrintendenza Architettonica (punti 4 e 4.1 della Relazione) contrariamente a quanto disposto dalle Sentenze in commento che hanno, invece, imposto l’adeguamento a tali prescrizioni (nota n. 17653/2012 della Soprintendenza).

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 16,

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