TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-25, n. 202300540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-25, n. 202300540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300540
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00540/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02485/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2022, proposto da
A C, quale procuratore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Caserta, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta sezione civile, n. 2090/2022 del 16.06.2021, pubblicata il 17.06.2021, non appellata e divenuta definitiva, munita di formula esecutiva in data 24.06.2021 ed in tale forma notificata alla resistente, unitamente ad atto di precetto, in data 23.11.2021, con cui la Provincia di Caserta è stata condannata al rimborso delle spese di lite in favore della TIM S.p.A., liquidate in € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. A C dichiaratosene anticipatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’istante ha domandato l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel respingere la domanda proposta dalla Provincia di Caserta, aveva, tra l’altro, condannato quest’ultima al rimborso delle spese di lite, liquidate in €uro 6.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del ricorrente, quale anticipatario delle medesime.

Ha esposto che la sentenza di cui aveva domandato l’esecuzione, passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva in data 23.11.2021 alla Provincia di Caserta, senza che quest’ultima avesse successivamente provveduto all’effettivo pagamento delle somme dovute, con evidente compromissione del diritto di credito.

Persistendo l’inadempimento, ha quindi domandato la condanna dell’Ente alla corresponsione delle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale, meglio specificate nella premessa, oltre rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, da computarsi a partire dalla data di notifica della sentenza all’Amministrazione fino al soddisfo.

In mancanza di adempimento, ha insistito affinché fosse disposta la nomina un commissario ad acta, affinché provvedesse in via sostitutiva.

La civica amministrazione non si è costituita in giudizio, nonostante la sua rituale evocazione.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover affermare l’ammissibilità della domanda proposta dal difensore legittimato, come antistatario, condividendosi il più che consolidato orientamento giurisprudenziale, alla luce del quale il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuta antistataria (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343;
TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, 6 febbraio 2018, n. 759).

Tale tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio

di ottemperanza che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).

3.- Di seguito, dev’essere risolta positivamente la questione di procedibilità del ricorso sollevata con l’ordinanza ex art. 73 c.p.a. pronunciata in data 4.11.2022, non potendo operare la sospensione dell’intrapresa esecuzione ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL.

Invero, come dedotto e dimostrato dal ricorrente con la memoria e la documentazione depositata in data 19.12.2022, non solo lo stato di dissesto cui era assoggettato l’ente debitore si era concluso al momento dell’instaurazione del giudizio, avendo in data 27.12.2021 la Commissione straordinaria di liquidazione approvato il rendiconto della gestione, ma anche il debito in questione era sorto in ragione del capo condannatorio della sentenza n. 2090/2022 del 16.06.2021, pubblicata il 17.06.2021, e quindi successivamente alla dichiarazione di dissesto dell’ente avvenuta con deliberazione di Consiglio provinciale n. 37 del 29.12.2015.

A riprova di tale assunto, ovverosia che gli effetti sospensivi della formulazione del piano di riequilibrio sono circoscritti ai soli debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto, può richiamarsi l’esplicita previsione contemplata dal TUEL con riguardo alla fattispecie del dissesto conclamato, come ricostruita dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nell’interpretare gli artt. 244-272 D.lgs. 267-2000, l’Adunanza Plenaria ha rimarcato come la disciplina normativa sul dissesto si fondi sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, e può produrre gli effetti previsti, anche con riguardo alle intraprese procedure esecutive, soltanto con riguardo alle poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.

D’altronde, l’analogo principio della necessaria cristallizzazione della massa passiva da estinguere è recepito anche nell’ambito della normativa dedicata alla composizione negoziata della crisi d’imprese che, ancor prima della recente riforma ordinamentale (D.lgs. n. 14/2019), con l’art. 168 comma 1 della Legge fallimentare precludeva, dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, l’instaurazione ovvero la prosecuzione delle azioni esecutive individuali proposte dai creditori limitatamente alle ragioni creditorie aventi titolo o causa anteriore alla domanda concordataria.

4.- Tanto chiarito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, l’ottemperanda sentenza, come sopra precisato, è passata in giudicato ed è stata notificata all’ente intimato, rimasto inadempiente.

In particolare, osserva il Collegio che il ricorso:

è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. in data 17.5.2022, e quindi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, avvenuta a mezzo PEC il 13.5.2022, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

è ammissibile, in quanto è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, atteso che il titolo esecutivo è stato notificato alla Provincia di Caserta in data 23.11.2021, laddove il ricorso in ottemperanza è stato proposto con atto notificato in data 13.5.2022;

ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, poiché l’ente intimato non ha dimostrato l’integrale pagamento delle somme dovute come ivi liquidate (cfr., in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass., S.U., sent. n. 12533/01), benché con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 20/10/2022 l’Amministrazione provinciale abbia riconosciuto il debito in questione tra i debiti fuori bilancio (vedi delibera allegata).

In definitiva, la domanda di esecuzione dev’essere accolta e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario.

In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenuta a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione del pagamento, con spese a carico dell’Amministrazione resistente e ponendosi il compenso per l’eventuale funzione commissariale a carico dell’Amministrazione intimata.

Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio precisa che:

le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione;

non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699;
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n.1348;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005;
T.A.R. Campania, Napoli, n.28/06/22, 20:54 6/8 12998/2003;
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001.

5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

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