TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-11-14, n. 201301533
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01533/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da:
Re M Consorzio Cooperativa Sociale A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Nicola Cipriani in Bari, via A. Da Bari, 109;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. I L, con domicilio eletto presso I L in Bari, via Prospero Petroni, 15;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi nel procedimento TAR Puglia-Bari, Sez. I, n.r.g. 395/2011, sulla sentenza del 5.9.2012, n. 1634 reg. provv. coll., notificata in data 18.9.2012 al Comune di Lucera e non impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. S G e uditi per le parti i difensori avv. M G e avv. Paolo Clemente, su delega dell'avv. I L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per l’ottemperanza la odierna ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Bari, Sezione prima n. 1634/2012, concernente la revisione prezzi in ordine al contratto rep. 849/04 per il servizio di trasporto scolastico ed al contratto rep. 1077/05 per servizi cimiteriali.
Con tale decisione il Tribunale definitivamente pronunciando del ricorso depositato in data 03/03/2011, ha così disposto: “1) prende atto della rinuncia alla domanda di revisione prezzi relativa ai servizi cimiteriali di cui al contratto rep. 1077/05 e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio quanto a detta domanda;2) dichiara il diritto del Consorzio ricorrente a veder corrisposte le revisioni prezzi spettanti sul canone d’appalto per il servizio di trasporto scolastico di cui al contratto rep. 849/04, sulla base dei parametri prefissati dagli indici FOI secondo le modalità ed i criteri indicati in motivazione e maggiorati degli interessi di mora ex dlgs n. 231/2002, dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo;3) condanna il Comune di Lucera a corrispondere in favore del Consorzio ricorrente le somme indicate al precedente punto.”, oltre alle spese processuali.
Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2013 il Collegio, con ordinanza Collegiale n. 771/2013, ha disposto adempimenti istruttori, al cui esito il difensore di parte ricorrente, con memoria depositata in data 31/7/2013, ha riconosciuto l’avvenuto pagamento in favore della sua assistita delle somme di cui ai punti 3 e 4 del presente ricorso per l’ottemperanza , cioè somme dovute a titolo di rivalutazione per il periodo compreso dalla spettanza sino alla prima proroga, con l’aggiunta degli interessi moratori (punto 3) e spese liquidate in giudizio (punto 4).
Parte ricorrente insiste per la liquidazione delle somme di cui ai punti 1 e 2 del presente ricorso per l’ottemperanza, concernenti rispettivamente la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione nel periodo di proroga(punto 1). e per la corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di rivalutazione (punto 2)..
Il difensore del Comune ha evidenziato che le proroghe contrattuali disposte dal Comune di Lucera nei confronti del Cons. Re M attengono a periodi successivi a quelli del periodo di accertamento di cui alla suindicata sentenza del Tar n. 1634/2012 e quindi per tali periodi di proroga non sarebbe dovuta la rivalutazione ISTAT, in quanto esulante dalle statuizioni della sentenza in ottemperanza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento del punto 1, relativa alle somme dovute a titolo di rivalutazione nel periodo di proroga.
Al riguardo il Collegio rileva che la richiesta di pagamento della rivalutazione in riferimento alle proroghe, è stata avanzata dal difensore di parte ricorrente al Comune di Lucera solo in data 3/1/2013, cioè successivamente alla pubblicazione della sentenza per la cui ottemperanza si agisce e soprattutto che tale sentenza alla pagina 3 specificava puntualmente che lo svolgimento del contratto di trasporto scolastico concerneva il periodo “dal 21 settembre 2004 al 21 settembre 2010”.
Pertanto legittimamente, il Comune di Lucera – come precisato con nota del IV Sett. del 15/7/2013, prot.n. 31371- ha proceduto al conteggio complessivo delle somme spettanti per il periodo richiesto (da gennaio 2004 a settembre 2010) conteggiati in € 243.571,13, da cui sono state detratte le somme erogate dal Comune a titolo di acconto negli anni 2007, 2008 e 2009, così pure
Merita invece accoglimento la richiesta di pagamento del punto 2, relativa alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di rivalutazione.
In senso conforme (sentenza n. 1141/2013) si è già espresso questo Tribunale in una precedente controversia, concernente le stesse parti di cui è causa nel presente giudizio, osservando che “Data la natura di debito di valuta propria del compenso revisionale, lo stesso, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo la fattispecie oggetto del presente giudizio nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997)”, ovviamente nella versione precedente al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192”.
Le domande di parte ricorrente vanno pertanto parzialmente accolte e parzialmente respinte e quindi il presente ricorso di ottemperanza va accolto nei limiti suindicati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della reciproca soccombenza.