TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-01-07, n. 201300075
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N. 00075/2013 REG.PROV.COLL.
N. 12729/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12729 del 2002, proposto da:
Aa G, Az Agr Bianchera Albino, Az Agr Boninsegna Ugo, Az Agr Capella Adelchi e Gfranco Ss, Az Agr Cobelli Giuseppe, Az Agr Cola di Boscaglia Enrico e Daniele, Az Agr Corazzina Angelo, Az Agr Corte Risaia di Megalini Silvio e Bruno, Az Agr Crescimbeni Pierino, Az Agr Dalzini Luigi e Ottavio Ss, Az Agr Gecchele Fabio, Az Agr Giroli Giovanni Battista, Az Agr Giuradeo Roberto, Az Agr Gonzato Germano, Az Agr Pasquali Luigi, Az Agr Pasquali Sperandio, Az Agr Picchi Pierluigi e Roberto, Az Agr Prati Filippo e Walter, Az Agr Rigo Valter, Az Agr Schenato Romeo, Az Agr Sperotto Mario Ivano, Az Agr Trivini Renato e Giorgio, Az Agr Turato Giovanni, Az Agr Vigna Enrico e Moreno, Az Agr Visintin Aldo, Az Agr Zuanon Gino, Azienda Agricola Bertagna Ennio, Bertagna Ennio, Bianchera Albino, Bianchera Aldo, Boninsegna Ugo, Boscaglia Enrico, Capella Adelchi, Cauzzi Bruno, Cobelli Giuseppe, Corazzina Angelo, Crescimbeni Pierino, Dalzini Luigi, Gardoni Michelangelo, Gecchele Fabio, Giroli Giovanni Battista, Giuradeo Roberto, Gonzato Germano, Megalini Silvio, Messedaglia Luigi, Pasquali Luigi, Pasquali Sperandio, Picchi Pierluigi, Prati Walter, Rigo Valter, Schenato Romeo, Scutari Ferdinando, Soc Az Agr Aa G e Graziano Ss, Soc Az Agr Bianchera Aldo Enzo e Simone Ss, Soc Az Agr Cauzzi Bruno e Biancheria Marisa Ss, Soc Az Agr Gardoni Michelangelo Umberto e Simone Ss, Soc Az Agr Scutari Ferdinando Mario e Silvano Ss, Soc Az Agr Vighi Paolo Caterina e Baraldi Maria Ss, Soc Az Agr Zantedeschi Flli Ss, Soc Az Agr Zootecnica San Martino Ss, Sperotto Mario Ivano, Trivini Renato, Turato Giovanni, Vighi Paolo, Vigna Enrico, Visintin Aldo, Zantedeschi Luciano, Zuanon Gino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Ester Ermondi e Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
contro
- AGEA - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ora delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di compensazione nazionale per l’annata lattiera 2001/2002, inviati da AGEA ex art. 1, comma 5, della legge n. 79 del 2000 nel mese di agosto 2002;
- della comunicazione AGEA n. 2007 del 31 luglio 2002;
- del DM 17 febbraio 1998 e del DM 21 maggio 1999 n. 159,
- di ogni altro atto connesso,
e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, le ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79 del 2000 e ricevute nel mese di agosto 2002 - con cui AGEA, con riferimento all’annata 2001/2002, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
In particolare, la parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone, in sintesi, le seguenti censure:
a) illegittimità della procedura che ha consentito ad AGEA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
b) violazione della normativa comunitaria in quanto la compensazione nazionale è stata effettuata sulla base di dati inattendibili e non definitivamente accertati, come confermato dalle risultanze delle Commissioni di indagine istituite sul tema;
c) mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
d) mancata distribuzione dell’intera quota nazionale in quanto, per l’annata 2001/2002, i produttori, alla data di inizio della precedente campagna lattiera 2000/2001 (31 marzo 2000), non erano a conoscenza del QRI di riferimento;
e) illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE 536/1993;
f) violazione dell’art. 1 della legge n. 118 del 1999 in ragione della mancata comunicazione dei provvedimenti di compensazione ai produttori (inviati invece ai primi acquirenti) i quali, pertanto, non sono stati messi nelle condizioni di verificare la correttezza dei calcoli effettuati da AGEA;
g) illegittimità comunitaria della normativa nazionale che impone al primo acquirente di trattenere dal produttore somme a titolo di prelievo supplementare e a quest’ultimo l’obbligo di versare tali importi ad AGEA;
h) illegittimità dei DD.MM. 17 febbraio 1998 e n. 159/1999 nella parte in cui ammettono l’accertamento presuntivo dell’intera produzione nazionale di latte da parte di AGEA;
i) mancato rispetto da parte di AGEA dei termini previsti dal D.L. n. 79 del 2000 per l’effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale.
Si è costituita in giudizio AGEA per resistere al ricorso.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memoria. Le ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso mentre AGEA ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2012, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il Collegio, con riferimento alle censure di cui alle lettere a), b), c), e), h) del precedente punto 1., rileva che le questioni, sebbene riferite alle annate 1995/96 e 1996/97, sono state comunque oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, con riferimento alle annate di che trattasi, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016 e 7 giugno 2012, nn. 5193, 5194 e 5195), con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
Trattandosi, quindi, di questioni analoghe, anche se riguardanti l’annata 2001/2002, affrontate con le citate sentenze (le cui argomentazioni sono state integrate nell’ambito di altre pronunce: vgs, tra le tante, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, n. 3805/2012 e 4178/2012 e, ancora più di recente, 26 maggio 2012, n. 4786, 29 maggio 2012, n. 4866 e 27 giugno 2012, nn. 5906 e 5907), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute ed, in questa parte, ovvero – come detto - con riferimento alle censure di cui alle lettere a), b), c), e), h), il ricorso va respinto.
3. Con riferimento alle restanti doglianze [lettere d), f), g), i) del punto 1.], anch’esse – del resto - analoghe ad altre dello stesso tenore affrontate in altre occasioni, il Collegio ritiene opportuno ribadire quanto segue:
- per quanto riguarda la censura (lett. d) riferita alla mancata preventiva conoscenza, per l’annata 2001/2002, del QRI, la stessa ricorrente riconosce che l’attribuzione definitiva del QRI per la campagna precedente (2000/2001), è stata inviata ai produttori nel mese di ottobre 2000 e, pertanto, – come più volte affermato (cfr, tra le tante, cit. TAR Lazio, sez Seconda Ter, nn. 3805/2012 e 4178/2012) - a fronte della conoscenza della quota assegnata per l’annata precedente, a nulla vale il fatto che, per la campagna successiva, la comunicazione del QRI sia stata recapitata in ritardo in quanto il produttore interessato avrebbe dovuto comunque fare riferimento alla c.d. “quota storica” ovvero al QRI assegnato per l’annata precedente (nel senso che, in assenza di una tempestiva comunicazione del QRI per l’annata di riferimento, il produttore, nell’ambito della programmazione aziendale, non avrebbe comunque potuto fare affidamento su una quota diversa da quella assegnata per l’annata precedente);
- con riferimento, invece, all’illegittimità comunitaria della normativa nazionale che impone al primo acquirente di trattenere dal produttore somme a titolo di prelievo supplementare (lett. g, di cui si anticipa l’esame per ragioni di ordine logico), si è già avuto modo di chiarire (cfr, per tutte, la ricostruzione operata da Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125, richiamata di recente, in TAR Lazio, Seconda Ter, 28 giugno 2012, n. 5971) che è ormai acquisita l’interpretazione secondo cui, prima dell’entrata in vigore della D.L. n. 49 del 2003 (convertito in legge n. 119 del 2003), il primo acquirente aveva la sola facoltà (e non obbligo) di trattenere dal produttore somme a titolo di prelievo supplementare. Tuttavia, tale riconoscimento (da obbligo a facoltà di trattenuta) ha il solo effetto di far decorrere l’imputazione degli interessi dal momento in cui l’AIMA (ora AGEA) ha comunicato agli interessati l’esito della compensazione nazionale, , a prescindere dalla circostanza che l’acquirente abbia o meno esercitato la facoltà di trattenuta, (cfr, sul punto, tra le tante, cit. TAR Lazio, Seconda Ter, n. 5971/2012);
- in merito, poi, alla violazione dell’art. 1 della legge n. 118 del 1999 (lett. f) in ragione della mancata comunicazione dei provvedimenti di compensazione ai produttori (inviati invece ai primi acquirenti) che, pertanto, non sono stati messi nelle condizioni di verificare la correttezza dei calcoli effettuati da AGEA, è sufficiente osservare, a supporto dell’infondatezza della doglianza, che la normativa citata ha previsto un meccanismo per cui il primo acquirente, in caso di sforamento del QRI, trattiene (facoltativamente, ;cit. TAR Lazio, Seconda Ter, n. 5971/2012) somme del produttore che vengono accantonate in attesa di essere versate in favore di un soggetto terzo (AGEA) ed, in caso di mancata trattenuta e quindi di mancato versamento, lo stesso primo acquirente è tenuto a richiedere le relative somme al produttore conferente per poi versarle all’Agenzia resistente (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez Seconda Ter, 16 gennaio 2012, n. 445). Da ciò deriva che il produttore è comunque messo nelle condizioni di conoscere l’entità del prelievo ad esso imputato anche perché, come detto, il primo acquirente aveva la sola facoltà (e non l’obbligo) di trattenere dal produttore somme a titolo di prelievo supplementare;
- per quanto riguarda, infine, il (mancato) rispetto dei termini previsti da ultimo dal D.L. n. 79 del 2000 (lett. i), il ritardo di AGEA nell’effettuazione delle operazioni di compensazione non può essere considerato quale fonte di illegittimità dell’azione amministrativa né è tale da ledere l’affidamento dei produttori. A riprova di ciò, si consideri invero che, nei casi in cui i produttori si fossero assoggettati al regime della trattenuta (nel senso chiarito da Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4134), il ritardo nell’effettuazione delle operazioni di compensazione da parte di AGEA avrebbe avuto il solo effetto di far maturare in loro favore (aventi diritto, per effetto della compensazione, alla restituzione di parte del prelievo trattenuto dai primi acquirenti) gli interessi legali sulla somma trattenuta in eccesso e non restituita entro i termini previsti dalla norma sopra richiamata per lo svolgimento delle operazioni di compensazione nazionale (cit TAR Lazio, sez. Seconda Ter, n. 5193/2012). In caso contrario (ovvero in caso di mancata trattenuta da parte del primo acquirente), il ritardo nell’effettuazione delle operazioni di compensazione non sarebbe andato a detrimento del produttore anche perché gli interessi legali, come affermato in precedenza, non avrebbero potuto cominciare a decorrere prima della comunicazione da parte di AGEA dell’entità del prelievo supplementare.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la complessità della materia.