TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-01-04, n. 202300082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-01-04, n. 202300082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300082
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00082/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01195/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 74 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Como, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

avverso il silenzio

serbato sull'istanza presentata in data 15 novembre 2021, diretta al dissequestro di 25 cambiali - sequestrate con processo verbale e di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo dell’1 aprile 2011, per violazione del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 - nonché alla restituzione degli importi incassati alle singole scadenze, degli effetti non ancora scaduti e di quelli eventualmente insoluti, per i quali il ricorrente si è dichiarato disponibile a pagare quanto dovuto a titolo di spese di protesto, per un importo complessivo di € 289.114,82;

- di ogni altro atto preordinato e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’istanza di dissequestro e di restituzione di venticinque cambiali al portatore del valore di euro 289.114,92, presentata in data 8 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195.

Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha eccepito che la restituzione dei titoli sequestrati in conseguenza dell’accertamento delle sanzioni amministrative valutarie, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è subordinata al pagamento integrale della sanzione irrogata, non ancora perfezionatosi nel caso di specie.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Con ordinanza collegiale n. 2323 del 24 ottobre 2022, comunicata alle parti in pari data, il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed ha pertanto assegnato alle parti il termine di trenta giorni per la presentazione di memorie difensive in ordine alla sussistenza dello specifico presupposto dell’azione avverso il silenzio.

Le parti non hanno depositato memorie difensive.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione si determina in base alla causa petendi e dunque alla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, indipendentemente dalla prospettazione fornitane dalle parti.

La pretesa restitutoria azionata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, attiene alla modificazione della garanzia patrimoniale imposta per il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata per la violazione di una disposizione valutaria, laddove lo svolgimento dei mezzi di garanzia patrimoniale previsti per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia valutaria assume causa dalla potestà coercitiva dell’Amministrazione che irroga la sanzione e dal rapporto paritario che ne scaturisce con il privato.

Tale rapporto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, rientra nella sfera cognitiva dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

A fronte delle situazioni soggettive di diritto soggettivo, non conoscibili dal giudice amministrativo al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, non possono configurarsi i presupposti per l’azione di cui all’ articolo 117 del codice del processo amministrativo, la quale è diretta ad accertare la violazione dell'obbligo dell’Amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, perciò sottintendendo l’esistenza di una posizione di interesse legittimo.

Il rimedio è viceversa incompatibile con le pretese concernenti la tutela di diritti soggettivi, a maggior ragione quando la stessa si colloca al di fuori della giurisdizione amministrativa (Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, 4 ottobre 2022, n. 490).

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, individuato quale giudice munito della giurisdizione.

La decisione del ricorso in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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