TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-03-19, n. 202401023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-03-19, n. 202401023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401023
Data del deposito : 19 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2024

N. 01023/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00907/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nato a-OMISSIS- nata a-OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo presso il suo studio in Palermo, via Emerico Amari n. 32;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’Atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-, notificato in data 21/03/2022, con il quale il Comune di Palermo ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti specificati in epigrafe esponendo quanto segue. Il signor -OMISSIS- è proprietario di alcuni lotti di terreno nel territorio del Comune di Palermo, esattamente delle aree censite al N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-particelle nn.-OMISSIS- (nonché degli immobili ivi esistenti) corrispondenti al civico-OMISSIS- della via-OMISSIS-, Palermo. Al contempo il medesimo -OMISSIS- è comproprietario dell’immobile individuato al N.C.E.U. di Palermo al foglio-OMISSIS-particelle nn.-OMISSIS-. In merito a queste ultime due particelle catastali (le nn.-OMISSIS-) è stato puntualizzato che le stesse sono una comproprietà tra i signori -OMISSIS- (in regime di comunione dei beni con la moglie signora-OMISSIS-) e -OMISSIS- (in regime di comunione dei beni con il marito -OMISSIS-) in forza del contratto di acquisto stipulato dai suddetti con il precedente proprietario (signor -OMISSIS-) con atto del -OMISSIS- (Rep. n. -OMISSIS-) rogato dal notaio -OMISSIS-, registrato a Palermo il-OMISSIS- e trascritto il -OMISSIS- ai nn. -OMISSIS-

2) Con ordinanza n.-OMISSIS-(prot n. -OMISSIS-) il Comune di Palermo ha contestato la realizzazione sulle aree in discorso di alcuni manufatti in assenza del doveroso titolo edilizio, ingiungendone la demolizione entro il termine di novanta giorni. Nel dettaglio a dover essere demoliti erano i manufatti seguenti: 1) nella particella n. -OMISSIS-, di cui sopra, una tettoia di mq 30,00 circa con struttura portante in ferro e copertura in lamiera grecata chiusa da un lato con lastre di lamiera grecata, nonché un ulteriore manufatto di mq 4,00 circa con muri portanti e solaio di copertura in c.a. adibito a deposito attrezzi;
2) nella particella n. -OMISSIS- un muro a confine in conci di tufo su basamento e pilastri in c.a. per una altezza di circa mt. 3,00 e di mtl. 22. In seguito alla constatazione dell’inottemperanza al suddetto provvedimento da parte della Polizia Municipale (con rapporto di inadempienza n. -OMISSIS- del 25/11/2021) il Comune di Palermo ha adottato in data-OMISSIS- l’atto di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dell’immobile con accesso da Via-OMISSIS--OMISSIS-, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio-OMISSIS-particella -OMISSIS-, oggi gravato dinanzi questo Tribunale per i motivi seguenti:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 per omessa notifica ai comproprietari dell’ordine di demolizione e dell’atto di inottemperanza;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Carenza di motivazione;

III) Insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Carenza di motivazione.

3) Entrando nel dettaglio dei motivi di ricorso, con il primo è stata prospettata l’illegittimità del provvedimento di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dei beni sopra descritti, provocata da alcuni errori commessi dall’Amministrazione intimata nell’individuazione dei destinatari della notificazione della presupposta ingiunzione di demolizione. Invero questo secondo provvedimento non è stato notificato (com’era doveroso fare a dire di parte ricorrente) alla signora -OMISSIS- ed al signor -OMISSIS- anch’essi comproprietari dei beni ablati dal Comune di Palermo (in quanto coniugi in regime di comunione dei beni rispettivamente con -OMISSIS-) e notificato invece in maniera impropria alla signora-OMISSIS-, non avente alcun titolo di proprietà sui beni in discorso. Da tale errore i ricorrenti hanno desunto l’assoluta illegittimità del pedissequo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in considerazione del fatto che il medesimo non può essere adottato in danno del comproprietario, a cui non sia stato ingiunto in precedenza di demolire i manufatti abusivi oggetto dell’intervento di repressione dell’abusivismo edilizio effettuato dall’Amministrazione. È stata prospettata anche l’illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata a carico della -OMISSIS- per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, nonostante la stessa fosse da ritenersi come detto estranea ai fatti di causa. Con il secondo motivo è stato domandato l’annullamento dell’atto impugnato da considerare illegittimo in via derivata per la descrizione generica del bene oggetto di acquisizione al patrimonio comunale contenuta nel verbale di accertamento d’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione della Polizia Municipale di Palermo;
riportata pari passu anche nel successivo provvedimento ablatorio;
nonché per l’ulteriore profilo d’illegittimità di questo secondo atto attinente la mancata specificazione da parte dell’Amministrazione della zona urbanistica, in cui si trovano i beni acquisiti e la descrizione superficiale delle loro pertinenze urbanistiche. Infine, mercé il terzo motivo di gravame, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione (propedeutica all’atto di acquisizione al patrimonio comunale) sotto plurimi e concorrenti profili. In ordine ai manufatti abusivi realizzati nella particella catastale n. -OMISSIS- è stato osservato che a causa della descrizione approssimativa dei medesimi non è possibile evincere dal suddetto provvedimento la reale natura di struttura precaria, facilmente amovibile dell’abuso edilizio realizzato, tale da non portare ad un aumento di volumetria urbanisticamente rilevante. Da ciò è derivato un vizio dell’ agere dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto fare applicazione (in considerazione delle peculiarità dei manufatti appena descritte) di quanto disposto dalla legge reg. Sicilia n. 4/2003, che esclude la necessità del titolo edilizio per la realizzazione di opere del genere in discorso;
nonché considerarne la reale natura di semplici volumi tecnici, irrilevanti dal punto di vista urbanistico. Sotto altro e concorrente profilo è stato dedotto che l’insufficiente descrizione dei manufatti abusivi ha avuto un’incidenza sulla pedissequa ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, la quale ha disposto l’ablazione in favore del Comune di Palermo dell’intera particella catastale n. -OMISSIS-, dando per presupposto che l’area in questione fosse da considerare il sedime del manufatto abusivo oggetto dell’ingiunzione di demolizione;
eludendo così i doveri di motivazione previsti dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 sul punto dell’individuazione del bene da acquisire al patrimonio comunale.

4) Il Collegio ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni prima di esporre le ragioni del rigetto del ricorso. È stata versata in atti la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata dalla Sezione II civile del Tribunale di Palermo, con cui è stata sciolta la comunione ereditaria del defunto -OMISSIS-, di cui facevano parte anche gli odierni ricorrenti-OMISSIS- e-OMISSIS-;
sentenza che ha attribuito in proprietà esclusiva al-OMISSIS--OMISSIS- la particella n. -OMISSIS- di cui ampiamente sopra. Trattandosi di un bene acquisito successivamente al matrimonio per effetto di successione ereditaria, la suddetta particella n. -OMISSIS- non fa parte della comunione dei beni (ai sensi di quanto disposto dall’art. 179, comma I, lett. b), c.c.) in essere tra-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-. Inoltre l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Palermo è stata notificata validamente sia a-OMISSIS--OMISSIS- (come da lui stesso prospettato in ricorso) che a -OMISSIS- (come attestato dalla copia notificatale della suddetta ordinanza in data -OMISSIS- anch’essa agli atti) e mai impugnata. Di talché la stessa ha acquisito ormai l’efficacia peculiare degli atti definitivi. Infine l’acquisizione al patrimonio del Comune è stata disposta soltanto in relazione alla particella n. -OMISSIS-, con il provvedimento di cui è stato chiesto l’annullamento a questo Tribunale;
provvedimento nel quale si legge testualmente “le opere edili abusivamente realizzate ed accertate consistono in una tettoia di mq 30 circa…ed in un manufatto di mq 4 circa…dunque, la complessiva superficie utile degli abusi è pari a mq 34 circa, con una volumetria fuori terra relativa al solo manufatto pari a mc 12 circa ricadenti nella particella -OMISSIS-…in relazione alla consistenza delle opere abusive sanzionate con il predetto provvedimento di ingiunzione a demolire, l’area da acquisire – sita in via-OMISSIS--OMISSIS-, catastalmente identificata nella particella -OMISSIS- come sopra identificata, estesa mq 213 – è inferiore a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (atteso che per realizzare 12 mc con una densità fondiaria di 0,02 mc/mq occorrerebbe un’area estesa 600 mq), nonché inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. Premesso quanto sopra il primo motivo di ricorso è infondato sotto ogni profilo. Invero nessun rilievo può essere attribuito al fatto che l’ordinanza di demolizione e la successiva acquisizione al patrimonio comunale non siano stati notificati ai coniugi (in regime di comunione legale) di due degli odierni ricorrenti, dal momento che i beni oggetto di tali provvedimenti provengono da una successione ereditaria e restano per questa ragione in proprietà esclusiva dell’erede assegnatario anche se attribuiti a quest’ultimo dopo il matrimonio. Priva di pregio è anche ulteriore doglianza fatta valere con il primo motivo attinente all’irrogazione della sanzione pecuniaria (prevista dal comma 4 bis dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001) anche a carico della terza ricorrente, signora -OMISSIS-. La sanzione in discorso è diretta a punire il destinatario di un’ordinanza di demolizione, il quale non abbia ottemperato all’ordine di rimuovere il manufatto abusivo entro i termini di legge. Come precisato poc’anzi la -OMISSIS- non ha impugnato l’ordinanza di demolizione che le era stata notificata in relazione agli abusi edilizi presenti nella particella -OMISSIS-, nonostante fosse proprio quella la sede in cui far valere la sua estraneità ai suddetti abusi. Di talché ogni doglianza sul punto è da ritenere ormai tardiva. Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo di ricorso. Contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti negli atti gravati, è chiaramente indicata la zona edilizia (E1 Parti di territorio prevalentemente pianeggianti caratterizzate da colture agricole) ove si trovano le particelle oggetto del giudizio. Inoltre i beni ablati risultano sufficientemente individuati. Infatti i manufatti abusivi sono stati descritti in tutti i dettagli, compresa l’estensione dell’area di sedime. Anche l’area ulteriore oggetto di acquisizione è ben descritta, avendo avuto cura il Comune d’indicarne l’estensione precisa, pari a mq 213,00. Quanto al terzo ed ultimo motivo di ricorso da un canto tale motivo introduce delle doglianze anch’esse tardive (pertinenti il titolo edilizio dei manufatti da demolire) che andavano fatte valere impugnando l’ingiunzione di demolizione. Dall’altro trascura di considerare la puntuale esplicitazione del criterio (nonché del suo processo di applicazione) seguito dall’Amministrazione per stimare l’estensione dell’area diversa dal sedime da acquisire al patrimonio comunale. Sul punto il Collegio si limita ad osservare che è ormai consolidato in giurisprudenza l’indirizzo interpretativo secondo il quale è sufficientemente motivata l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, che indichi le modalità di calcolo dell’area ablata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 07/07/2020, n. 7771).

5) Nonostante il rigetto del ricorso il Collegio non dispone nulla sulle spese di lite in ragione della natura esclusivamente documentale del giudizio.

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