TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-03-09, n. 201703331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-03-09, n. 201703331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703331
Data del deposito : 9 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2017

N. 03331/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04826/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4826 del 2003, proposto da:
Azienda Agricola Ruzza Vanel e Gloriano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M A, A T , con domicilio eletto presso A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;

contro

Regione Veneto e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato per l’Agricoltura di Rovigo – regione Veneto, prot. 03035 del 27/2/2003 ad oggetto: Quote latte Legge n. 118/1999. Prelievo supplementare per il periodo 1997/1998. Intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 1, c. 15, L. n. 118/1999”;

nonché

per il risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Nell’odierno giudizio, l’azienda agricola in epigrafe impugna il provvedimento con il quale la Regione Veneto le ha ingiunto di corrispondere quanto meglio ivi calcolato a titolo di prelievo supplementare e relative sanzioni, in relazione alla disciplina delle c.d. “quote latte” di cui alla legge 118/1999 vigente al momento di emanazione dell’atto.

Ne deduce l’illegittimità per articolate ragioni in diritto.

All’udienza del 21 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che la presente controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 1 giugno 2016, n. 2337 ha chiarito che “Il termine "applicazione", che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. - il quale devolve alla sua cognizione "le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" - ha un significato ampio, che consente di ritenere inequivoca la volontà del legislatore di riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, anche quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, esclusa soltanto la fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento”

La questione dedotta in giudizio afferisce alla fase di riscossione delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare e rientra, pertanto, tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi la risalenza del gravame atteso che la giurisdizione deve sussistere al momento in cui il giudice esercita la potestas iudicandi.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Parte ricorrente contesta la competenza ed il potere della Regione Veneto ad intimare il pagamento delle somme a titolo di prelievo supplementare e relative sanzioni.

Sennonché, la competenza della Regione ed il connesso potere ingiuntivo risiedono nelle norme che, ratione temporis, disciplinavano la materia de qua.

L’art. 1, c. 15 della L. n. 118/1999 così recitava: “Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore”.

Il D.L. 4 febbraio 2000, n. 8 (recante “Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 aprile 2000, n. 79 (successivamente abrogato dal comma 47 dell'art. 10 del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, ma al tempo vigente), nell’integrare la precedente normativa, aveva istituito un sistema di recupero delle somme basato su presupposti e competenze attribuite alle Regioni e Province autonome: sistema poi mutato solo seguito dell’entrata in vigore del D.L. 10 febbraio 2009, nr. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, nr. 33 - ratione temporis non pertinente alla fattispecie in esame - con il quale è stata innovata ed integrata la precedente disciplina, istituendosi un sistema di recupero basato su presupposti e competenze diverse, non più incardinate in capo alle Regioni, bensì previsivo (art. 8 ter) del Registro Nazionale dei Debiti presso l’Agea nel quale iscrivere le somme dovute a titolo di prelievo supplementare e di incarico per la stessa Agea di intimarne il pagamento ai produttori al fine di procedere al recupero in caso di mancato pagamento o mancata adesione alle procedure di rateizzazione previste.

Pertanto, all’epoca di adozione del divisato atto di intimazione di pagamento era sussistente la competenza della Regione in merito alle attività di recupero degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare, con relative sanzioni, il cui conteggio, con pedissequa richiesta di pagamento rimasta infruttuosa, era stato già effettuato, formalizzato e notificato alle aziende da parte di AIMA (come nella presente fattispecie).

Soltanto con l’art. 8 ter del D.L. 5/2009, in vigore dal 12 aprile 2009, è stato infatti istituito il Registro nazionale dei debiti presso l’Agea: presso tale registro, sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalla Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Queste ultime, ad integrazione della procedura di cui all’art. 1, comma 9, del D.L. 49/2003, conv. in L. 119/2003, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte mediante i servizi SIAN e tale iscrizione “equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero” (comma 4 disp.cit.).

Ne consegue, che soltanto a far data dal 2009 è mutato il sistema di riscossione delle somme.

Poiché l’intimazione di pagamento risale al 27 febbraio 2003 (prima dell’entrata in vigore del D.L.. 28 marzo 2003, n. 49), la divisata procedura s’appalesa legittima.

Le restanti censure, con le quali parte ricorrente revoca in dubbio la legittimità dei presupposti fondanti l’azione di riscossione sono tutte destituite di giuridico fondamento.

L’atto di intimazione è congruamente motivato, in quanto esplicita le ragioni fondanti la pretesa creditoria ed i suoi presupposti.

Tutte le doglianze rivolte avverso la legittimità del prelievo supplementare sono state, invece, diffusamente, ampiamente ed articolatamente approfondite dalla Sezione con esiti di rigetto.

Ed invero, le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici pronunce (7 gennaio 2013, n. 75;
29 maggio 2012, n. 4864;
6 luglio 2011, n. 5975;
12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224;
ed ancora, Tar lazio, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, n. 5975/2011, n. 6184/2011, n. 3805/2012, n. 4426/2012, n. 4718/2012, 4786/2012, 4866/2012;
C.d.S. sez. V, n. 3804/2005;
C.d.S. sez. III, n. 3665/2012 nonché tutte le decisioni rese dalla Sezione nelle udienze celebrate nel 2013, 2014, 2015 e 2016).

In particolare, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze 8 novembre 2013, n. 5322, nel respingere l’appello proposto per la riforma della sentenza di questa Sezione n. 4784 del 2012, ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.

Il giudice amministrativo di ultima istanza ha anche posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacchè le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.

Il Supremo Consesso della magistratura amministrativa ha poi specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.

Più in generale, trattandosi come detto di questioni analoghe già affrontate dalla Sezione, il Collegio non ha motivi per cui discostarsi dalla considerazioni e conclusioni rassegnate nei numerosi precedenti e, pertanto, si riporta integralmente alle argomentazioni ivi contenute a motivo di rigetto di ogni profilo di censura dedotto in ricorso.

Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno svolgere le seguenti, ulteriori considerazioni al fine di rendere una pronuncia più esaustiva sulle questioni afferenti la materia dei prelievi supplementari:

- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;

- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;

- è onere delle aziende fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;

- anche per le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è onere delle aziende fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali;

-la rettifica dei quantitativi di riferimento individuali nonché il ricalcolo dei prelievi supplementari dovuti dai produttori in esubero, è stata ritenuta legittima, dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, anche dopo il termine di scadenza di ciascuna campagna lattiera (v. Tar Lazio, II ter n. 10584/2010;
n. 5975/2011;
sentenza 25 marzo 2004 C-480 della C.G.C.E.;
Corte Cost. sentenza n. 272/2005);

-l’affidamento riposto nel mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto non è meritevole di tutela siccome fondato su presupposti illegittimi rispetto alla fonte comunitaria, strumentali, invero, alla produzione di latte senza limiti nel tempo;

-la questione relativa alla attendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera è stata affrontata in più occasioni dalla Sezione con le sentenze - tra le tante - sopra citate (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016), con conseguente giudizio di infondatezza di tali censure dal quale il Collego non ravvede motivi per cui discostarsene;

-in particolare, i dati sulla produzione e sulla commercializzazione sono assistiti da una procedura caratterizzata dalla rilevazione incrociata delle informazioni relative a livello di produzione dei singoli produttori il cui esito è sottoposto al contraddittorio con l’interessato: circostanza, questa, che fa ragione anche sulla correttezza degli accertamenti in ordine ai medesimi dati utilizzati da AIMA;

- con l'art. 1 del D.L. 15 giugno 1998, n. 182 è stata abrogata la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, della legge n. 5 del 1998 secondo cui i modelli L1 (contenenti, tra l'altro, i dati della produzione lattiera delle singole aziende), compilati in maniera non conforme a quanto ivi previsto, avrebbero dovuto essere considerati "irricevibili" da parte degli organismi competenti;

-riguardo la correttezza dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo nazionale (elemento desunto dallo studio complessivo della materia affrontato dalla Sezione nei numerosi precedenti), il quantitativo nazionale garantito per la campagna 2000/2001 (ton. relative alle consegne ed alle vendite dirette da prendere a riferimento) è stato determinato tenendo conto delle istanza di mobilità di quote definitive valide dalla campagna 2000/2001 (v. tabella b dell’allegato al Regolamento CE n. 603 del 2001): ebbene, posto che ai sensi dell’art. 4, c. 2 del Reg. CE n. 1392 del 2001, per il calcolo del prelievo deve essere considerato il quantitativo maggiore tra il consegnato ed il rettificato, il valore di riferimento è quello relativo alla campagna 20000/2001 che, al momento della compensazione, era pari a 10.473.679 ton. (quantitativo consegnato non rettificato);
e poiché l’esubero nazionale su cui calcolare il prelievo è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito, corretto con le istanze di mobilità temporanee approvate e comunicate dalle Regioni, e il Quantitativo prodotto, l’Amministrazione resistente correttamente ha determinato l’esubero nazionale per la campagna 20000/2001 in ton. 378.803 (esubero nazionale consegne) da cui è derivato l’ammontare del prelievo nazionale;

-in base al Reg. CE n. 3950 del 1992, lo Stato membro ha la facoltà e non l’obbligo di procedere sia alla ripartizione delle quote non utilizzate prima di chiedere il versamento del prelievo che ad una restituzione del prelievo in eccesso, mentre ha in obbligo di ripartire il prelievo tra i produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale;
pertanto, come anche evidenziato dalla difesa erariale, lo Stato può riscuotere per intero il prelievo dovuto dai singoli produttori anche attraverso l’obbligo di trattenuta in capo agli acquirenti, per poi restituire ai produttori, in tutto o in parte, le somme eccedenti il prelievo dovuto alla UE;

-la legittimità costituzionale della rideterminazione delle quote latte da parte di AIMA non è, peraltro, contestabile alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con decisione n. 272 del 7 luglio 2005, i cui principi appaiono applicabili anche con riguardo alla presente fattispecie;
sul punto la Sezione, con sentenza 6 luglio 2011, n. 5975, ha anche svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI ed al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995;

-la questione relativa alla attendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera è stata affrontata in più occasioni dalla Sezione con le sentenze - tra le tante - sopra citate (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016), con conseguente giudizio di infondatezza di tali censure dal quale il Collego non ravvede motivi per cui discostarsene;
in particolare, i dati sulla produzione e sulla commercializzazione sono assistiti da una procedura caratterizzata dalla rilevazione incrociata delle informazioni relative a livello di produzione dei singoli produttori;

-in ordine al taglio della quota B), la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che solo la diminuzione del quantitativo di latte imputabile alla quota A) deve essere adeguatamente giustificata (C.d.S., sez. VI, n. 3847/2009;
Tar Lazio, sez. II ter, n. 6184/2011);

-il sistema della compensazione basato sull’applicazione di un prelievo a prescindere dalla prova della effettiva produzione lattiera, non è stato ritenuto arbitrario dalla giurisprudenza amministrativa sul presupposto che si tratta di una forma di prelievo scelta dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua discrezionalità politica (cfr C.d.S., sez. III, n. 4428/2013);
il prelievo supplementare – come precisato anche dalla C.G.U.E. - non rappresenta, infatti, una sanzione bensì costituisce una restrizione che origina da precise regole di dinamica politica dei mercati;
ebbene, essendo stati accertati numerosissimi errori con riferimento ai QRI originariamente attribuiti dalle autorità italiane, si è resa necessaria la rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore, ed al conseguente ricalcolo che ha generato i prelievi supplementari: il regime introdotto dal legislatore nazionale non s’appalesa, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario né può fondare un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di un QRI inesatto;

-in merito all'assenza di contrasto con la disciplina comunitaria delle modalità dettate dall'art. 1 del D.L. n. 43 del 1999, convertito nella legge n. 118 del 1999, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, privilegiando talune categorie di produttori, il Consiglio di Stato si è pronunziato con decisioni della Sezione VI, n. 2491 del 27 aprile 2011 e n. 3978 del 4 luglio 2011 nonché della Sezione III, 21 giugno 2012, n. 3665 dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa regioni per doversi discostare;
le medesime argomentazioni valgono con riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 1, L. n. 79/2000;

-tutti i rilievi di carattere formale sono stati dichiarati infondati con costanti pronunce della sezione e dal giudice d’appello (v. per tutte, n. 5975/2011 e C.d.S., sez. V, n. 3804/2005).

In conclusione, tutte le censure dedotte sono infondate.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso impugnatorio va respinto.

Conseguentemente, va respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza di danno ingiusto.

La manata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese processuali.

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