TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-11, n. 202000026
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Pubblicato il 11/01/2020
N. 00026/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00983/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 1999, proposto da
G.L., rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determina del direttore generale -OMISSIS- -OMISSIS- e del presupposto parere del -OMISSIS-, adottato -OMISSIS- sulla -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente dell’Azienda Sanitaria -OMISSIS-, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il direttore generale dell’ASL, recependo il parere del -OMISSIS-, ha ritenuto di non riconoscere, ai fini dell’equo indennizzo, la dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: -OMISSIS- (che alla -OMISSIS- è stata diagnosticata-OMISSIS- dalla Commissione Medica operante presso -OMISSIS-). Viene impugnato anche il presupposto parere del C.P.P.O., il quale ha ritenuto non sussistente il nesso di causalità fra il servizio prestato dalla ricorrente e la suddetta infermità, rilevando che “ ….gli eventi di servizio reso in condizioni normali, -OMISSIS-, non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausa/i determinanti ed efficienti, sulla insorgenza o decorso della infermità stessa… ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione di legge da parte del C.P.P.O. e dell'Azienda -OMISSIS-, nei provvedimenti impugnati, in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990, anche come specificato nell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 349/1994. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, dell'illogicità e della carenza di istruttoria nelle singole argomentazioni valutative.
2. -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Va premesso che parte ricorrente adduce a sostegno delle proprie argomentazioni massime giurisprudenziali che nel corso degli anni sono state superate da orientamenti diversi e, a parere del Collegio, più aderenti al dato normativo (nella specie il DPR n. 349/1994).
Recentissime sentenze del Consiglio di Stato affermano ad esempio che “ ….l’amministrazione richiedente il parere [del C.P.P.O.] è tenuta a fornire la motivazione della propria decisione solamente nel caso in cui intenda discostarsene, laddove, invece, si limita a concludere il procedimento nel senso del parere ove lo condivida…. “ oppure che “ ….nel procedimento per la concessione dell’equo indennizzo è il primo [ossia il C.P.P.O.] l’organo dotato della competenza tecnica di sintesi di tutti i pareri e le valutazioni espresse nelle precedenti fasi procedimentali (…), ai fini della riconduzione a causa di servizio della infermità accertata… “ (Sez. V, n. 372/2019 e altre decisioni ivi richiamate). Tali argomenti si rinvengono anche in recenti pronunce di primo grado ( ex multis , TAR Sicilia, Catania, n. 730/2018).
Peraltro già negli anni immediatamente successivi alla proposizione del presente ricorso la giurisprudenza era pervenuta alla conclusione per cui “ ….le nuove disposizioni [ossia il D.P.R. n. 349/1994] riconfermino, in primo luogo, la distinzione e la autonomia dei due procedimenti rispettivamente conducenti l'uno al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio e l'altro alla concessione di equo indennizzo. Anche se un necessario punto di intersecazione di fatto è rappresentato dalla circostanza per cui il parere negativo del C.P.P.O. sulla richiesta concessione di equo indennizzo non può non presupporre una valutazione di non dipendenza da fatti di servizio della infermità in ragione della quale è chiesto l'equo indennizzo (e pur essendo stata detta dipendenza già riconosciuta - in sede di relativo proprio procedimento - dalla Commissione medico ospedaliera). La distinzione e la autonomia dei due procedimenti importa … che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente, non dispone ope legis nel procedimento preordinato alla liquidazione dell'equo indennizzo di due pareri tecnici cui attingere ai fini della determinazione da assumere e fra i quali in ipotesi scegliere, motivatamente, ove di segno opposto. Infatti, mentre la Commissione medico ospedaliera è l'unico organo tecnico legittimato all'accertamento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata dal dipendente nel procedimento valutativo della pretesa del dipendente alla concessione dell'equo indennizzo il parere reso dalla Commissione costituisce solo un elemento di conoscenza e di giudizio del quale il C.P.P.O., che è l'unico organo tecnico legittimato ad intervenire nella relativa procedura, deve tener conto unitamente agli altri elementi forniti dall'Amministrazione o dall'istruttoria. Si vuole cioè intendere che la richiamata autonomia e distinzione dei due procedimenti conducenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla concessione di equo indennizzo comporta, da una parte, la definitività del riconoscimento (ove ovviamente l'Amministrazione abbia fatto proprio il parere favorevole espresso dalla competente Commissione) per quelli che sono gli effetti propri e diretti del disposto riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, dall'altra, che ai fini dell'equo indennizzo l'intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è mero elemento di valutazione di cui il C.P.P.O. deve tener conto, senza che le eventuali diverse e contrastanti valutazioni tecnico-sanitarie rese dalla C.M.O. e dal C.P.P.O. possano essere messe sullo stesso piano. In sede di concessione dell'equo indennizzo, cioè, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente ha come solo ed esclusivo punto di riferimento tecnico il parere reso dal C.P.P.O., il quale, a sua volta, avrà tenuto conto dell'avviso espresso dalla C.M.O. sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Il delineato sistema fa sicuramente assurgere il parere reso dal C.P.P.O. a snodo centrale del procedimento per la concessione dell'equo indennizzo, pur essendone ribadita la non vincolatività ai fini della decisione finale. Questa, infatti spetta sempre e comunque all'Amministrazione….. le disposizioni pongono a carico dell'Amministrazione, in sede di adozione del provvedimento finale sulla domanda del dipendente di concessione dell'equo indennizzo, un generale obbligo di motivazione, quale che sia la direzione assunta ed un più puntuale obbligo di esternazione delle specifiche ragioni che conducono l'Amministrazione a discostarsi dal parere appunto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione vada in contrario avviso al C.P.P.O. Ben si intende la ratio della previsione di un differente "spessore" della motivazione del provvedimento finale nelle due segnalate ipotesi. Ove l'Amministrazione faccia proprio il parere del C.P.P.O., cioè dell'unico organo tecnico legittimato ad esprimere il proprio giudizio nella procedura che qui interessa, è sufficiente ad integrare la richiesta motivazione del provvedimento l'espresso ed inequivoco richiamo al parere reso dal C.P.P.O., non avendo l'Amministrazione particolari ragioni per contrastare il giudizio tecnico contenuto nel parere. Non avrebbe cioè senso alcuno richiedere, a supporto motivazionale della decisione finale dell'Amministrazione, che questa ripeta le ragioni di carattere scientifico e medico che hanno condotto il C.P.P.O. ad esprimere un determinato parere cui l'Amministrazione intende uniformarsi, né potrebbe peraltro aggiungerne di ulteriori, non avendone la competenza. E non è tenuta, nell'aderire al parere reso dal C.P.P.O., a segnalare le ragioni di detta scelta per il solo fatto che, in sede di diverso e distinto procedimento, altro organo tecnico abbia riconosciuto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Ciò in quanto, attesa l'esclusività di intervento del solo C.P.P.O. nel procedimento per la concessione dell'equo indennizzo, l'Amministrazione non può e non deve farsi carico di un formale contrasto tra i due organi, poiché la loro espressione è riconducibile a due diversi ambiti, spettando invece al C.P.P.O. di tenere conto, quale elemento di scienza e di conoscenza, del giudizio espresso dalla C.M.O…. ” (TAR Calabria, Catanzaro, n. 2788/2002).