TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-12-01, n. 202107713
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Pubblicato il 01/12/2021
N. 07713/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05156/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5156 del 2019, proposto da
G I, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, n. 6470/2016 del 16.09.2016, n. 11570/2015 R.G., notificata in forma esecutiva il 30.07-16.08/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto del 25.5.2015 la odierna ricorrente, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie della Provincia di Napoli e di essere stata dipendente del Ministero della Istruzione per effetto di una pluralità di contratti a termine intercorsi continuativamente dal 4.9.2008 alla data di deposito del ricorso, agiva nei confronti del resistente Ministero chiedendo di accertare e dichiarare la illegittima utilizzazione e/o reiterazione dei contratti a termine.
1.1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6470/2016 del 16.09.2016, accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente, così in particolare statuendo:
- “ dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corrispondere le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio oltre gli interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo ”, chiarendosi che “ alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali ” con la corresponsione delle “ differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio oltre gli interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo ”.
1.2. Ad onta della notifica, in data 30.7-16.8/2018, della sentenza munita della formula esecutiva, l’Amministrazione resistente non prestava ottemperanza alle statuizioni colà contenute.
1.3. Stante il perdurante inadempimento della Amministrazione, la ricorrente ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui si insta affinchè questo TAR condanni essa Amministrazione al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza, oltre al pagamento di una “ penalità di mora ” ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con nomina sin d’ora di un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di sua ulteriore inerzia.
1.4. Rileva la ricorrente, in particolare, la ammissibilità della domanda di esecuzione del giudicato, posto “ che l’amministrazione resistente potrà (e dovrà) eseguire la sentenza oggetto del presente procedimento tramite un semplice calcolo matematico, applicando i criteri già determinati nella sentenza stessa, ovvero applicando alla ricorrente le tabelle contenute nel Contratto Collettivo in relazione gli anni scolastici oggetto del giudizio, ossia quelli a far data dal 4.09.2008 ”.
2. La pretesa fatta valere va accolta.
2.1. Va, anzitutto, rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, a tenore del quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo di tempo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
2.2. Tanto premesso, va evidenziata la fondatezza della pretesa vantata, atteso che:
- siccome reiteratamente affermato in subiecta materia , in sede di ottemperanza di sentenze definitive del Giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l'esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un'operazione meramente matematica, essendo in caso contrario inammissibile la domanda di ottemperanza d'una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico, in quanto è sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo;
- nella fattispecie che ne occupa, la effettiva misura del quantum debeatur è effettivamente suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni di calcolo, integralmente poggianti sul complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione della pronuncia;
- l’amministrazione resistente potrà (e dovrà) eseguire la sentenza oggetto del presente procedimento tramite un semplice calcolo matematico, applicando i criteri già determinati nella sentenza stessa, procedendo in tal guisa a corrispondere le differenze retributive maturate dalla ricorrente, in ragione della relativa anzianità di servizio, applicando le tabelle contenute nel Contratto Collettivo, a far data dalla stipulazione del primigenio contratto (4.9.2008);
- le deduzioni svolte dalla ricorrente non risultano contestate dalla resistente Amministrazione, solo formalmente costituitasi nel presente giudizio.
2.3. Ritenuto quindi:
a) che debba ordinarsi all’amministrazione di procedere al pagamento di quanto dovuto a parte ricorrente, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione;
b) che vada accolta la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento di una penalità di mora;la penalità – in conformità all’orientamento di questo TAR – è quindi fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta;essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
2.4. Per il caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza è, sin d’ora, nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione del titolo giudiziale indicato e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento, entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.