TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2017-05-04, n. 201705234

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2017-05-04, n. 201705234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705234
Data del deposito : 4 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2017

N. 05234/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14273/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14273 del 2014, proposto da:
V A, rappresentata e difesa dagli avvocati F S C.F. STLFNC66C02G273O, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, G L M R C.F. LMLGRL86M23G273S, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Antonio Stoppani, 1;Abbiati Isabella, Alaimo Giulia, Alamia Ylenia, Ali Samir, Amato Claudia, Amendolia Beatrice, Amoroso Elena, Anania Ilaria, Angelino Domenico, Angrisani Umberto Maria, Apuzzo Delia, Arcangelo Piermassimo, Astorino Andrea, Bagli'Federica, Barilla' Giovanna Denise, Barillari Maria Paola, Bellarosa Carlo, Bersano Giorgia, Bono Maddalena, Bonvissuto Chiara, Borgese Cristina, Bosio Alberto, Bottazzi Silvia, Brogna Maria Rosa, Califano Chiara, Campisi Giovanni, Candela Maria Michela, Capasso Sabrina, Capalbo Anna, Cassiano Francesco, Castaldi Sara, Castelli Michele, Catanzaro Martina, Cavaleri Chiara, Ceriello Arianna, Cesari Alessandra, Cherchi Simona, Cherubino Alessia, Cipriani Giulia, Colaiori Francesca, Combusti Sara, Compagnato Ramona, Corbo Federica, Corcella Giulia, Costa Dalila, Criscuolo Mariacristina, Cristiano Mario, D'Alessandro Alessia, D'Amato Alessia Tony, Dargahi Sara, De Meis Lorenzo, De Stradis Francesca, Della Rosa Giampiero, Di Cesare Ilaria, Di Lernia Sara, Di Marzio Benedetta, Di Poce Alessia, Di Spirito Maria, Di Stefano Antonio, Donato Vincenzo, Estrada Xochitl Janet, Fabbrini Edoardo, Faiferri Riccardo, Fantini Nicole, Farina Alessia, Feleppa Annalisa, Ferrera Elisitea, Ferretti Giulia, Ferro Giada Giuseppina, Fico Aurora, Fiemazzo Matteo, Fiore Michele, Flagiello Teresa Maria, Fontanelli Niccolo', Foti Roberta, Gaetano Valeria, Gaglio Cristina, Gamalero Marta, Garato Francesca, Gennari Franscesco, Gilotta Carla, Grandini Luigi, Grillo Mariassunta, Grillo Sofia, Guercio Sonia, Humaidan Kais Iben Rajab Mustafa, Iaconetta Gianmarco, Ilardo Augusta, Italia Antonio, Kette Stefano, La Mantia Giulia, La Pegna Giuseppe, La Spina Elisa Maria Federica, Lanzafame Gio', Lazzara Noemi, Lazzaro Placido Maurizio, Le Donne Federica, Lecca Mara, Leone Silvana, Licciardello Lorenzo, Lizzani Massimiliano, Lunetta Filippo, Lupo Giulia, Maberti Mattia Maria, Maccarone Raffaella, Macchione Greta, Maggini Alessandra Maria, Magliocca Alessandra, Maier Isabella, Maio Chiara, Manca Benedetta, Mancini Fabiana, Mancuso Gaetano, Mancuso Melany, Manna Arianna, Manzone Elvira, Marone Laura, Marotta Bruno, Massimino Alice, Mastrangeli Marta, Mattei Monica, Mazza Chiara, Mazza Giulia, Mistretta Greta, Moccia Federica, Mocerino Rossella, Monaco Emanuela, Mone Carmine, Mongiovi'Sara, Monteleone Pasquale Ranieri, Morana Micol, Morina Lucia, Mortellaro Danilo, Mosconi Cristina, Mure'Giovanna, Musella Antonia, Napoli Laura, Napolitano Federica, Nasr Omar Magdy Mohamed, Nofrini Camilla, Noto Gabriele, Olagnero Jacopo Maria, Olivieri Andrea, Olivieri Antonella, Olivieri Mariagrazia, Orlando Matteo, Orlando Rossella Pia, Pacinico Marta, Palmieri Liliana, Papagni Luana, Pasteris Andrea, Patti Alfio Emanuele Maria, Pendino Alessandra, Picazio Andrea, Picciolo Marzia, Piccione Simonetta, Piemonte Valentina, Pileri Matteo, Pilla Flaviano, Pisani Alexandra, Ponticelli Maria Caterina, Pricoco Grazia Ornella, Proto Teresa Agnese Emanuela, Puccio Anthony, Pumpo Liberato, Pungitore Ylenia, Rabuazzo Giuseppe Pietro, Ramondetta Federica, Renzo Monica, Rescigno Federico, Ricciolino Luca, Rizzo Antonino, Rocchi Claudia, Romeo Camilla, Runza Concetta, Russo Michele, Sabbatini Giorgio, Sacco Claudia, Salomone Luca, Santagati Alessia Lucia, Sardina Fulvio, Sartori Pietro, Schiano Marica Erminia, Sciortino Elisabetta Marzia, Sciuto Valentina, Sciuto Veronica, Scuderi Elisa Giusy, Semprini Elisa, Sepe Rossella, Serafini Myriam, Settecase Miriam, Siena Valentina, Silvestris Teresa, Staiano Anna, Sutera Alessio, Temperino Vincenzo, Todaro Antonio, Tropea Chiara, Vagni Marica, Vescio Fabiana, Vetrano Enrica, Dongiglio Francesca, Zanotti Francesca, Moracchiato Alexia, rappresentati e difesi dagli avvocati F S C.F. STLFNC66C02G273O, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, G L M R C.F. LMLGRL86M23G273S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Antonio Stoppani, 1;
I M, rappresentato e difeso dagli avvocati G L M R C.F. LMLGRL86M23G273S, F S C.F. STLFNC66C02G273O, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, con domicilio eletto presso F S in Roma, via Antonio Stoppani, 1;
M A, M A, rappresentati e difesi dagli avvocati S F C.F. FLLSMN85R68G273D, G L M R C.F. LMLGRL86M23G273S, F S C.F. STLFNC66C02G273O, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, con domicilio eletto presso F S in Roma, via Antonio Stoppani, 1;
P G, S A M F, T C, rappresentati e difesi dagli avvocati F L C.F. LNEFNC80E28D976S, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, G L M R C.F. LMLGRL86M23G273S, F S C.F. STLFNC66C02G273O, con domicilio eletto presso F S in Roma, via Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, Universita' degli Studi di Perugia, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Bari, Universita' degli Studi di Torino, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Pavia, Universita' degli Studi dell'Aquila, Universita' degli Studi di Bologna, Universita' degli Studi di Foggia, Universita' degli Studi dell'Insubria, Universita' degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi di Ferrara, Universita' degli Studi di Firenze, Universita' degli Studi di Genova, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Milano-Statale, Universita' degli Studi di Siena, Universita' degli Studi di Napoli, Universita' degli Studi di Verona, Universita' degli Studi delle Marche, Universita' degli Studi del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Universita' degli Studi di Padova, Universita' degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della violazione del principio dell'anonimato e del conseguente diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria dentaria, aa 2014/2015 nonchè per il risarcimento dei danni e per la condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’ammissione in sovrannumero al corso di laurea nonché al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa dalla quale è discesa la mancata immatricolazione degli odierni ricorrenti, con interessi e rivalutazione come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii e di Universita' degli Studi di Catania e di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi di Perugia e di Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Messina e di Universita' degli Studi di Bari e di Universita' degli Studi di Torino e di Universita' degli Studi di Palermo e di Universita' degli Studi di Pavia e di Universita' degli Studi dell'Aquila e di Universita' degli Studi di Bologna e di Universita' degli Studi di Foggia e di Universita' degli Studi dell'Insubria e di Universita' degli Studi di Cagliari e di Universita' degli Studi di Ferrara e di Universita' degli Studi di Firenze e di Universita' degli Studi di Genova e di Universita' degli Studi di Sassari e di Universita' degli Studi di Brescia e di Universita' degli Studi di Salerno e di Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Universita' degli Studi di Parma e di Universita' degli Studi di Milano-Statale e di Universita' degli Studi di Siena e di Universita' degli Studi di Napoli e di Universita' degli Studi di Verona e di Universita' degli Studi delle Marche e di Universita' degli Studi del Piemonte Orientale e di Universita' degli Studi di Trieste e di Universita' degli Studi di Milano-Bicocca e di Universita' degli Studi di Padova e di Universita' degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La presente decisione viene emanata nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Tanto premesso, il ricorso va respinto.

Ed invero, con ordinanza 00928/2017 il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, riservata la decisione e riportata in camera di consiglio, alla camera di consiglio del 15 dicembre 2016 ha rilevato profili di irricevibilità in ordine alla tardività del ricorso e profili di inammissibilità dello stesso, volto al mero accertamento della violazione dell’anonimato e al risarcimento dei danni, invitando parte ricorrente a presentare memoria ex art.73 c.p.a.

Con memoria depositata in data 13 febbraio 2017, parte ricorrente ha evidenziato che il ricorso in epigrafe, in realtà non è volto all’annullamento della procedura concorsuale di cu trattasi, ma al risarcimento del danno in forma specifica ex art.30 c.p.a. o in subordine, la condanna al risarcimento per equivalente, con conseguente assoggettamento della domanda al termine decadenziale di 120 giorni decorrente “ dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo” .

Pertanto, la notifica del ricorso – avvenuta a mezzo PEC in data 24 ottobre 2014 - dovrebbe ritenersi tempestiva in relazione alla data di pubblicazione della graduatoria di merito, dalla quale i ricorrenti sono stati esclusi in relazione al punteggio riportato, pubblicata in data 12 maggio 2014, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 54, comma 2, c.p.c.

Nel merito, argomentano i ricorrenti che per effetto di non meglio precisate decisioni di annullamento della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, pronunziate in separati giudizi, conseguirebbe il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno in forma specifica, consistente nell'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti al corso di laurea in medicina ed odontoiatria A.A. 2014/2015, o in subordine per equivalente, valutando il ristoro economico pari ad almeno € 10.000 per ciascun ricorrente, più rivalutazione ed interessi legali nel tempo maturati (Consiglio di Stato, sentenza n. 02935/2014).

La domanda deve essere respinta.

Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza n. 7752/2014 del TAR Lazio, sezione III, richiamata da parte ricorrente nel ricorso in atti - con cui un ricorso analogo a quello in esame è stato accolto con riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per perdita di chanches, in via principale in forma specifica e in via subordinata per equivalente - si riferiva, tuttavia, al concorso di ammissione al corso a numero chiuso per l’anno accademico 2012/2013, in cui veniva riscontrata la lesione del principio dell’annullamento, e riguardava una fattispecie in cui i ricorrenti avevano ritualmente proposto impugnativa avverso i provvedimenti di esclusione, tempestivamente impugnati per violazione del principio dell’anonimato.

Quanto, invece, al concorso svoltosi per l’anno accademico 2014/2015, al quale si riferiscono i ricorrenti, va premesso che gli odierni ricorrenti non sono direttamente destinatari di una pronuncia di annullamento pronunziata nei loro confronti, ma invocano, con effetti erga omnes, decisioni pronunziate nei confronti di altri soggetti, con cui la violazione del principio dell’anonimato è stata riconosciuta anche quanto alle concrete modalità di svolgimento del concorso unico nazionale 2014/2015 (nel caso in esame, il profilo di violazione venne ravvisato nella circostanza che venne richiesto ai candidati di esibire il proprio documento identificativo sul banco, censura in effetti dedotta anche nel presente ricorso in cui si fa riferimento alla astratta possibilità che la Commissione memorizzasse il nome del candidato indicato nei documenti esposti sul banco).

Tanto premesso, circa i rapporti tra domanda di accertamento incidentale ex art.34 comma 3 cpa e domanda risarcitoria il Collegio condivide, puntualmente, tutti i passaggi evidenziati nella ulteriore sentenza del TAR Lazio, sez.III bis, n. 12416/2014 – da intendersi richiamati- e, in conclusione, ritiene che la mancanza di tempestiva impugnazione del provvedimento del quale i ricorrenti argomentano l’illegittimità precluda al Collegio anche l’accertamento incidentale ai fini risarcitori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi