TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-03-25, n. 202401930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-03-25, n. 202401930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401930
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 01930/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01446/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2020, proposto da
G C, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

per l''esecuzione

del giudicato formatosi sui seguenti decreti ingiuntivi:

1) decreto ingiuntivo n. 168/2005 RG 7178/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 25/01/2005;

2) decreto ingiuntivo n. 328/2005 RG 7052/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 22/02/2005;

3) decreto ingiuntivo n. 157/2005 RG 6768/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 20/01/2005;

4) decreto ingiuntivo n. 167/2005 RG 7177/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 25/01/2005;

5) decreto ingiuntivo n. 57/2005 RG 7650/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 19/01/2005;

6) decreto ingiuntivo n. 166/2005 RG 7176/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 25/01/2005;

7) decreto ingiuntivo n. 219/2005 RG 7649/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 02/02/2005;

8) decreto ingiuntivo n. 2171/2012 RG 6216/2012 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 13/11/2012;

9) decreto ingiuntivo n. 232/2005 RG 7174/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 02/02/2005;

10) decreto ingiuntivo n. 218/2005 RG 7648/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 02/02/2005;

11) decreto ingiuntivo n. 1806/2012 RG 5441/2012 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 24/09/2012;

12) decreto ingiuntivo n. 1698/2004 RG 7171/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 14/12/2004;

13) decreto ingiuntivo n. 1623/2004 RG 7050/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 06/12/2004;

14) decreto ingiuntivo n. 1699/2004 RG 7172/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 14/12/2004;

15) decreto ingiuntivo n. 1700/2004 RG 7179/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 14/12/2004

16) decreto ingiuntivo n. 1697/2004 RG 7170/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 14/12/2004

17) decreto ingiuntivo n. 329/2005 RG 7053/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 22/02/2005;

18) decreto ingiuntivo n. 40/2005 RG 707/2005 reso dal Giudice di Pace di Pomigliano D’arco [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 10 di Palmi] concesso in data 07/02/2005;

19) decreto ingiuntivo n. 229/2005 RG 7053/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 09 di Locri] concesso in data 02/02/2005;

20) decreto ingiuntivo n. 54/2005 RG 7659/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 09 di Locri] concesso in data 19/01/2005;

21) decreto ingiuntivo n. 220/2005 RG 7659/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 09 di Locri] concesso in data 02/02/2005;

22) decreto ingiuntivo n. 47/2005 RG 6781/2004 reso dal Trib. di Nola [AIAS – ASL Reggio Calabria n. 09 di Locri] concesso in data 19/01/2005;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi in epigrafe indicati, recanti condanna della ASL Reggio Calabria intimata al pagamento in proprio favore di alcune somme.

Non si è costituita l’Azienda intimata.

Con l’ordinanza n. 417 del 16 gennaio 2024 la Sezione ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del gravame in quanto non risultavano versati in atti le copie << dei provvedimenti giudiziali che dichiarano l’esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., dei decreti ingiuntivi della cui ottemperanza si tratta (e per i quali residua ancora interesse - cfr. memoria da ultimo depositata) non risultando sufficiente la mera attestazione di cancelleria circa la non opposizione degli stessi >>;
pertanto, la Sezione ha ordinato al ricorrente << di provvedere al deposito della predetta documentazione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica se anteriore della presente ordinanza >>.

Alla camera di consiglio del 21 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur dopo l’ordinanza n. 417/2024 della Sezione, non ha provveduto a depositare copia dei decreti di esecutorietà.

Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato (n. 1644/2016) ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione “ delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.

In base al chiaro disposto dell’art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato (cfr. Cons. Stato, IV, 3 aprile 2006, n. 1713;
Cass., I, 27 gennaio 2014, n. 1650;
idem, 26 marzo 2004, n. 6085).

Soltanto al giudice, infatti, compete accertare che nel caso concreto si siano verificate le condizioni previste dalla norma per conferire al provvedimento monitorio il crisma dell’immodificabilità (fatti salvi i rimedi di cui agli artt. 650 e 656 c.p.c.) con la conseguente autorità di cosa giudicata.

Alla luce delle esposte considerazioni, la mancanza del decreto di esecutività non può essere sopperita né dalla certificazione attestante la mancata opposizione, né dalla formula esecutiva apposta sul decreto.

Ne discende che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato incombe sul ricorrente l’onere di produrre in giudizio il decreto ingiuntivo di cui domanda l’ottemperanza, munito della dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha emesso.

Nella fattispecie, come detto non sono stati depositati i decreti di cui al citato art. 647 c.p.c.

Da tutto quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Stante la mancata costituzione dell’Azienda intimata nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.

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