TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-07-22, n. 202001035
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Pubblicato il 22/07/2020
N. 01035/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01333/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta i Capricorni di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D L, con domicilio eletto presso lo studio studio legale associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
contro
Comune di Altamura non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria d’illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale in merito all’istanza di autorizzazione/permesso di costruire SUE/PdiC n. 11/2016 e SUE/PdiC n. 12/2016 per l’istallazione di cartelli pubblicitari;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 gennaio 2017, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. 2016 n. 0072438 comunicata in data 23 novembre 2016 con la quale l’Amministrazione locale comunicava l’impossibilità di evadere le istanze d’installazione di cartelli pubblicitari;
- di ogni altro atto presupposto comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. F C;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
Si dà atto a verbale della presenza dell’avv. D L, per la ricorrente, a seguito del deposito di note di udienza ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo notificato in data 4 novembre 2016 la ricorrente ditta i Capricorni contestava il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Altamura sulle istanze n. 11/2016 e n. 12/2016 di autorizzazione/permesso di costruire con cui la stessa ditta chiedeva l’istallazione di cartelli stradali.
Successivamente l’Amministrazione comunale adottava il provvedimento negativo espresso del 23 novembre 2016 con cui il Comune di Altamura evidenziava che le suddette istanze non potevano essere evase, essendo l’iter autorizzatorio vincolato alla previa approvazione, da parte della Giunta comunale, di apposito piano delle affissioni.
La ditta impugnava con il ricorso per motivi aggiunti la citata nota prot. 2016 n. 72438 comunicata in data 23 novembre 2016, evidenziando in sintesi che il gravato provvedimento rappresentasse una illegittima sospensione sine die del procedimento amministrativo.
2. - Nessuno si costituiva per il Comune di Altamura.
3. - Con ordinanza cautelare n. 91/2017 questo T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti:
“… Considerato che la mancanza del piano generale degli impianti pubblicitari non appare, ad un primo sommario esame, ragione legittima per negare l’autorizzazione all’istallazione dei cartelli pubblicitari oggetto dell’istanza della ricorrente;
Ritenuta la sussistenza del pericolo di danno in ragione del fatto che la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento regionale, cui ha avuto accesso per la realizzazione di un programma di investimento nell’ambito del piano regionale di aiuti alle micro e piccole imprese PO