TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-25, n. 202215791

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-25, n. 202215791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215791
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 15791/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2020, proposto dalla società Piccolo Spazio Pubblicità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G S e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

della nota prot. QH20190055915 del 08/11/2019, di Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione Sportelli Unici U.O. Affissioni e Pubblicità, a firma del Direttore Maurizio Salvi, notificata a mezzo PEC il 11/11/2019, recante l’oggetto “ Riscontro Vs. nota prot. n. QH/42394 del 16/08/2019 - Osservazioni ex 10 bis L. 241/90 - Avvio del procedimento di decadenza dalla banca dati Società S.E.P s.r.l. ”, nonché di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna ricorrente – premesso di operare nel campo delle affissioni pubblicitarie nel territorio di Roma e di essersi vista cedere un ramo di azienda contenente alcuni impianti pubblicitari, nonché di essere conseguentemente subentrata in un piano di rateizzazione del debito complessivamente accumulato dall’impresa cedente a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria per plurime annualità, piano non integralmente rispettato a causa del mancato pagamento di alcune rate, con conseguente adozione da parte di Roma Capitale dapprima di un atto di decadenza dal beneficio della rateizzazione e, successivamente , di un atto di avvio del procedimento di decadenza dal diritto al mantenimento degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, atto quest’ultimo in risposta al quale la stessa ricorrente presentava poi osservazioni difensive, a cui in seguito l’Amministrazione replicava negativamente con la propria nota prot. QH20190055915 del 08/11/2019 – insorge avverso quest’ultima nota chiedendone l’annullamento in quanto in tesi illegittima.

A sostegno della domanda di annullamento, in particolare, vengono articolate le censure che di seguito si riassumono:

(1) primo motivo : illegittimità dell’atto impugnato per avere quest’ultimo ribadito la morosità della ricorrente e l’ineluttabile collegamento tra tale morosità e l’avvio del procedimento di decadenza dal diritto alla conservazione degli impianti pubblicitari, senza però considerare che il debito accumulato dalla ricorrente a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria non avrebbe mai formato oggetto di alcun avviso di accertamento definitivo, tale circostanza in tesi ostando alla dichiarazione di decadenza dalla titolarità degli impianti pubblicitari;

(2) secondo motivo : illegittimità dell’atto impugnato per avere quest’ultimo omesso di considerare che il debito accumulato dalla ricorrente a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria (per il quale era stato originariamente concordato il piano di rateizzazione) comprende maggiorazioni tariffarie ormai non più dovute, come da ultimo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, atteso che la norma di legge che prevedeva la maggiorazione della tariffa de qua (l’art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997) è stata ormai abrogata dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012;

(3) terzo motivo : illegittimità dell’atto impugnato per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle già denunziate con il primo motivo di ricorso;

(4) quarto motivo : illegittimità dell’atto impugnato per violazione delle garanzie procedimentali contemplate dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990;

(5) quinto motivo : illegittimità dell’atto impugnato per avere quest’ultimo arrecato un’ingiusta lesione al diritto di iniziativa economica della ricorrente tutelato dall’art. 41 della carta costituzionale.

Roma Capitale si costituiva regolarmente in giudizio, instando per la reiezione del ricorso ed eccependone – in uno con l’infondatezza – anche l’inammissibilità in quanto rivolto alla caducazione di un atto avente natura esclusivamente endoprocedimentale.

All’udienza pubblica del 23 novembre 2022, il Collegio ha introitato la causa in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso promossa dall’odierna ricorrente sia meritevole di positiva valutazione, con la conseguenza che il gravame va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Non senza prima rammentare il consolidato insegnamento giurisprudenziale a rigore del quale l’atto endoprocedimentale è impugnabile solo unitamente all’atto conclusivo del procedimento amministrativo e non autonomamente, ad eccezione dei casi in cui assuma carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero comporti un arresto procedimentale.

Valga, all’uopo, il richiamare le statuizioni foggiate in subiecta materia , per cui: “ la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento, è di carattere generale;
la possibilità di un’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale
(Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2961) ” (CdS, III, 02/11/2019, n.7476).

E, d’altra parte, “ il requisito dell’attualità dell’interesse non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando l’emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 343;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 aprile 2015, n. 5711;
altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4125;
14 gennaio 2009, n. 111)
” (TAR Lombardia, II, 26 aprile 2021, n. 1039).

Venendo al caso di specie, quindi, il Collegio rileva che la nota impugnata – lungi dall’arrecare alcuna lesione diretta alla sfera giuridica della ricorrente – consiste in una semplice comunicazione endoprocedimentale di riscontro alle osservazioni difensive originariamente trasmesse dalla stessa ricorrente.

Valga osservare, infatti, che la sequenza procedimentale di cui si discorre è stata caratterizzata dai seguenti atti endo-procedimentali:

a) prima comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal diritto al mantenimento degli impianti pubblicitari, risalente all’anno 2017;

b) seconda comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal diritto al mantenimento degli impianti pubblicitari - consistente sostanzialmente in una reiterazione della comunicazione sub lettera a) che precede) - adottata in data 5 agosto 2019;

c) osservazioni difensive trasmesse dalla ricorrente nel mese di agosto 2019;

d) nota di riscontro alle summenzionate osservazioni difensive, trasmessa da Roma Capitale nel mese di novembre 2019.

Orbene, quest’ultima nota di novembre 2019 – per l’annullamento della quale la ricorrente insta con l’odierno ricorso – si limita a riscontrare punto per punto le contestazioni con cui l’odierna ricorrente aveva censurato la decisione di avviare il procedimento di decadenza dal diritto al mantenimento degli impianti pubblicitari, senza però contestualmente adottare alcuna determinazione decadenziale a carico della stessa ricorrente.

L’atto di cui si discorre appare privo, quindi, della benché minima lesività, sicchè esso avrebbe dovuto essere impugnato con il successivo provvedimento di decadenza eventualmente adottato da Roma Capitale.

Conseguentemente non si ravvisa l’interesse a ricorrere, non sussistendo nella specie, in capo alla ricorrente, un interesse diretto, concreto ed attuale, strettamente ricollegato ad una diretta ed immediata lesione del provvedimento gravato, rimovibile mediante l’eventuale accoglimento del ricorso.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con relativa liquidazione contenuta in dispositivo.

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