TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-10-19, n. 201710498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-10-19, n. 201710498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710498
Data del deposito : 19 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2017

N. 10498/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08220/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8220 del 2009, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dagli avvocati B P e C P, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana, 38, presso lo studio dell’avv. B P;

contro

Il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

S F e C L, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle delibere del Consiglio superiore della Magistratura prot. P 16468/2009 e prot. P 16469/2009 in data 24 luglio 2009 e delle graduatorie definitive pubblicate in data 30.7.2009 sul sito internet www.csm.it approvate con le sopraccitate delibere del CSM, relative alla selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari della Corte d'Appello di Trento,

e per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente partecipava alla procedura di selezione per la nomina dei vice Procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari della Corte d’appello di Trento, indetta con bando pubblicato nella G.U. – serie concorsi n. 83 dd. 31 ottobre 2006 - inviando domanda di partecipazione nella quale indicava le sedi di Trento e Rovereto.

Nella domanda egli dichiarava, tra l’altro, di essere in possesso del titolo di preferenza per la nomina di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del d.m. 25 ottobre 2006, per aver svolto in maniera continuativa le funzioni di pubblico ministero delegato presso la Procura della Repubblica di Trento dal 16 novembre 2001 al 27 luglio 2005.

Sulla base del punteggio attribuito automaticamente dal sistema informatico, il ricorrente si collocava in posizione utile in graduatoria in entrambe le sedi, posizione che manteneva nelle varie graduatorie provvisorie pubblicate.

In forza delle gravate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, tuttavia, egli compariva, nella graduatoria definitiva, nella posizione n. 194, non utile per la nomina.

Ciò in quanto, secondo il Consiglio Superiore, non poteva considerarsi rientrare tra i titoli di preferenza di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del bando di concorso: “ lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso le preture svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull’esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l’esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie… ”.

Le due determinazioni venivano gravate con il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di doglianza;

I Violazione di legge e/o eccesso di potere - violazione del principio di imparzialità e trasparenza ex artt. 1, comma 1, l. 241/1990 e 97 Cost. – violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere, annullabilità ex art. 21 octies l. 241/1990;

II Violazione di legge e/o eccesso di potere - illegittimità della motivazione per violazione dell’art. 6, co. 1, lett. a), del bando di concorso e dell’art. 4, co. 1, lett. a), delle circolari del CSM - ingiustizia manifesta - disparità di trattamento - violazione del principio di affidamento - violazione del principio di imparzialità e trasparenza ex artt. 1, co. 1, l. 241/1990 e 97 Cost. - annullabilità ex art. 21 octies l. 241/1990;

III Violazione di legge e/o eccesso di potere - violazione dell’art. 6, co. 1, lett. a), del bando di concorso - travisamento dei fatti - disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - mancanza di idonei parametri di riferimento - annullabilità ex art. 21 octies l. 241/1990;

IV Violazione di legge e/o eccesso di potere – violazione dell’art. 6, co 1, lett. a), del bando di concorso – travisamento dei fatti – disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. – ingiustizia manifesta –erronea valutazione dei parametri di riferimento – annullabilità ex art. 21 octies l. 241/1990;

V Violazione di legge e/o eccesso di potere - annullabilità ex art. 21 octies l. 241/1990 o disapplicazione del bando di concorso.

Ha chiesto pure il risarcimento del danno a lui arrecato dai provvedimenti impugnati.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda.

Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2009 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta in considerazione del fatto che le doglianze articolate non rivelavano apprezzabili profili di fondatezza.

Con memoria depositata in data 18 luglio 2017, il ricorrente ha rappresentato che analoga impugnazione da lui avanzata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - avente ad oggetto le delibere del CSM del 29 aprile 2010, relative alla nomina, nell’ambito della medesima procedura, dei giudici onorari dei Tribunali di Trento e Rovereto – è stata accolta in forza del parere n. 17/11 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la fondatezza di motivi di impugnazione corrispondenti a quelli articolati in questa sede.

All’udienza del 4 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione

Osserva il Collegio come, in tempo successivo alla richiamata decisione della sezione consultiva n. 17/11, invocata dal dottor G come precedente a lui favorevole, l’orientamento giurisprudenziale in materia di valutazione dell’attività prestata come delegati del Procuratore della Repubblica si è definitivamente consolidato in senso sfavorevole alla prospettazione del ricorrente (cfr., in tale senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2016, n. 5480, che ha confermato la sentenza di questa sezione del 3 maggio 2016, n. 5055, nonché Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza 11 aprile 2013 n. 3714, pronunciata in fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella oggi in esame, e 19 aprile 2012, n. 3569).

Ritiene, dunque, il Collegio che correttamente il C.S.M. abbia escluso dalla valutazione del titolo preferenziale di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del bando in esame le funzioni svolte dall’odierno ricorrente in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica - a norma dell’art. 72 dell’Ordinamento giudiziario – in considerazione della assenza di possibile equiparazione di tali funzioni allo status di magistrato onorario al quale corrisponde, al contrario, l’esercizio continuativo delle stesse funzioni.

Come osservato dalla sezione nei precedenti citati “ Non v’è dubbio, infatti, che lo status di magistrato onorario non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale - ivi comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G. - bensì dall’attribuzione di funzioni onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche consiliari specificamente disciplinate dalla legislazione di settore. Sotto tale profilo, del resto, le disposizioni del bando appaiono inequivoche nel considerare necessario lo svolgimento di un rapporto di servizio e, conseguentemente, un vero e proprio conferimento delle funzioni onorarie secondo le previsioni di cui agli artt. 42 ter ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. D’altra parte occorre anche osservare come lo status di magistrato – togato ovvero onorario – determini l’assoggettamento dello stesso alla verifica che l’organo di autogoverno opera con riguardo all’espletamento dell’attività giudiziaria;
il riconoscimento del titolo di preferenza costituito dal pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie sottintende, dunque, il positivo svolgimento delle stesse che, al contrario, non potrebbe in alcun modo essere valutato con riferimento ad una funzione saltuaria e non assoggettata ad alcun controllo
”.

Vanno dunque respinte le censure di violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento, formulate con il primo motivo di doglianza, atteso che il Consiglio superiore ha fatto corretta ed imparziale applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Né è dato ravvisare il preteso difetto di motivazione nella parte in cui non è stata correttamente valutata la natura continuativa delle funzioni svolte da esso ricorrente, atteso che, nel citato art. 6, lett. a) del d.m. 25 ottobre 2006, la durata nel tempo delle funzioni giudiziarie svolte rileva a condizione che sussista il titolo di magistrato, anche onorario, con conseguente irrilevanza di ogni attività che da tale investitura formale prescinda.

Neppure ricorrono la censurata contraddittorietà e carenza della motivazione, atteso che, dalla stessa prospettazione del ricorrente, emerge come il principio sia stato correttamente applicato dal CSM a tutte le fattispecie similari esaminate nel corso della procedura, ciò che esclude pure la ricorrenza della pretesa violazione della clausola di bando, articolata con il secondo motivo di doglianza, atteso che quest’ultimo è stato correttamente interpretato alla luce della normativa di riferimento.

Per i medesimi motivi già esposti in ordine alla irrilevanza di funzioni svolte in assenza di investitura formale, va respinto il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha diffusamente richiamato il numero e la collocazione temporale delle udienze alle quali ha preso parte quale Ufficiale di Polizia giudiziaria delegato.

Va poi respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato la disparità di trattamento tra soggetti che esercitano o che hanno esercitato funzioni giudiziarie.

Il differente trattamento, come sopra visto, è infatti correlato alla ricorrenza o meno di un atto di formale investitura, il quale, a differenza della mera delega, è peraltro preceduto da una fase procedurale di selezione, più o meno articolata.

Va infine respinto il quinto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha prospettato l’annullabilità, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, del bando di concorso o la disapplicazione della clausola di cui all’art. 6.

La postulata contrarietà della previsione di bando ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e affidamento è infatti assolutamente assertiva, per come argomentata nel motivo, e comunque infondata per quanto osservato nell’esame dei precedenti motivi di ricorso.

All’infondatezza della domanda di annullamento consegue la reiezione dell’istanza risarcitoria.

Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del mutamento di orientamento giurisprudenziale.

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