TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2019-08-20, n. 201900932

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2019-08-20, n. 201900932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900932
Data del deposito : 20 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2019

N. 00189/2013 REG.RIC.

N. 00932/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2013, proposto da


M B, e G L, rappresentati e difesi dagli avvocati M E D S e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti, 9;


contro

Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa domiciliata, in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla quantificazione e al pagamento delle somme spettanti per il ritardato aggiornamento del trattamento economico a quello delle Forze Armate e per le ore di reperibilità svolte.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto della costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa S D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Dato atto che:

- i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale adito di accertare il proprio diritto ad ottenere gli emolumenti retributivi loro spettanti per l’estensione al personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (di seguito solo CRI) del trattamento economico delle Forze Armate, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 73 del 17 febbraio 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, oltre che per le ore di reperibilità svolte quali addetti ai servizi di emergenza, con diritto al riconoscimento di un’ora di straordinario per ogni 12 ore di reperibilità;

- la CRI si è costituita in giudizio all’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019, per mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;

- in tale sede, l’Avvocatura ha rappresentato che la CRI è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata l’interruzione del processo;

- il Collegio, con ordinanza n. 654/2019, ha rinviato la prosecuzione della trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 3 luglio 2019, consentendo alle parti di depositare memorie sulla configurabilità della sopra detta causa interruttiva del processo;

- la CRI in data 27 giugno 2019 ha depositato la propria memoria, confermando quanto già evidenziato all’udienza del 22 maggio 2019, mentre i ricorrenti non hanno depositato alcunché;

Rilevato, sotto il profilo della normativa applicabile al caso di specie, che:

- l’art. 1 del d.lgs. 178 del 2012 ha trasferito, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della CRI, qualificata ex lege quale persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile;

- in base all’art. 2 del citato d.lgs. n. 178 del 2012, la CRI dal 1° gennaio 2016 - fino alla data della sua liquidazione - assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

- in base al comma 2, dell’art. 8, del d.lgs. n. 178 del 2012, da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, “ a far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma ”;

Ritenuto che:

- l’Ente suindicato, nel quale si è trasformata la CRI, è attualmente assoggettato ad una speciale procedura di liquidazione coatta amministrativa ex lege (art. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) (sulla particolarità di tale procedura in ordine allo svolgimento delle procedure esecutive cfr. T.A.R. Lazio sez. I, 7 novembre 2017, n. 11079);

- per giurisprudenza consolidata, la messa in liquidazione coatta amministrativa di un determinato soggetto, comporta la perdita della sua capacità di stare in giudizio (atteso che, a norma dell'art. 200, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato determina, tra l'altro, la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore, e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis , della capacità di stare in giudizio nelle controversie anche in corso) e quindi l’interruzione del processo (Cass. Civ., sez. II, 18 febbraio 1989, n. 985;
id., sez. III, 7 febbraio 1989, n. 776;
id., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4907;
id., sez. VI, 17 marzo 2017, n. 7008;
Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2850;
id., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1437);

- così come in caso di fallimento, anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’interruzione del processo avviene in automatico per effetto del comma 3, dell’art. 43, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non applicandosi, eccezionalmente, l’art. 300 c.p.c., cui rinvia l'art. 79 comma 2, c.p.a. (cfr. sul punto T.A.R. Campania, Napoli, ord. coll. 22 marzo 2019, n. 1609);

Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, debba essere dichiarata l’interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299, 300 c.p.c. e 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con gli art. 200 e 43, comma 3 del r.d. n. 267/1942, con onere di riassunzione a cura di parte come per legge.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi