TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-02-15, n. 201602013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-02-15, n. 201602013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602013
Data del deposito : 15 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07872/2015 REG.RIC.

N. 02013/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07872/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7872 del 2015, proposto da:
B B, rappresentata e difesa dall’avv. A G, nonché da A G in proprio, con domicilio ex lege, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CPA, presso la Segreteria del Tar Lazio, in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l’ottemperanza

all'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari in data 16 ottobre 2014 e depositata in data 21.10.2014, nella procedura esecutiva n. 463/2014, con la quale il Giudice predetto ha liquidato ed assegnato in favore del procuratore antistatario avv. A. Giuliani la somma di € 460,00 per spese di esecuzione ed in favore dell’istante B B la somma di € 243,63, oltre eventuali spese di registrazione, copia e notifica, nonché interessi legali successivi al precetto e fino all’effettivo pagamento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 il cons. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Instano i ricorrenti per l’ottemperanza all’ordinanza di cui sopra, con la quale sono state assegnate le somme in epigrafe specificate.

Espongono che sulla predetta ordinanza è stata apposta la formula esecutiva, che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che non è stata opposta nei termini di legge.

A fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata, i ricorrenti, ognuno per quanto di rispettiva spettanza, hanno quindi chiesto che questo Tribunale assegni un termine di trenta giorni all’Amministrazione per procedere al pagamento in loro favore e che disponga, altresì, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, con vittoria di spese compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L’Amministrazione, benché ritualmente intimata, nulla ha controdedotto in ordine alle pretese degli istanti.

Alla camera di consiglio dell’8.1.2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Tanto premesso, non ritiene il Collegio di doversi discostare dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il ricorso oggi disciplinato dagli artt. 112 e ss. del c.p.a. può essere azionato anche per ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione all'ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei confronti della P.A. stessa, emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi (Cons. Stato, IV, n. 5485/2008;
n. 7401/2004;
V, n. 6241/2009).

Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti, sebbene il provvedimento giurisdizionale in epigrafe sia stato notificato in forma esecutiva e non risulti iscritta opposizione avverso lo stesso, perdura l’inadempimento dell’Amministrazione intimata.

Peraltro, come assume la parte ricorrente, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, applicabile anche all’azione di ottemperanza al giudicato (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4155) è ormai decorso.

Va, pertanto, assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento del dovuto, costituito dalle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe, nei limiti e secondo le precisazione nel provvedimento stesso prescritti e salvo, ovviamente, quanto nelle more eventualmente corrisposto.

Il Collegio, inoltre, ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, un Commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme ancora dovute alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. Le spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, in ragione del carattere seriale delle questioni proposte, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata ed a favore del procuratore antistatario.

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