TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300326
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N. 00326/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2012, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dagli avv. A S, S R, M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune di Bolognola, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso Avv. C Scavo in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
L L, M C P;
per
l’esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 693/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del di Comune di Bolognola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso viene denunciata la mancata ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 693/2011. La ricorrente lamenta, in particolare:
- il mancato avvio del procedimento di demolizione dell’edificio in esecuzione della predetta sentenza;
- l’incompetenza del Sindaco ad avviare il procedimento di cui all’art. 38 del DPR n. 380/2001 e ad assumerne la responsabilità, trattandosi di atti esecutivi di competenza dirigenziale;
- che la nota del 26.10.2012 è stata inviata solo al difensore che aveva sottoscritto la diffida insieme alla parte interessata, e non ai soggetti nei cui confronti è stato avviato il procedimento;
- che la nota del 25.7.2012 costituisce elusione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bolognola, per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato.
Riguardo al primo profilo, va osservato che la sentenza n. 693/2011 non afferma che occorra inevitabilmente procedere con la demolizione dell’edificio, ma si limita ad ordinare all’Amministrazione l’avvio del procedimento di cui all’art. 38 citato, che contempla diverse ipotesi attuative (eventualmente anche con l’applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa alla restituzione ripristino, qualora ne sussistano i presupposti).
Relativamente alla dedotta incompetenza del Sindaco, risulta invece che lo stesso abbia agito ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000, come evidenziato dall’Amministrazione resistente. Al riguardo la ricorrente nulla ha replicato.
La nota del 26.10.2012 costituisce risposta alla diffida inoltrata dalla ricorrente attraverso il proprio difensore, per cui risulta regolarmente indirizzata solo ai soggetti diffidanti.
Infine, per quanto concerne la nota del 25.7.2012, va osservato che la stessa costituiva atto meramente interlocutorio sfornito dei caratteri provvedimentali. In ogni caso risulta essere stata superata dalla nota del 26.10.2012 vista in precedenza.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.