TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-10-06, n. 202106320

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-10-06, n. 202106320
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202106320
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2021

N. 06320/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01645/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2021, proposto dall’avvocato
L T, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, via Toledo n. 323;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio - Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 5588/2020, emessa in data 27/11/2020, dal TAR Campania – Napoli, Sezione 7^, in esito al procedimento recante R.G. 3529/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente avv. L T, premette:

- che con sentenza n. 5588/2020, emessa in data 27.11.2020 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione 7^, pronunciata in esito alla causa iscritta al R.G. 3529/2018, il Comune di Napoli è stato condannato – tra l’altro – al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Ideal srl, con attribuzione in favore del difensore anticipatario (appunto l’avvocato L T), liquidandole “ in € 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato ”;

- che tale pronuncia è divenuto definitiva per non essere stata proposta impugnazione;

- che a tutt’oggi l’amministrazione comunale, nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva, non ha effettuato il pagamento della somma dovuta per il citato titolo.

1.1. Chiede, quindi, a questo T.A.R. di disporre l’esecuzione della decisione in epigrafe, nominando 1.2. a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’ente intimato.

Quest’ultimo si è costituito in giudizio in data 23 aprile 2021, chiedendo il rigetto del ricorso e, comunque, eccependone l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza, con ogni conseguenza di legge.

1.3. All’udienza camerale del 29 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, nonché dell’adempimento da parte dell’avente diritto dei prescritti oneri procedurali, il Comune di Napoli – pur costituitosi in giudizio - non ha provato di aver adempiuto al suo debito, come era suo onere ex art. 64 comma 1 c.p.a.

2.1. Occorre evidenziare che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed alla refusione del contributo unificato, anche quando le relative somme siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (così T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 24/04/2020, n. 1478).

Altresì, va evidenziato, in ordine al passaggio in giudicato della sentenza in questione, che l’odierno ricorrente non fornisce sul punto idonea prova (non risultando all’uopo sufficienti le prodotte, dichiarazione sostitutiva di notorietà sul punto, fatta dallo stesso interessato, e “schermata” tratta dal sito istituzionale della G.A.): ma l’azione di ottemperanza risulta, comunque, esperibile ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. b) cpa, essendo la sentenza in questione provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 33 co. 2 cpa.

2.2. Pertanto deve condannarsi l’ente intimato a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione. Ove, poi, decorra infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, si dispone fin d’ora la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a. (indicato in dispositivo), con il compito di provvedere in sua sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto dal predetto provvedimento giudiziale, entro i successivi sessanta giorni. Devono porsi a carico del Comune soccombente le spese per l’eventuale attività sostitutiva commissariale;
e il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale viene liquidato, fin d’ora, in euro 500,00.

2.4. Infine deve condannarsi il medesimo Comune al pagamento delle spese del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, da liquidare come da dispositivo in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità. A quest’ultimo riguardo, va precisato che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza (con esclusione, dunque di eventuali spese riconducibili all’eventuale attivazione di rimedi esecutivi previsti dal codice di procedura civile), fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.

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