TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-11-27, n. 202005588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-11-27, n. 202005588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005588
Data del deposito : 27 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2020

N. 05588/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03529/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2018, proposto da
Ideal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;

e con l'intervento di

Federico B, Maria B, Maria D'Angelo, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Gramsci n. 10;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) della disposizione dirigenziale n. 980 del 2.8.2018 prot. n. DISP/2018/0004433 del 9.8.2018, notificato a mezzo PEC in data 11.9.2018, con cui è stato disposto il diniego dell'istanza di accertamento di conformità per la struttura insistente in via Posillipo n. 18;

b) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. PG/2018/552732 del 15.6.2018 recante la comunicazione di avvio del procedimento;

c) di ogni ulteriore provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, di Federico B, di Maria B e di Maria D'Angelo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Ideal s.r.l. quale esercente un’attività di stabilimento balneare in Napoli alla via Posillipo n. 18, collocato in parte su aree di proprietà privata dei sig.ri B e D’Angelo, ed in parte su aree demaniali, impugna il provvedimento prot. n. 980 del 2.8.2018, con cui il Comune di Napoli ha definitivamente disposto il diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata per “la trasformazione e l’ampliamento di manufatti costituiti da locali destinati a: bar, deposito, servizi igienici, docce, spogliatoi, cucina, dispensa, infermeria, cassa e solarium, posti su area di proprietà privata facente parte di struttura destinata ad attività balneare unitamente ad altra area demaniale in concessione”.

2. – Premette la ricorrente:

- di essere titolare di concessione demaniale n. 49/2010, prorogata da ultimo ex lege fino al 31.12.2020, ai sensi dell’art.32 duodecies del D.L. 179/2012, convertito in L 221/2012;

- di essere stata destinataria: di un provvedimento di riassetto concessorio e, successivamente, di un ordine di sgombero dell’area demaniale, disposto dall’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale);
di due ordinanze, rispettivamente: la n. 43 del 27.5.2016, con la quale il Comune di Napoli ha disposto la demolizione delle opere presenti sul demanio marittimo in concessione, eseguita;
la n. 44 del 27.5.2016, riguardante la demolizione della struttura oggetto di causa, per la parte ricadente in area privata, ivi compresa una piattaforma di origine naturale presente in loco, e ciò sull’errato presupposto che si si trattasse di un’edificazione in calcestruzzo;
di un provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 del DPR 380/01, prot. n. PG/735626 del 21.9.2016;

- che tutti i menzionati provvedimenti sono stati impugnati innanzi a questo T.A.R., che, con la sentenza n. 2500/2018, ha rigettato i ricorsi riuniti;

- che, dopo aver provveduto a demolire parte delle opere fisse insistenti sul demanio marittimo, così come oggetto dei provvedimenti demolitori, ha proposto appello avverso la citata sentenza del TAR, ed ha depositato una nuova istanza ex art. 36 del DPR 380/01, sul presupposto che le opere fisse e/o permanenti rinvenibili in loco (quale ad es. la piattaforma naturale tufacea coperta in calcestruzzo) fossero opere risalenti nel tempo;

- che, col provvedimento gravato, il Comune ha definitivamente disposto il diniego dell’istanza.

Sostiene che il rivestimento in calcestruzzo della piattaforma tufacea, altro non sarebbe se non una porzione della Villa settecentesca esistente in loco , in particolare la copertura del loggiato, realizzato in epoca risalente, e sarebbe, pertanto, immune dalle censure rilevate dal Comune di Napoli con il provvedimento gravato.

Allega, a sostegno di quanto ricostruito, un’aereofotogrammetria dell’Istituto Geografico Militare del 5.12.1929, da cui - afferma - si ricaverebbe la presenza in loco della piattaforma naturale oggetto dell’istanza ex art. 36 del DPR 380/01, nonché della scala di accesso allo stabilimento, fin dal 1929.

3. - Avverso il provvedimento impugnato deduce plurime violazioni di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili.

Richiama i giudizi definiti da questo T.A.R. con sentenza n. 2500/2018, oggetto di appello e sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2300/2018 del 25.5.2018.

Precisa che il precedente contenzioso aveva ad oggetto i provvedimenti comunali riguardanti il suolo privato dello stabilimento balneare, in quanto alle demolizioni riguardanti l’area demaniale era stata già data esecuzione spontanea, come accertato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Nucleo Polizia Giudiziaria di Napoli, a seguito di sopralluogo effettuato il 26 aprile 2018.

4. - Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Comune di Napoli in data 26 settembre 2018 e, ad adiuvandum della ricorrente, F e M B e Maria D’angelo, il 2 ottobre 2018, questi ultimi in qualità di proprietari dell’area privata e al fine di chiedere l’accoglimento del ricorso presentato dalla conduttrice/ricorrente. Hanno affermato che l’immobile insistente sull’area privata dello stabilimento balneare gestito dalla soc. Ideal s.r.l. (oggetto dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 co. 1 D.P.R. 380/01) sarebbe composto da due terrapieni e/o piattaforme da tempo immemorabile presenti in loco .

4.1. - Rinunciata la domanda cautelare, la trattazione del merito è stata rinviata, su richiesta della società ricorrente, ad una data successiva all’udienza fissata dal Consiglio di Stato per la trattazione dei giudizi d’appello avverso la sentenza n. 2500/2018.

La ricorrente e il Comune di Napoli hanno successivamente depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

5. - In data 24 febbraio 2020 parte ricorrente, congiuntamente ai sigg.ri B e D’Angelo, ha depositato istanza di rinvio, sul presupposto che la sentenza n. 2500/2018, fosse stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 7042/2019 del 15.12.2019, “ al fine di valutare la proposizione di una nuova istanza di accertamento di conformità delle opere oggetto di causa, in particolare alla luce della sentenza sopracitata del Consiglio di Stato n. 7042/2019 del 15.12.2019”.

Ha aggiunto che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, facendo seguito al precedente parere favorevole già espresso con nota prot. 11539 del 20.9.2018, con provvedimento prot. n. 16753-A del 17.12.2019, aveva valutato l’integrazione proposta dalla Ideal come inerente all’istanza di trasformazione della scala a carattere stagionale e removibile in scala fissa, ed aveva assentito il detto intervento, avendo “tenuto conto del fatto che tale trasformazione non presenta impatti sul suolo e sul sottosuolo superiori o diversi da quelli già previsti ed autorizzati nell’ambito del citato parere già espresso.”

Il Consiglio di Stato, sulla base delle risultanze della verificazione disposta in sede d’Appello, ha poi stabilito che: “la piattaforma principale è di origine naturale e non è stata sostanzialmente modificata dal 1929. Probabilmente neanche dalla fine dell’800, come la scala di accesso allo stabilimento”.

La sentenza n. 7042/2019, pertanto, in riforma di quella n. 2500/2018 di questa Sezione, ha annullato l’ordinanza di demolizione n. 44 del 27 maggio 2016, nonché, per illegittimità in via derivata, il diniego di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di gestione dello stabilimento balneare.

6. - Con memoria del 18 settembre 2020 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia oggetto del presente ricorso, con richiesta di condanna alla spese dell’amministrazione, da attribuirsi in favore del procuratore anticipatario, a cui hanno aderito i cointeressati;
mentre si è invece opposto il Comune di Napoli, con memoria dell’8.10.2020, a cui hanno replicato i controinteressati con nota del 13.10.2020.

7. - Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2020, parte ricorrente ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, indipendentemente da ogni considerazione circa gli effetti derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7042/2019. All’esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. - Con il provvedimento prot. n. 980 del 2.8.2018 (impugnato con il ricorso in esame R.G. n. 3529/2018) il Comune ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità presentato dalla ricorrente.

Quand’anche si ritenga condivisibile l’assunto sostenuto dal Comune di Napoli con le note d’udienza depositate (tardivamente) in data 8.10.2020, per cui dalla sentenza del Consiglio di Stato non discenderebbe, quale effetto automatico, la dimostrazione della situazione di liceità dello stato dei luoghi, con riferimento ai manufatti oggetto del diniego di accertamento di conformità n. 980/2018, è altrettanto vero che ogni questione relativa allo stato dei manufatti presenti sull’area dovrà essere dall’amministrazione riesaminata, alla luce delle risultanze della sentenza n. 7042/2019.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, acclarato che i (precedenti) provvedimenti adottati dal Comune di Napoli erano viziati da difetto di istruttoria, atteso che non distinguevano “ l’analitica data di realizzazione dei singoli manufatti o l’eventuale origine naturale degli stessi, né la loro natura amovibile o inamovibile” , delle singole opere.

10. - In ogni caso, ai fini dell’esito del presente giudizio, dirimente resta la dichiarazione di parte ricorrente, ribadita nel corso della pubblica udienza del 14 ottobre 2020, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

11. - Per il principio della soccombenza virtuale, atteso quanto sopra evidenziato, le spese, liquidate in dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Napoli, mentre sono interamente compensate con le altre parti costituite in giudizio .

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