TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202205941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202205941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205941
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 05941/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00855/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno – UTG di Napoli, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Diaz, n. 11;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'informativa ostativa antimafia prot. Interno n. -OMISSIS-a firma del Prefetto di Napoli recante informazione della sussistenza, allo stato, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/3/2021:

- informativa ostativa antimafia a firma del Prefetto di Napoli recante informazione della sussistenza, allo stato, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi;

- di tutti gli atti presupposti, inclusi quelli istruttori delle Autorità di PS posti a fondamento della interdittiva, non conosciuti e, tra essi, il verbali GIA del -OMISSIS-, le informative delle FF OO e la “documentazione in possesso degli organi di polizia” menzionate dal Prefetto, non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - UTG di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. -OMISSIS- De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2021 e depositato il successivo 2 marzo, la -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’informativa ostativa antimafia (prot. Interno n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-.

La ricorrente premette che l’architetto -OMISSIS-è amministratore unico della società (nonché detentore dell’intero capitale sociale) e che già nel 2007 la società è stata colpita da un’informazione interdittiva, poi annullata da questo TAR con sentenza confermata in appello. La medesima -OMISSIS- è stata poi destinataria di un’ulteriore informazione interdittiva adottata nel 2018 (prot. n. -OMISSIS-) avverso la quale proponeva ricorso poi respinto da questo Tribunale con sentenza n. 2654/2019 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 303/2021.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato, la ricorrente nelle more del giudizio ha posto in essere iniziative volte a limitare i rischi di condizionamento mafioso sulla società, adottando un codice etico e una rigida disciplina in materia di contratti e assunzioni, incaricando un avvocato del compito di vigilare sull’osservanza delle predette regole; unitamente a tali misure, la ricorrente ha anche spostato la sede legale della società, precedentemente istituita presso uno studio commercialista presso il quale avevano la propria sede anche altre società del medesimo gruppo familiare anch’esse colpite da informazione interdittiva.

La ricorrente ha quindi proposto un’istanza di aggiornamento, evidenziando anche l’autonomia tra loro delle società degli altri familiari dell’architetto -OMISSIS-; sennonché con l’atto gravato in questa sede, la Prefettura ha respinto l’istanza di aggiornamento ed ha adottato una nuova informazione interdittiva.

Avverso tale nuovo provvedimento, la società ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, contestandone le seguenti censure.

I – Violazione di legge (art. 10 bis l. 241/1990 in relazione art. 3 dpcm 18.04.2013) – violazione del contraddittorio procedimentale – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto – erroneità – arbitrarietà – sviamento);

II - Violazione di legge (artt. 84, 91 d.lgs 159/2011; 3, 7 l. 241/1990; 2727-2729) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – del Presupposto – illogicità manifesta – arbitrarietà - sviamento) - difetto di attualità - violazione del giudicato (sent. 9115/2007 del tar adito e 321/2021 consiglio di stato);

III - Violazione di legge (artt. 84, 91 d.lgs 159/2011; 3, 7 l. 241/1990; 2727-2729) – eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – del presupposto – illogicità manifesta – arbitrarietà - sviamento) - difetto del requisito dell’attualità (sent. 57/20 Corte costituzionale). Parte ricorrente ha poi proposto istanza istruttoria per l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento, accolta con decreto presidenziale n. 338/2021.

Si è costituito il Ministero dell’Interno che ha depositato gli atti dell’istruttoria.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 29 marzo 2021, la società ricorrente, traendo spunto dalla documentazione depositata dalla Prefettura di Caserta, ha integrato e sviluppato le censure già proposte insistendo per l’annullamento della gravata informazione interdittiva.

Con ordinanza n. 816/2021 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ritenendo che “nella comparazione tra gli opposti interessi propria di questa fase cautelare, deve ritenersi prevalente quello pubblico ad evitare l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale”.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Giova in punto di fatto riferire degli accertamenti prefettizi che hanno condotto all’impugnata informazione interdittiva.

La società -OMISSIS-è amministrata dall’architetto -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, esercente attività di impresa nel settore dell’edilizia.

Da visura camerale risulta che la società -OMISSIS-ha un capitale sociale pari ad €. 70.000,00, detenuto, per intero (100% di quote), da -OMISSIS-nato a -OMISSIS-, il quale riveste, anche, la carica di amministratore unico

In esito all’istanza di aggiornamento trasmessa dall’amministratore il 19.9.2019, e successivamente integrata l’8.04.2020, è stata trasmessa alla Prefettura, da parte del citato amministratore unico, -OMISSIS-e consequenziale richiesta di iscrizione della predetta società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012 (cd white list).

Secondo quanto risulta dagli accertamenti camerali svolti dall’intimata Prefettura, l’architetto -OMISSIS-è amministratore unico della ricorrente anche della F.lli -OMISSIS- s.r.l. nonché amministratore unico e socio unico della -OMISSIS-.

La richiesta di aggiornamento delle precedenti informazioni interdittive si è fondata sulle seguenti considerazioni della ricorrente come riportate nel provvedimento interdittivo impugnato.

<<...una scrupolosa riorganizzazione dell’attività delle società cui è amministratore e socio unico al fine di scongiurare qualsiasi rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata... in particolare il gruppo: si è munito di un codice etico e di una rigida disciplina dei flussi finanziari, delle assunzioni e degli approvvigionamenti che rendono impossibile l’instaurazione di qualsiasi rapporto negoziale in condizioni suscettibili di esporre le società istanti a condizionamenti ...

> la nomina dell’Avv. -OMISSIS-, del foro di -OMISSIS-, nell’incarico di ... vigilare sul rigoroso rispetto delle richiamate procedure con pieni poteri ed autonomia nonché facoltà ispettive e di accesso agli atti... il garante ha anche il compito di redigere report mensili dell’attività svolta da trasmettere periodicamente all’UTG segnalando contestualmente ogni situazione sospetta comunque suscettibili di rilievo ai fini Antimafia;

> l’estromissione di-OMISSIS-dalle compagini societarie ove era presente e l’interruzione di ogni rapporto professionale;

> il trasferimento della sede legale di tutte le società da -OMISSIS-a -OMISSIS-;

> lo scioglimento della società -OMISSIS-. ;

> - di non essere mai stato segnalato per associazione camorristica e quella riferita all’anno 1996 menzionata nell’informativa concerneva associazione a delinquere semplice e, comunque, rimasta priva di esito;

> - di non aver riportato condanne per violazione delle norme per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti di imballaggi e che i due procedimenti penali che lo hanno interessato per abbandono di rifiuti del ciclo di lavorazione aziendale sul piazzale e per violazione delle normative in materia di emissioni di polveri in atmosfera ... sono stati definiti con oblazione e non hanno alcuna significatività ai fini antimafia...

> - di aver denunciato nel corso degli anni tutti i reiterati furti di carburante... a riprova dell’inesistenza di contaminazioni con la criminalità organizzata...

> - di non avere con i fratelli e con i cugini né comunanza di interessi né un’unica cabina di regia del gruppo aziendale e che gli stessi sono completamente estranei alla loro gestione;

> - che le aziende sono ben strutturate essendo gestite dall’architetto -OMISSIS-senza alcuna comunanza di interessi con il resto della componente familiare del sig.-OMISSIS-menzionato nelle informative (ovvero fratelli e cugini);

Pertanto si conclude che è pacifico affermare che ci siano i presupposti per una nuova considerazione delle vicende concernenti le società del ricorrente al fine dell’esclusione di qualsiasi tipo di pericolo di contaminazione mafiosa>>.

L’istanza di aggiornamento è stata respinta dalla

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