TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-05-25, n. 202206740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-05-25, n. 202206740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206740
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 06740/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02824/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2021, proposto da
R N, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, I C, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

I M, B L, B Betti, Rosario M, Giovanni A, Flavio A, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Unità Speciali, relativo alla valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione per l’anno 2021, notificato a mezzo Pec il 31/12/2020, e della relativa graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Gen. di Brigata in s.p.e. N Renzo, ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di esito del giudizio di avanzamento dei Generali di Brigata in s.p.e. nel ruolo normale-comparto ordinario della Guardia di Finanza inclusi nelle aliquote di valutazione a scelta, per l’anno 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione sotto molteplici profili dell’art. 21 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 67 nonché degli artt. 700, e segg. del d.P.R. n. 90 del 2010). Eccesso di potere per manifesta e patente illogicità e irragionevolezza, arbitrarietà, nonché totale travisamento dei fatti. Difetto e incongruità della motivazione. Carenza di motivazione.

2) In via del tutto subordinata, sviamento di potere e violazione della direttiva (UE) 2019/1937 Del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni parallele del diritto interno.

In particolare, il ricorrente ha censurato il giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo lamentando la non inferiorità del proprio curriculum rispetto a quello degli altri controinteressati evocati in giudizio.

Segnatamente, la parte ha sostenuto che dalla documentazione caratteristica dei controinteressati emergesse per tabulas la prevalenza dei propri titoli rispetto a quelli vantati dagli altri ufficiali, effettuando un confronto analitico con i curricula degli altri ufficiali collocati in posizione superiore in graduatoria.

2. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo, con memorie depositate in data 15 aprile 2022, l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza del 18 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Brevemente, il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione, relativa agli avanzamenti degli ufficiali al grado superiore per merito assoluto, è costituita dal d.lgs. 69/2001, concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, nonché dal d.m. 266/2007 che regola le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali del suddetto Corpo.

Il giudizio di avanzamento viene affidato ad apposite commissioni e si svolge attraverso una prima fase diretta ad acclarare l’idoneità complessiva all’avanzamento di ciascun ufficiale in relazione alle funzioni da adempiere nel grado superiore ed una seconda fase finalizzata a determinare – attraverso un punteggio di merito – la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo.

A seguito di detto giudizio viene formata una graduatoria degli ufficiali idonei in relazione i criteri normativamente previsti.

5. Nel caso di specie il Gen. N, dopo essere stato giudicato idoneo per la prima selezione, non è stato collocato in graduatoria in posizione utile per l’avanzamento al grado superiore.

Avverso la suddetta determinazione il ricorrente ha censurato il provvedimento in epigrafe con riferimento all’eccesso in senso relativo.

Brevemente, prima di passare alla disamina delle censure mosse dal ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo, se non in presenza di valutazioni palesemente incoerenti o irragionevoli comportanti un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3146 del 2015).

Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.

Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è pertanto limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio

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